In un parere del 28 giugno 2013, n. 3062 il Consiglio di Stato ha precisato che l’amministrazione non è tenuta ad effettuare complessi e laboriosi accertamenti diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti l’immobile rispetto al quale si richiede il titolo abilitativo edilizio.
Nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire è quindi sufficiente che il richiedente esibisca un titolo che formalmente legittimi il rilascio del provvedimento. Anche in virtù del principio generale di non aggravamento del procedimento, l’amministrazione non è tenuta a rallentare l’iter abilitativo svolgendo complesse ricognizioni giuridico – documentali sul titolo di proprietà.
Né spetta all’amministrazione stessa dirimere eventuali conflitti tra titoli di proprietà (o costituenti altri diritti reali), in quanto il permesso di costruire fa salvi i diritti dei terzi, non incombendo all’amministrazione di compiere accertamenti in ordine a eventuali pretese che potrebbero essere avanzate da soggetti estranei al rapporto concessorio.
In allegato il parere del Consiglio di Stato n. 3062 del 28 giugno 2013