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L`Associazione ha evidenziato, nelle sedi competenti, le proprie proposte in materia di ambiente, beni culturali, lavori pubblici e sicurezza sul lavoro.

Archivio, Governo e Parlamento

DDL Semplificazioni: i rilievi ANCE al Senato

13 Dicembre 2013
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In relazione all`iter del disegno di legge recante “Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo” (DDL 958/S) all’esame, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Affari Costituzionali del Senato, l’ANCE ha evidenziato, nelle competenti sedi parlamentari, le proposte relative in particolare a:
 
– Bonifiche
In relazione alla disposizione del testo che reca modifiche al D.Lgs 152/2006 (Codice Ambiente) è stata evidenziata la necessità di introdurre nel testo del provvedimento disposizioni finalizzate a snellire il procedimento delle bonifiche e del recupero delle aree dismesse.
Questo in relazione alla complessità della normativa di riferimento che richiede un opportuno riordino e snellimento.
 
– Sanzioni nei beni culturali
Nell’ambito della delega per la riforma del D.Lgs 42/2004 (Codice dei Beni culturali) è stata rilevata l’opportunità di inserire tra i principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega previsti dall’art. 10, c.2, della L. 137/2002 (Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici) quello di rivedere il sistema sanzionatorio degli illeciti concernenti i beni culturali con particolare riguardo agli illeciti amministrativi relativi ai beni paesaggistici, introducendo sanzioni opportunamente graduate in funzione della condotta posta in essere e della assenza o della totale o parziale difformità dall’autorizzazione paesaggistica.
A fronte dell’ampia casistica di lavori edilizi che possono integrare gli illeciti previsti dall’art. 167 del suddetto Dlgs. 42/2004, appare, infatti, rispondente ad un principio di equità e di proporzionalità della sanzione, la previsione della revisione del sistema sanzionatorio con sanzioni differenziate a seconda della entità e della lesività dei lavori eseguiti e della loro possibile conformità rispetto alle previsioni.
 
– Pubblicazione online dei documenti di gara
Al fine di semplificare le modalità di consultazione della documentazione a corredo del bando di gara da parte delle imprese, viene evidenziata l’opportunità di modificare l’art. 70 del Dlgs 163/2006 (Codice Appalti) prevedendo l’obbligo per le stazioni appaltanti di offrire per via elettronica l’accesso libero, diretto e completo al capitolato d’oneri ed a ogni documento complementare. La consultazione on line, liberamente accessibile ai concorrenti rappresenta, infatti, una forma di notevole alleggerimento procedurale, sia sotto il profilo dell’abbreviazione dei tempi per la predisposizione delle offerte, sia sotto il profilo degli oneri economici gravanti sulle imprese.
Tala modalità di consultazione risulta, inoltre, in armonia con le nuove direttive comunitarie, di prossima emanazione, che si muovono in questa direzione, nonché  con le modalità di pubblicità introdotte dal decreto legislativo n. 33/2013, attuativo di una delega contenuta nella Legge anticorruzione n. 190/2012. Quest’ultimo, infatti, ha imposto alle amministrazioni di pubblicare sui propri siti istituzionali, in un’apposita sezione denominata “amministrazione trasparente”, le informazioni relative al procedimento di realizzazione dell’opera pubblica, in tutte le sue fasi, a partire dalla deliberazione di avvio fino al collaudo.  
 
– Aggiudicazione dei contratti pubblici
Al fine di rendere più snelle e rapide le procedure di gara per l’affidamento dei contratti pubblici, viene evidenziata l’opportunità di modificare l’art. 11 Dlgs 163/2006 (Codice Appalti) prevedendo di effettuare il controllo sul possesso dei requisiti dell’aggiudicatario immediatamente dopo l’aggiudicazione provvisoria, e prima della sua approvazione da parte dell’amministrazione.
In tal modo viene ripristinata l’impostazione “bifasica” dell’aggiudicazione prevista dalla precedente normativa e superata l’attuale impostazione “trifasica” che prevede: l’aggiudicazione provvisoria, pronunciata dalla commissione di gara; l’aggiudicazione definitiva, che si ha con l’approvazione della provvisoria da parte della stazione appaltante; l’aggiudicazione definitiva efficace, che si ha una volta espletati gli accertamenti sul possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario provvisorio.
 
