• cerca twitter sharing button Stampa Contatti Area Riservata
logoancelogoancelogoancelogoance
  • Chi siamo
        • CHI SIAMO

        • Identità e Valori
        • Storia
        • Statuto
        • Codice Etico
        • Carta dei Servizi
        • GOVERNANCE

        • Consiglio di presidenza
        • Organi ANCE
        • Struttura
  • Sistema Ance
        • SISTEMA ANCE

        • ANCE Territoriali
        • ANCE Regionali
        • ANCE Giovani
        • Settori specialistici
        • La rete
        • Il sistema Ance si articola su tutto il territorio nazionale ed è composto da 88 Associazioni Territoriali e 20 Organismi Regionali. Centri di eccellenza di una rete associativa diffusa in modo capillare e in grado di rispondere alle reali esigenze delle imprese del settore.
  • Attività
  • Temi
          • Il futuro delle costruzioni al centro dell’Assemblea Generale di Ance Bari e BAT
            18 Settembre 2026
          • Legislazione Opere pubbliche: le principali novità normative e giurisprudenziali dal 14 settembre 2026 al 18 settembre 2026
            18 Settembre 2026
        • Studi e analisi
        • Opere pubbliche
        • Edilizia e territorio
        • Finanza d'impresa
        • Fiscalità e incentivi
        • Lavoro, welfare e sicurezza
        • Transizione ecologica e sostenibilità
        • Tecnologia e digitalizzazione
        • In Europa e all'estero
        • Governo e Parlamento
        • Comunicazione e media
        • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • Cerca
  • HTML personalizzato
  • HTML personalizzato

Indeducibilità ai fini IRES della svalutazionedegli immobili iscritti in bilancio come "rimanenze" - Il commento dell'ANCE alla RM 78/E/2013

Archivio, Fiscalità e incentivi

Svalutazione delle rimanenze valutate a costo – R.M. 78/E/2013

13 Dicembre 2013
Categories
  • Archivio
  • Fiscalità e incentivi
Tags
facebook sharing buttontwitter sharing buttonlinkedin sharing buttonemail sharing button whatsapp sharing button
image_paperclip Allegati
image_pdfStampa
La svalutazione degli immobili iscritti in bilancio, come rimanenze valutate a costi specifici, non assume rilevanza fiscale e, quindi, non è deducibile ai fini IRES.
 
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 12 novembre 2013, n.78/E, in risposta ad un’istanza d’interpello relativa alla deducibilità ai fini IRES della svalutazione di un immobile acquistato ad un costo superiore al valore di mercato.
 
Nel caso di specie, infatti, l’impresa istante aveva acquistato nel 2011 ad un’asta giudiziaria un’unità immobiliare a destinazione residenziale, da destinare alla successiva vendita.
 
Su tale immobile, il Tribunale aveva disposto una perizia, nella quale il consulente tecnico d’ufficio aveva attestato la conformità dell’abitazione alle previsioni del titolo edilizio a suo tempo rilasciato dal Comune, valutazione che, come rilevato da un ulteriore perizia a carico dell’impresa, è risultata non corrispondente alle reali condizioni del fabbricato.
 
Pertanto, il valore di mercato dell’immobile è risultato essere significativamente inferiore al prezzo d’acquisto corrisposto dall’impresa in sede d’asta.
 
Di conseguenza, l’impresa che, nel 2011, aveva iscritto l’unità immobiliare in bilancio in base al costo d’acquisto[1], ha operato, nell’esercizio 2013, la relativa svalutazione, indicando il minor valore del bene.
 
Al riguardo, è stato chiesto se la svalutazione operata ai fini civilistici potesse avere anche rilevanza fiscale[2], e fosse, così, deducibile dall’IRES.
 
L’Agenzia delle Entrate, con la R.M. 78/E/2013 chiarisce che la svalutazione contabile delle rimanenze, iscritte al costo di acquisto, non rileva a livello fiscale, e non è, quindi, deducibile dal reddito d’impresa.
 
In sostanza, l’ammontare della svalutazione[3] deve essere ripreso a tassazione, ai fini IRES, nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta 2013 (Modello UNICO SC 2014), operando «una variazione in aumento del reddito imponibile, in misura corrispondente alla svalutazione contabile effettuata».
 
