E’ all’attenzione, in prima lettura, in sede referente, delle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera dei Deputati il decreto legge 145/2013 recante “interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015” (
DDL 1920/C, Relatori l’On. Itzhak Yoram Gutgeld, del Gruppo parlamentare PD e l’On. Raffaello Vignali, del Gruppo parlamentare NCD).
Tra le numerose misure previste nel testo si segnalano, in particolare:
Rimodulazione incentivi fonti rinnovabili elettriche(art.1, commi 3-6)
Per contenere l’onere annuo sui prezzi e sulle tariffe elettriche degli incentivi alle energie rinnovabili e massimizzare l’apporto produttivo nel medio-lungo termine degli impianti esistenti, viene disposto che i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe premio possono, alternativamente:
– continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non avranno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti;
– optare per un incentivo ridotto (di una percentuale da definirsi con decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge), applicabile per ulteriori sette anni oltre il termine del periodo residuo dell’incentivazione spettante alla data di entrata in vigore del decreto.
L’opzione deve essere esercitata entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto interministeriale suddetto.
Certificazione energetica degli edifici (art.1, commi 7 e 8)
Vengono modificati i commi 3 e 3-bis dell’art.6 del D.Lgs 192/2005 (rendimento energetico in edilizia) in cui si prevedeva la nullità del contratto in caso mancata allegazione dell’attestato di prestazione energetica (APE) ai contratti di compravendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e ai nuovi contratti di locazione di edifici o singole unità immobiliari soggetti a registrazione.
In particolare, viene confermato l’obbligo di inserire apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici, nonché di allegare una copia dell’attestato ai contratti suddetti (tranne nei casi di locazione di singole unità immobiliari). In caso di mancata dichiarazione o allegazione le parti saranno soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, di una sanzione amministrativa di importo da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà.
L’accertamento e la contestazione delle violazioni sono svolti dalla Guardia di finanza o dall’Agenzia delle Entrate.
La sanzione amministrativa si applica, altresì, su richiesta di almeno una delle parti alle violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore del provvedimento e sanzionate con la nullità del contratto, purché la stessa non sia stata ancora definitivamente dichiarata con sentenza passata in giudicato.
Condominio degli edifici (art.1, comma 9)
Vengono previste norme di modifica della disciplina del condominio degli edifici. In particolare, viene modificata la maggioranza richiesta per l’adozione delle decisioni da parte dell’assemblea condominiale su interventi diretti a conseguire un risparmio energetico, prevedendo non più la maggioranza di cui all’art. 1136, comma 2, del Codice civile, – un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio – ma la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio nel caso di interventi individuati da una diagnosi energetica o da un attestato di prestazione energetica (art. 26, comma 2, L.10/91). Viene, altresì, specificato che i dati relativi alle condizioni di sicurezza da inserire nell’anagrafe condominiale sono quelli relativi alle parti comuni dell’edificio (art.1130, comma 1, n.6 Cc).
Con altra disposizione viene introdotta la possibilità che il cosiddetto “fondo lavori“ – la cui costituzione è obbligatoria e anticipata rispetto agli interventi di manutenzione da eseguire – nel caso in cui i lavori debbano essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, venga costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti (art.1135, comma 1, n,4, Cc).
Misure per nuove imprese e fondo d’investimento capitale di rischio PMI (art.2)
Vengono innovate le norme del D.lgs 185/2000, sugli incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego al fine di sostenere, in particolare, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese (micro e piccola dimensione), avviate in prevalenza da giovani o da donne. Viene disposto, tra l’altro, che ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili aiuti nella sola forma del mutuo agevolato per gli investimenti, a tasso zero, da restituire al massimo in otto anni e di importo sino al 75 per cento della spesa ammissibile. Gli incentivi sono applicabili su tutto il territorio nazionale (non più limitatamente alle aree svantaggiate del Paese) e sono concessi in regime de minimis.
Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (art. 3)
A valere sulla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell’approvazione della Commissione europea, viene disposta l’istituzione di un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo complessivo di euro 600 milioni per il triennio 2014-2016, le cui modalità operative e la cui decorrenza saranno definite, nell’ambito del programma operativo di riferimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Il credito d’imposta è riconosciuto sul 50% delle spese incrementali in ricerca e sviluppo, con agevolazione massima di 2,5 milioni di euro per impresa ed un budget totale pari a 200 milioni di euro annui.
Bonifiche dei siti di interesse nazionale – SIN (art.4)
Viene modificato l’art. 252-bis del D.Lgs 152/2006 (sui siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale) prevedendo che il Ministro dell’Ambiente e il Ministro dello Sviluppo economico, d’intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, nonché con il Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, possono stipulare accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo in siti di interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della L.426/98, al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le matrici ambientali non contaminate.
L’attuazione dei progetti suddetti viene affidata ad una o più società “in house” individuate nell’accordo di programma, di intesa tra il Ministero dello Sviluppo economico ed il Ministero dell’Ambiente.
Viene, altresì, previsto che alle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma, che acquisiscono beni strumentali nuovi a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015, venga attribuito un credito d’imposta, a condizione che:
– siano costituite a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge ;
-abbiano ad oggetto l’esercizio esclusivo delle attività risultanti dall’accordo di programma sottoscritto;
– i nuovi beni strumentali siano acquisiti dai soggetti che hanno sottoscritto l’accordo;
– i nuovi beni strumentali siano acquisiti nell’ambito di unità produttive comprese in siti inquinati di interesse nazionale localizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ovvero nelle restanti aree qualora riferibili a piccole e medie imprese
Internazionalizzazione delle imprese (art. 5)
Vengono incrementate le risorse del Fondo per la promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese di 22.594.000 euro per l’anno 2014 tramite utilizzo di risorse giacenti presso la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale (rivenienti dalla chiusura del Programma Operativo Multiregionale industria e servizi). Viene previsto, tra l’altro, che le Camere di commercio rilasciano su richiesta delle imprese i certificati camerali anche in lingua inglese che, esclusivamente ai fini dell’utilizzo in uno Stato estero saranno esenti dall’imposta di bollo. Le Camere possono altresì rilasciare attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano o comunitario e certificazioni dei poteri di firma, su atti e dichiarazioni, a valere all’estero, in conformità alle informazioni contenute nel registro delle imprese. I modelli dei certificati rilasciati dalle Camere di commercio saranno approvati con decreto del Ministro per lo Sviluppo economico.
