CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
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DDL su “Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali” (DDL 730/C).
L’Aula ha licenziato, in sede referente, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo approvato dalla Commissione Trasporti.
Tra queste, in particolare, si segnala la seguente:
Art. 3
Viene integrata la norma sui requisiti delle nuove strutture. Al riguardo, viene previsto che l’individuazione di un nuovo interporto è subordinata anche alla sussistenza del seguente presupposto: “in via prioritaria, recupero e riutilizzazione di strutture preesistenti e, in ogni caso, individuazione dei siti in aree già impermeabilizzate”.
Emendamento 3.51 (testo modificato nel corso della seduta) a firma di Parlamentari
Per quanto riguarda l’iter parlamentare precedente ed i contenuti del provvedimento si veda la
Sintesi n. 44/2013.
Il testo è volto a stabilire i principi fondamentali in materia di interporti, piattaforme logistiche territoriali e infrastrutture intermodali, perseguendo, in particolare, le finalità di migliorare e incrementare la concentrazione dei flussi di trasporto; razionalizzare l’utilizzazione del territorio in funzione del trasporto; promuovere la sostenibilità economica, sociale ed ambientale delle attività di trasporto di merci e di logistica. Vengono previste, tra l’altro, norme sulla programmazione delle strutture; sul potenziamento della rete infrastrutturale delle piattaforme logistiche territoriali e sulla disciplina urbanistica.
Il provvedimento passa ora alla lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” (DDL 1542/C).
La Commissione Affari Costituzionali ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con numerose modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 2
Con riferimento alla previsione sulle Città metropolitane viene previsto che in armonia con i rispettivi statuti speciali, la regione Sardegna, la Regione siciliana e la regione Friuli Venezia Giulia possono istituire nei rispettivi capoluoghi di regione la città metropolitana.
Subemendamento 0.2.102.37 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Art. 3
Viene modificata la disposizione secondo la quale in sede di prima applicazione le città sono costituite a decorrere dal 1° gennaio 2014 sul territorio delle province omonime. Al riguardo viene precisato che le stesse sono costituite alla data di entrata in vigore del provvedimento.
Emendamento 3.47 (nuova formulazione) del Relatore
Art. 9
Viene integrata la disposizione concernente le funzioni fondamentali delle città metropolitane prevedendo che lo Stato e le regioni possono attribuire ulteriori funzioni alle stesse in attuazione dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell’articolo 118 della Costituzione.
Emendamento 9.59 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Art. 10
Viene previsto, al fine di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi internazionali già assunti dal Governo, nonché dell’interesse regionale concorrente con il preminente interesse nazionale, il subentro della Regione Lombardia – anche mediante società dalla stessa controllate – in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse alla manifestazione universale di Expo 2015.
Viene rinviato ad un apposito decreto interministeriale la disciplina del trasferimento delle predette partecipazioni azionarie.
Emendamento 10.50 (nuova formulazione) dei Relatori
Articolo aggiuntivo
Viene chiarito che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3).
Emendamento 10.0.1 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Articolo aggiuntivo
Vengono introdotte disposizione per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale da parte dei Sindaci e dei Consiglieri dei Comuni della Provincia.
Emendamento 12.44 dei Relatori
Art. 15
Viene integrata la norma concernente le funzioni fondamentali delle Province aggiungendo, tra l’altro, la difesa del suolo; la cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alle specificità del territorio medesimo; cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale e enti territoriali di altri Paesi, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.
Viene, altresì, previsto che la provincia, d’intesa con i Comuni, provvedere alla gestione dell’edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
Vengono, inoltre, dettati i principi in base ai quali lo Stato e le Regioni secondo le rispettive competenze provvedono al riordino delle funzioni esercitate dalle province, diverse da quelle espressamente indicate dal provvedimento.
Emendamento 15.91 dei Relatori
Art. 16
Viene precisato che la città metropolitana di Roma capitale è disciplinata dalle norme relative alle città metropolitane di cui al provvedimento. Viene, altresì, chiarito che i rapporti tra la città metropolitana, Roma capitale e gli altri comuni è regolato dallo statuto della città metropolitana di Roma, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.
Emendamento 16.14 dei Relatori
Art. 18 e 21
Vengono riscritte le disposizioni sulle unioni e sulle fusioni di Comuni. A tale ultimo riguardo, viene in particolare precisato che tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune.
Emendamenti 18.31 del Relatore e relativi subemendamenti, 21.6 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari; 21.5 a firma di Parlamentari
Articoli aggiuntivi
Vengono introdotte disposizioni per disciplinare le attività che possono essere svolte dalle unioni di Comuni in forma associata, nonché norme per favorire l’efficienza delle unioni di Comuni. Viene, altresì, chiarito che le disposizioni normative previste per i piccoli Comuni si applicano alle unioni composte da Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Emendamenti 20.01 (nuova formulazione) e 20.02 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Il provvedimento, in particolare, è finalizzato ad istituire e disciplinare l’ordinamento delle città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria,già previste dal Testo Unico degli enti Locali (D.Lgs 267/2000) e dalla Costituzione.
Viene, altresì, introdotta una nuova disciplina delle province, a seguito del venir meno delle norme previgenti (contenute nei decreti-legge 201/2011 e 95/2012) dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale (con sentenza 220/2013). Si tratta, comunque, di norme transitorie, in vista della soppressione di tali enti prevista dal disegno di legge costituzionale, anch’esso di iniziativa governativa all’attenzione della Commissione Affari Costituzionali della Camera (DDL 1543/C – esame non ancora iniziato).
Viene, inoltre definita una disciplina organica delle unioni di comunicon la finalità di pervenire a una normativa coerente e strutturata dell’istituto e riformato l’istituto dellafusione di comuniper facilitarne l’accorpamento.
Il disegno di legge passa ora all’esame dell’Aula.