Forniti dall' Inail, con la circolare n. 816/2014, ulteriori chiarimenti in merito al differimento al 16 maggio dell'autoliquidazione 2013/2014 e dei termini di pagamento degli altri premi speciali, alla luce della pubblicazione in G.U. del D.L. n. 4/2014
Si fa seguito alla Comunicazione Ance del 27 gennaio u.s. per segnalare che l’Inail, con l’allegata nota n. 816 del 3 febbraio 2014, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al differimento al 16 maggio dell’autoliquidazione 2013/2014 e dei termini di pagamento degli altri premi speciali, alla luce della pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29/01/2014, del D.L. n. 4/2014, recante “Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi”, di cui si allega copia.
In particolare, al comma 3 dell’art. 2 del decreto suddetto è stato previsto, per l’anno 2014, il differimento al 16 maggio 2014 dei seguenti termini:
Art. 28, IV comma, I periodo: termine previsto per il pagamento della rata premio anticipata e della regolazione premio relativa al periodo assicurativo precedente, entro il quale il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto assicuratore, l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte durante detto ultimo periodo.
Art. 42, II comma, del DPR n. 1124/65: termine previsto per il pagamento dei premi speciali unitari previsti per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o delle modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione.
Art. 44, II comma, del DPR n. 1124/65: termine entro il quale il datore di lavoro deve effettuare il pagamento della rata di premio per gli anni solari successivi rispetto all’anno cui la rata si riferisce, nonché per il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente.
In particolare, tra gli adempimenti per i quali è stato confermato il differimento al 16 maggio p.v. si riportano, per quanto di interesse, i seguenti:
L’Istituto ha altresì fornito istruzioni operative in merito ad alcuni specifici adempimenti, in virtù delle richieste di chiarimento pervenute all’Istituto medesimo a seguito della pubblicazione in G.U del decreto in oggetto.
In particolare, con riferimento all’autocertificazione per la riduzione del premio dell’11,50% per il settore edile l’Istituto, nel ricordare che detta agevolazione non si applica ai datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei 5 anni successivi dalla pronuncia della sentenza, ha precisato che la stessa dovrà essere trasmessa, sempre entro il termine del 16 maggio 2014, tramite Pec contestualmente al pagamento del premio 902014 (premio-regolazione 2013).
Con riferimento, poi, alla cessazione dell’attività in corso d’anno (cessazione codice ditta), è stato ribadito che la dichiarazione delle retribuzioni corrisposte dal 1° gennaio alla data di cessazione dell’attività stessa, deve essere effettuata entro il 16 del secondo mese successivo alla data di cessazione, contestualmente all’autoliquidazione del premio dovuto per detto periodo.
Pertanto, qualora la cessazione dell’attività sia avvenuta a gennaio o a febbraio 2014, il termine per l’autoliquidazione del premio dovuto a titolo di regolazione 2014 e quello per la presentazione delle dichiarazioni retributive dovute al minor periodo di attività, sarà differito al 16 maggio 2014 (data di liquidazione del premio di rata 2014), mentre qualora la cessazione sia avvenuta da marzo in poi i termini rimarranno immutati.
Diversamente, per le cessazioni avvenute nel corso del mese di dicembre 2013, la dichiarazione delle retribuzioni corrisposte dal 1° gennaio 2013 alla data di cessazione dovrà essere inviata, tramite Pec, nei termini consueti. Infatti, in virtù di quanto comunicato con la Circolare n. 1/2012, i servizi telematici “ALPI online” e “Invio telematico dichiarazione salari” supportano solamente l’autoliquidazione dei codici ditta ancora attivi.
Anche il termine per l’invio delle comunicazioni motivate delle retribuzioni presunte per il 2014 è stato differito al 16 maggio e, pertanto, il datore di lavoro che presume di erogare per l’anno di rata un importo di retribuzioni inferiori a quello corrisposto nell’anno precedente, dovrà inviare, entro tale data, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con l’indicazione delle minori retribuzioni per il calcolo della rata premio anticipata.
Per quanto concerne, poi, le basi di calcolo del premio 902014, è stato precisato che, alla luce delle novità introdotte dall’articolo 1, comma 128 della Legge n. 147/2013, saranno predisposte delle nuove “Basi di calcolo premi” in cui sarà specificato se la riduzione spetta e in quale misura per la determinazione del premio dovuto a titolo di rata 2014.
Tali nuove basi di calcolo saranno inviate ai soggetti assicuranti entro la nuova data del 16 maggio 2014, disponibili con i servizi Visualizza basi di calcolo e Richiesta basi di calcolo.
Con riferimento all’autoliquidazione dei soggetti assicuranti con inizio attività tra il 10 e il 31.12.2013, è stato chiarito che anche in questo caso saranno inviate le nuove basi di calcolo per l’autoliquidazione entro il 16 maggio e, pertanto, non sarà necessaria la c.d. autoliquidazione prevista per giugno.
Per quanto non riportato nella presente, si rimanda alla nota in oggetto.
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