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La Commissione per gli Interpelli del ministero del Lavoro ha recentemente risposto a tre quesiti in materia di sicurezza sul lavoro

Archivio, Lavoro, welfare e sicurezza

Pubblicati tre nuovi interpelli in materia di sicurezza sul lavoro

8 Gennaio 2014
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Sono state pubblicate, sul sito del Ministero del lavoro, le risposte della Commissione per gli Interpelli ad alcuni quesiti in materia di sicurezza sul lavoro: nello specifico i quesiti riguardano l’applicazione del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/08 in caso di montaggio di scaffalature metalliche, la formazione dei coordinatori della sicurezza e la formazione dei lavoratori, nominati RSPP, a norma dell’articolo 37 del D. Lgs. n. 81/08.
Interpello 16/2013
La CNA ha chiesto il parere della Commissione in merito alla possibilità di escludere dal campo di applicazione del Titolo IV, Capo I, un luogo di lavoro dove è effettuato il montaggio di scaffalature all’interno dei locali, sia di tipologia da “hobbistica” che “industriale”, che non rientrino nella tipologia di magazzini industriali autoportanti, dove invece è possibile assimilare l’impianto a opere fisse in metallo, come riportato nell’allegato X del D. Lgs. 81/08.
La Commissione chiarisce che, nelle ipotesi di attività di montaggio e smontaggio di scaffalatura metallica nell’ambito di un cantiere temporaneo o mobile, definito all’articolo 89 del D. Lgs. n. 81/08, tale operazione costituisce una parte, seppur piccola, dell’intera opera da realizzare e pertanto trova applicazione il Titolo IV, Capo I, del D. Lgs. n. 81/08.
Per tutti gli altri casi, sulla base della definizione di cantiere temporaneo o mobile di cui all’articolo 89 suddetto, si dovrà tener conto, al fine di valutare l’applicabilità del Capo I del Titolo IV al montaggio/smontaggio delle scaffalature metalliche, dei seguenti elementi:
a)     Contesto nel quale la scaffalatura deve essere montata;
b)     Tipologia della scaffalatura.
Nel caso a) occorre valutare la necessità che il montaggio/smontaggio della scaffalatura metallica richieda l’installazione di un cantiere.
Nel caso b) occorrerà avere riguardo alla circostanza che la scaffalatura sia riconducibile a lavori di costruzione di opere fisse, permanenti o temporanee, in metallo (come riportato in allegato X del D. Lgs. n. 81/08) e non consista nel mero assemblaggio di una attrezzatura ovvero di elementi di arredo. Pertanto va effettuata un’analisi dello specifico progetto della scaffalatura. La Commissione ha comunque fornito criteri utili per la valutazione, sulla base di una classificazione delle scaffalature effettuata dall’ACAI – sezione scaffalature industriali.
Scaffalature leggere: in generale sono elementi di arredo e pertanto da escludere dal campo di applicazione del Titolo IV, Capo I in quanto il loro montaggio/smontaggio non rientra nella definizione di cantiere temporaneo o mobile di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 81/08.
Scaffalature medie e pesanti e scaffalature molto pesanti: il montaggio/smontaggio potrebbe rientrare nella definizione di cantiere o mobile di cui all’art. 89, in quanto si tratta di costruzioni ottenute per assemblaggio di elementi metallici prefabbricati.
Magazzini dinamici a gravità: per loro natura le attività di montaggio e smontaggio non rientrano nella definizione di cantiere temporaneo o mobile essendo assimilabili a macchine funzionanti grazie alla forza di gravità o a macchine se alimentati a motore.
Magazzini ed archivi automatizzati: dal momento che si tratta di costruzioni ottenute per assemblaggio di elementi metallici prefabbricati, l’articolazione dei lavori di montaggio/smontaggio potrebbe rientrare nella definizione di cantiere temporaneo o mobile.
Archivi e magazzini mobili o compattabili: per loro natura le attività di montaggio e smontaggio non rientrano nella definizione di cantiere temporaneo o mobile.
Scaffalature autoportanti e scaffalature leggere con passerelle multipiano: edifici in tutto e per tutto e pertanto rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV, Capo I.
In definitiva, il montaggio e smontaggio delle scaffalature determinerà l’applicazione del Titolo IV in base alla valutazione della situazione di fatto, effettuata tenendo conto della tipologia di scaffalatura e del contesto in cui la scaffalatura deve essere montata.
La Commissione specifica inoltre che le scaffalature metalliche non rientrano nella definizione di attrezzature di lavoro ai sensi dell’articolo 69, comma 1, lett. a), salvo che non rientrino nella definizione di “macchine” ai sensi del D. Lgs. n.17/2010.
 
Interpello 17/2013
L’interpello chiarisce due aspetti sui corsi di aggiornamento previsti per i coordinatori dall’articolo 98, comma 2, del D. Lgs. n. 81/08.
La prima risposta chiarisce che, coloro che non abbiano effettuato l’aggiornamento quinquennale previsto dall’allegato XIV D. Lgs. n. 81/08, non potranno esercitare l’attività di coordinatore fino al completamento dell’aggiornamento per il monte ore mancante.
La seconda risposta chiarisce che, qualora un coordinatore avesse partecipato a corsi di formazione per un numero di ore superiore a 40, le ore in esubero non costituiscono credito formativo per gli anni successivi.  
 
Interpello 18/2013
La Commissione per gli interpelli ha analizzato una questione inerente la formazione dei lavoratori, nominati RSPP, a norma dell’articolo 37 del D. Lgs. n. 81/08.
Nello specifico il Consiglio nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati ha chiesto di sapere se sia corretto che un datore di lavoro obblighi i propri lavoratori che hanno partecipato ai corsi previsti per RSPP ai sensi dell’articolo 32 del D. Lgs. n. 81/08, a sottoporsi a corsi di formazione ed aggiornamento per lavoratori e preposti ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. n. 81/08.
Sulla base di quanto disposto dall’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 per RSPP e ASPP e dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 per lavoratori, la Commissione ritiene che la formazione (ed il relativo aggiornamento) per RSPP e ASPP sia superiore, e quindi comprensiva, per contenuti e durata, a quella da erogare ai lavoratori.
Inoltre la formazione degli RSPP e ASPP, anche se ha un contenuto formativo differente rispetto a quanto previsto per preposti e/o dirigenti garantisce una formazione “adeguata e specifica” come previsto dall’articolo 37 perché risponde a criteri formativi più approfonditi sia di carattere normativo che scientifico ed è quindi esaustiva e ridondante rispetto a quella prevista per lavoratori e preposti.
Pertanto il lavoratore nominato RSPP o ASPP (o in possesso dei requisiti necessari per svolgere tali funzioni), sebbene lavoratore, ha ricevuto una formazione “sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza”.
La formazione è quindi valida relativamente a quella prevista per lavoratori e per preposti (e, sulla base di informazioni acquisite informalmente dal Ministero, anche per i dirigenti) ma dovrà essere integrata rispetto ad eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi.

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14312-Interpello 172013.pdfApri

14312-Interpello 162013.pdfApri
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