La Regione Liguria, sulla scia di quanto fatto anche da altre Regioni, è intervenuta in materia di terre e rocce da scavo, fornendo alcuni indirizzi operativi per la gestione di questi materiali alla luce delle novità introdotte dall’art. 41 comma 2 e dall’art. 41 bis del decreto legge 69/2013 e predisponendo una apposita modulistica (DGR n. 1423 del 15 novembre 2013 – BURL n. 50 del 11 dicembre 2013).
Nella delibera regionale, tra le altre cose, viene precisato che l’art. 41 bis del d.l. 69/2013 ed il relativo obbligo di autodichiarazione non si applica al riutilizzo del suolo non contaminato scavato nel corso di attività di costruzione e reimpiegato nello stesso sito in cui è stato scavato. In tali casi, infatti, in base all’art. 185 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 152/2006 si è al di fuori del campo di applicazione della normativa sui rifiuti.
Con l’approvazione da parte della Liguria della delibera sulla gestione delle terre e rocce da scavo (DGR 1423/2013) sono diventate undici le Regioni che hanno dato espressa attuazione al d.l. 69/2013, vale a dire Piemonte, Veneto, Toscana, Provincia Autonoma di Trento, Marche, Friuli Venezia Giulia, Calabria, l’ Emilia Romagna, Lombardia, Puglia.
In allegato la documentazione predisposta da Arpa Liguria.
14332-DGRLiguria1423_2013.pdfApri