L’Agenzia delle Entrate giunge a tali conclusioni sul mancato richiamo, nell’art.92, co.5, del D.P.R. 917/1986 – TUIR, alla possibilità di effettuare la svalutazione per le rimanenze valutate “a costi specifici” (ai sensi del co.1 della medesima disposizione).
 
Tale disposizione, infatti, ammette la svalutazione unicamente per le rimanenze di beni “fungibili”[4], valutate fiscalmente in base a criteri forfettari di tipo convenzionale (individuati nei co.2-3-4 del medesimo art.92), mentre per quelle relative a beni “infungibili”[5] (quali gli immobili) resta comunque ferma la valutazione a “costi specifici”.
 
La pronuncia dell’Agenzia delle Entrate suscita perplessità, perché non tiene conto del generale principio di derivazione del reddito d’impresa dal bilancio civilistico, previsto dell’art.83 del D.P.R. 917/1986 – TUIR.
 
Specie nell’attuale fase di congiuntura economica negativa, si richiamano, pertanto, le imprese associate a porre particolare attenzione nella valutazione delle conseguenze fiscali delle operazioni di svalutazione contabile dei beni destinati alla vendita e classificati tra le “rimanenze”.

 


[1] Ai sensi dell’art.2426 n.9 del codice civile.
[2] Ai sensi dell’art.92 del D.P.R. 917/1986 – TUIR.
[3]Ossia la differenza fra il costo d’acquisto, aumentato degli oneri accessori e l’effettivo valore di mercato dell’immobile.
[4] Si tratta dei beni non dotati di una propria individualità, per i quali è possibile la “gestione in massa” e il raggruppamento in categorie omogenee.
[5] Ossia dei beni che, per la loro specificità, sono unici e non sostituibili con beni aventi identiche caratteristiche.

14116-Risoluzione 12 novembre 2013, n.78-E.pdfApri
Share
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Privacy
Arianna Net
Società di servizi
Lavora con noi
Cookie Policy
Arianna CE
Gestisci cookie
Social Media Policy
Aiuti di Stato
Segnalazioni Whistleblowing
Copyright © 2021 ANCE. Tutti i diritti riservati.
Questo sito utilizza cookie
Utilizziamo cookie tecnici necessari al funzionamento del sito e, previo consenso, cookie di statistica, funzionali e di marketing per analizzare il traffico e mostrarti contenuti in linea con le tue preferenze.

Impostazioni cookie

Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.

Necessari
Necessari per il corretto funzionamento del sito e l’erogazione dei servizi richiesti (es. autenticazione area riservata, sicurezza).
Sempre attivi
Statistici
Ci aiutano a capire come viene utilizzato il sito e a migliorarne i contenuti (es. Google Analytics 4 tramite Site Kit).
Marketing
Utilizzati per mostrarti contenuti e annunci personalizzati e per integrazioni con social e video (es. YouTube, Facebook, Instagram).
Funzionali
Permettono funzionalità avanzate e alcune integrazioni esterne (es. mappe, reCAPTCHA, contenuti embedded non strettamente necessari).
ANCELogo Header Menu
  • Chi siamo
    • Identità e Valori
    • Storia
    • Statuto
    • Codice Etico
    • Carta dei Servizi
    • Consiglio di presidenza
    • Organi ANCE
    • Struttura
  • Sistema Ance
    • ANCE Territoriali
    • ANCE Regionali
    • ANCE Giovani
    • Settori specialistici
    • La rete
  • Attività
  • Temi
    • Studi e analisi
    • Opere pubbliche
    • Edilizia e territorio
    • Finanza d’impresa
    • Fiscalità e incentivi
    • Lavoro, welfare e sicurezza
    • Transizione ecologica e sostenibilità
    • Tecnologia e digitalizzazione
    • In Europa e all’estero
    • Governo e Parlamento
    • Comunicazione e media
    • Formazione e cultura
  • Appuntamenti
  • twitter sharing button

    Stampa Contatti



    Area Riservata
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro
    Le posizioni Ance
    Caro materiali
    Codice appalti
    PNRR
    Rigenerazione urbana
    Sicurezza sul lavoro