Il Ministero del lavoro chiarisce in una nota di risposta ad interpello che la procedura conciliativa di cui all'art. 7 della L. n. 604/66 non altera la disciplina di cui all'art. 2113 del codice civile
Il Ministero del Lavoro, con nota del 22 gennaio scorso, in risposta ad un interpello formulato dalla Confindustria in merito alla procedura di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966, così come modificato dalla Riforma Fornero, ha chiarito che la suddetta procedura conciliativa non altera la disciplina contenuta nell’art. 2113 del codice civile, in tema di rinunce e transazioni.
Ne consegue che l’eventuale vizio di natura procedimentale, consistente nella mancata attivazione della procedura di cui all’art. 7 citato, non pregiudica la possibilità per il lavoratore di non impugnare il licenziamento in sede di conciliazione sindacale.
Ciò, infatti, rientra nella disponibilità giuridica del lavoratore che, attraverso una atto negoziale a conclusione della conciliazione sindacale, rinuncia alla possibilità di impugnare il licenziamento per vizio nella procedura.
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