– Offerta economicamente più vantaggiosa
Viene espressa la necessità di utilizzare, in via transitoria fino al 31 dicembre 2015, il ricorso all’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del Dlgs 163/2006 (Codice Appalti) esclusivamente per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a due milioni e cinquecentomila euro. L’introduzione di tale limite scaturisce dall’esigenza di evitare che, nell’attuale situazione di crisi del mercato, per appalti di importo contenuto, le amministrazioni possano adottare un criterio di aggiudicazione complesso quale quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Tale criterio, infatti, comporta inevitabilmente un allungamento dei tempi di aggiudicazione, oltre che un notevole aggravio economico nella predisposizione dell’offerta che, in tale momento, non è opportuno accollare alle imprese, almeno per l’acquisizione di commesse di importo poco rilevante.
 
– Commissione giudicatrice
Al fine di introdurre forme di semplificazione e trasparenza nell’ambito delle gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è stata evidenziata l’opportunità di modificare l’art. 84 del Dlgs 163/2006 (Codice Appalti) prevedendo che i membri della Commissione Giudicatrice siano scelti tramite sorteggio pubblico, evitando, così, possibili forme di condizionamento della gara a favore di taluni concorrenti.
Inoltre, la procedura di scelta ivi prevista per gli appalti di una certa entità (pari o superiore a 1 milione di euro) consente che, per gli affidamenti al di sotto di tale soglia, le stazioni appaltanti possano avvalersi anche di personale presente in organico, ove qualificato.
 
– Oneri di pubblicazione dei bandi di gara
E’ stata rilevata l’opportunità di eliminare il comma 35 dell’art. 34 del DL 179/2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) con cui si prevede che, a partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Si tratta di una disposizione fortemente iniqua con la quale si intende, in un momento di pressante scarsità di risorse per le pubbliche amministrazioni, scaricare sulle imprese il costo di adempimenti che, tuttavia, afferiscono tipicamente allo svolgimento delle funzioni pubblicistiche, quali la pubblicità dei bandi sui quotidiani. Non sembra, infatti, corretto rimettere agli operatori economici costi ulteriori che non competono alla propria attività di impresa, peraltro in un momento in cui anche il settore economico sta vivendo una situazione di drammatica sofferenza. E’ pertanto opportuno evitare di inserire disposizioni che alterano, nei rapporti tra imprese e amministrazioni, l’equilibrio dei reciproci ruoli e delle rispettive competenze, e ciò soltanto in funzione della situazione emergenziale che il Paese sta vivendo. Peraltro, si ricorda che la modalità di pubblicazione sui quotidiani non è prevista dalla normativa comunitaria.
 
– Valutazione del rischio rumore
E’ stata evidenziata l’opportunità di prevedere che i datori di lavoro che occupano fino a 50 dipendenti, in fase di valutazione dei rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, possano ricorrere a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.
Tale proposta, oltre ad essere una misure di forte semplificazione soprattutto per le imprese di minore dimensione, è volta a dare seguito a quanto riportato nel documento della Commissione consultiva permanente del 30 giugno 2011 sull’aggiornamento banca dati del CPT di Torino che rimanda all’emanazione delle procedure standardizzate per la valutazione del rischio ex art. 29 del D.Lgs 81/2008 per l’utilizzo della banca dati ai fini della valutazione del rischio nei cantieri edili.
 
Le proposte dell’ANCE sono state sostanzialmente condivise e saranno oggetto di valutazione nel corso dell’iter formativo del provvedimento.
 
Sul provvedimento l’ANCE ha, altresì, svolto un’apposita audizione (si veda la notizia del 12 settembre 2013).
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