Il Ministero del lavoro chiarisce che anche la contrattazione collettiva di settore di secondo livello può intervenire nel disciplinare le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ai sensi dell’art. 1, comma 339, della legge n. 228/2012.
Il Ministero del lavoro, con l’interpello n. 25/2013, ha fornito chiarimenti sulla possibilità della contrattazione collettiva di settore di secondo livello di intervenire in ordine alle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 151/2001, così come modificato dall’art. 1, comma 339, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013).
Il dicastero fa presente che, a differenza di altre normative che disciplinano il rapporto di lavoro, quale ad es. il d.lgs. n. 66/2003 sull’orario di lavoro, in cui si fa espressa menzione del livello “nazionale” della contrattazione, il citato art. 32 fa semplicemente riferimento alla contrattazione “di settore”, termine utilizzato nello stesso d.lgs. n. 151/2001 per distinguere l’applicabilità degli istituti nel settore pubblico e privato o per individuare l’ambito di appartenenza dell’impresa .
Stante l’assenza di un esplicito riferimento al livello “nazionale” della contrattazione, nulla osta a che anche i contratti collettivi di secondo livello possano disciplinare le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
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