Come anticipato nella news del 9 ottobre scorso, l’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici (AVCP), nella Relazione illustrativa alla Deliberazione n. 111/2012 ha approfondito alcuni aspetti relativi le modalità di verifica dei requisiti comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario del concorrente.
Tra questi aspetti, è riservata particolare attenzione alla verifica della regolarità fiscale di cui all’art. 38, comma 1, lettera g) del codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 163/2006), che dal prossimo 1° gennaio 2014 sarà sottoposta ad un nuovo e obbligatorio passaggio informatico interno al sistema AVCpass.
Si ricorda, a tale proposito, che il sistema AVCpass, introdotto ad inizio anno, è finalizzato a sfruttare il collegamento tra la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e le banche dati di quei soggetti, tra cui l’Agenzia delle Entrate, che detengono le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche.
In particolare, la Deliberazione n. 111/2012 prevede che l’Agenzia delle Entrate trasmetta all’Autorità di Vigilanza, a seguito di specifica richiesta di quest’ultima, le informazioni relative alla posizione fiscale dei soggetti che intendono partecipare alla gara d’appalto (cfr. anche art. 5 della Deliberazione).
A tal riguardo, l’Autorità di Vigilanza, tramite il sistema “AVCPass”, chiederà all’Agenzia delle Entrate la comunicazione di regolarità, la quale fornirà l’esito della verifica entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta stessa.
In particolare, la Relazione esplicativa alla citata Deliberazione conferma che in presenza di una situazione debitoria dell’impresa verrà rilasciata:
· un’attestazione positiva se il debito risulta pari o inferiore a 10.000 euro;
· un’attestazione negativa se il debito è superiore a 10.000 euro.
In ogni caso, la verifica di regolarità fiscale deve essere effettuata unicamente sui debiti per imposte e tasse che siano “certi, scaduti ed esigibili”, già affidati agli Agenti della riscossione, ed individuati in base ad un’elencazione per codice tributo, contenuta in allegato alla Relazione esplicativa .
Viene, infatti, recepita la precisazione normativa secondo la quale è preclusa la partecipazione all’appalto per i soli debiti tributari (definitivamente accertati e superiori a 10.000 euro) che siano “certi, scaduti ed esigibili” (art.1, co.5-6, D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 44/2012 – cd. “Decreto semplificazioni fiscali”).
Nella predetta Relazione esplicativa viene, altresì, espressamente specificato che dalla selezione delle imposte effettuata mediante il codice tributo devono essere esclusi i debiti «relativi a carichi perseguiti a titolo provvisorio, ovvero quelli oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione, e quelli oggetto di rateazione, sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni in ciascun caso applicabili».
Al riguardo, si condivide il riferimento all’esclusione, dalla predetta verifica di regolarità, dei debiti tributari “oggetto di rateazione”, che, secondo quanto precisato dalla Relazione tecnica di accompagnamento al DdL di conversione del “Decreto semplificazioni fiscali”, non possono essere definiti “scaduti ed esigibili”, e la cui esistenza, quindi, non pregiudica l’accesso alla gara d’appalto.
Sotto tale profilo, occorre sottolineare che il Consiglio di Stato, nella Sentenza 5 giugno 2013, n. 15, ha precisato che si tratta dei soli debiti fiscali per i quali sia stato già “concordato un piano di rateazione”, rispetto al quale il soggetto interessato sia in regola con i pagamenti, con la conseguenza che la mera “istanza di rateazione o dilazione” formulata all’Ente impositore «non rileva ai fini della dimostrazione della regolarità fiscale», e non è idonea a consentire l’ammissione alla gara d’appalto.
Nell’ipotesi in cui, invece, la verifica di regolarità fiscale abbia dato esito negativo (presenza di debiti tributari “certi, scaduti ed esigibili” di importo superiore a 10.000 euro), la Relazione esplicativa alla Deliberazione prevede che la Stazione appaltante trasmetta la relativa comunicazione al soggetto interessato, il quale, “ricorrendone i presupposti”, può produrre, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, un’attestazione sostitutiva rilasciata dall’Agente della riscossione competente.
In particolare, l’Agente della riscossione effettuerà un’ulteriore verifica della situazione del contribuente, riferita al momento della richiesta originariamente formulata dall’Agenzia delle Entrate, volta ad acclarare l’effettivo pagamento dei tributi che risultino ancora dovuti (ad esempio, in caso di mancato aggiornamento dei flussi di informazioni all’Agente della riscossione, o di debiti già estinti a seguito di avvenuta compensazione o di definizione agevolata, etc).
14000-Deliberazione AVCP.pdfApri