Digitalizzazione e ammodernamento tecnologico PMI (art.6, commi 1-4)
Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, nell’ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari (previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell’approvazione della Commissione europea) viene previsto lo stanziamento di finanziamenti a fondo perduto mediante voucher dell’importo massimo di 10.000 euro, concessi ad imprese per l’acquisto di softwarehardware o servizi che consentano il miglioramento dell’efficienza aziendale, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e ultralarga. I voucher potranno altresì finanziare la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle PMI. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale e il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie e con il Ministro dello Sviluppo economico, è stabilito l’ammontare dell’intervento nella misura massima di 100 milioni di euro. La somma così individuata dal CIPE è ripartita tra le Regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole Regioni.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono stabiliti lo schema standard di bando e le modalità di erogazione dei contributi.
Sottoscrizione contratti con modalità elettroniche (art. 6, commi 5, 6 e 7)
Viene prorogata, dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2014, la disposizione di cui all’art. 15 comma 2-bis della legge 241/1990 che stabilisce a pena di nullità la stipula con modalità elettroniche degli accordi fra pubbliche amministrazioni.
Viene prorogata l’entrata in vigore della disposizione (art. 11, comma 13 del D.Lgs 163/2006 – Codice dei contratti pubblici, come sostituito dal decreto-legge n. 179/2012, convertito dalla legge 221/2012) che prevede che i contratti pubblici siano sottoscritti, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatizzato, ovvero in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa o in forma di scrittura privata. In particolare, la proroga è al 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa a al 1° gennaio 2015 per i contratti stipulati in forma di scrittura privata.
Viene disposta la salvezza degli accordi e dei contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2013 in modo difforme rispetto alle modalità elettroniche, fino alle date in cui la stipula con le predette modalità diventa obbligatoria.
Disposizioni urgenti in materia di lavori pubblici(art. 13, commi 10 e 11)
Viene modificato l’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) consentendo alla stazione appaltante di provvedere, per i contratti in corso, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, alpagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Tale facoltà viene concessa ove ricorrano condizioni di particolare urgenza inerenti al completamento dell’esecuzione del contratto accertate dalla stazione appaltante medesima.
Viene, altresì, consentito alla stazione appaltante di provvedere, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza della procedura di concordato preventivo, ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dall’affidatario e dai subappaltatori e cottimisti, presso il tribunale competente per l’ammissione alla predetta procedura.
Viene, inoltre, estesa l’applicazione delle norme sullo svincolo delle garanzie di buona esecuzione relative alle opere in esercizio (previste dall’art. 237-bis del D.Lgs. 163/2006), a tutti i contratti aventi ad oggetto opere pubbliche, anche se stipulati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 163/2006. Viene introdotto un obbligo di rendicontazione – nei documenti di programmazione pluriennale – dell’ammontare complessivo della liquidità liberata e delle destinazioni della stessa per le società o gli enti comunque denominati di proprietà del Ministero dell’economia e delle finanze e sottoposti alla vigilanza di altri Ministeri, che stipulano con lo Stato contratti di programma che abbiano per oggetto investimenti e manutenzione.
Disposizioni urgenti per EXPO 2015 e per le opere pubbliche (art. 13 commi 1,4,9)
Viene disposta la revoca di assegnazioni disposte dal CIPE relativamente ad interventi che non sono stati avviati e la contestuale assegnazione delle risorse rivenienti per un importo di 53,2 milioni a progetti cantierabili relativi allo svolgimento di EXPO 2015, 45 milioni ad opere per l’accessibilità ferroviaria Malpensa-terminal T1-T2, 42,8 milioni alla linea M4 della metropolitana di Milano.
Le residue disponibilità sono destinate ad interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e dell’efficienza del trasferimento ferroviario e modale all’interno dei sistemi portuali, cui vengono destinati le disponibilità derivanti dai fondi statali trasferiti alle autorità portuali, che poi vengono revocati e riassegnate nel limite di 200 milioni per il 2014. Inoltre si autorizza il comune di Napoli a contrarre mutui per la realizzazione della linea 1 della metropolitana di Napoli, in deroga alle disposizioni in materia di riequilibrio finanziario pluriennale.
Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare (art. 14)
Viene previsto l’incremento del 30% delle sanzioni (di cui all’articolo 3 del decreto-legge 121/2002, convertito dalla legge 73/2012), previste per l’impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro e la decuplicazione delle sanzioni amministrative prescritte per la violazione delle norme sulla durata massima dell’orario settimanale di lavoro (di cui all’art. 18 del Dlgs 66/2003). Le relative risorse vengono destinate al rafforzamento dell’attività di vigilanza e ispettiva.
Ulteriori norme del decreto legge, che scade il 21 febbraio prossimo, riguardano, tra l’altro, la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche; l’istituto del ruling di standard internazionale; le garanzie sui finanziamenti alle imprese; le assicurazioni r.c. auto; il trasporto aereo; la circolazione su strada dei carrelli non immatricolati.
Il provvedimento scade il 21 febbraio 2014.