L’Aula del Senato ha licenziato, definitivamente, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione del Decreto legge 145/2013 recante “Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015” (
DDL 1299/S, Relatori il Sen. Andrea Olivero del Gruppo parlamentare PI e la Sen. Camilla Fabbri del Gruppo parlamentare PD) nel testo approvato con modifiche dalla Camera dei Deputati.
Tra le principali norme confermate – alcune delle quali richieste ed auspicate dall’
ANCE (si veda al riguardo “Interventi” del
29 gennaio 2014) – si segnalano le seguenti:
-viene modificato l’art. 118 del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) consentendo alla stazione appaltante di provvedere, per i contratti in corso, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
In corso d’esame sono state modificate le condizioni in presenza delle quali viene concessa tale facoltà: non più “condizioni di particolare urgenza inerenti al completamento dell’esecuzione del contratto” bensì nei casi di crisi di liquidità finanziaria dell’affidatario, comprovata da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori, o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, sempre accertate dalla stazione appaltante.
Possono beneficiare del suddetto pagamento diretto – che può avvenire solo dopo aver sentito l’affidatario – anche le mandanti e le società, anche consortili, eventualmente costituite per l’esecuzione unitaria dei lavori oltre che il subappaltatore e il cottimista.
Anche con riguardo al pagamento diretto in pendenza della procedura di concordato preventivo con continuità aziendale la stazione appaltante può pagare quanto dovuto per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l’affidatario, quali le mandanti, e dalle società anche consortili, dai subappaltatori e dai cottimisti. Tali pagamenti devono avvenire secondo le determinazioni del Tribunale competente. Viene, altresì, previsto che la stazione appaltante nei suddetti casi di crisi di liquidità e concordato preventivo con continuità aziendale, ferme restando le disposizioni previste in materia di obblighi informativi, pubblicità e trasparenza, deve pubblicare nel proprio sito istituzionale le somme liquidate con l’indicazione dei relativi beneficiari;
-viene integrata la disciplina del concordato con continuità aziendale di cui all’art.186-bis del R.D. 267/1942. In particolare, si prevede che successivamente al deposito del ricorso la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato. In mancanza di tale nomina, provvede il Tribunale;
-viene estesa l’applicazione delle norme sullo svincolo delle garanzie di buona esecuzione relative alle opere in esercizio (previste dall’art. 237-bis del D.Lgs. 163/2006), a tutti i contratti aventi ad oggetto opere pubbliche, anche se stipulati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 163/2006. Viene introdotto un obbligo di rendicontazione – nei documenti di programmazione pluriennale – dell’ammontare complessivo della liquidità liberata e delle destinazioni della stessa per le società o gli enti comunque denominati di proprietà del Ministero dell’economia e delle finanze e sottoposti alla vigilanza di altri Ministeri, che stipulano con lo Stato contratti di programma che abbiano per oggetto investimenti e manutenzione;
-viene autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2014 e 5 milioni di euro per il 2015 per l’indennizzo parziale, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, dei danni subiti da imprese nella realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture strategiche, a seguito di delitti non colposi commessi al fine di ostacolare o rallentare l’ordinaria esecuzione delle attività di cantiere;
(Art. 13)
-viene disposto che con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità per la compensazione, nell’anno 2014, delle cartelle esattoriali a favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità di cui al DM dell’Economia 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Con il medesimo decreto sono individuati gli aventi diritto, nonché le modalità di trasmissione dei relativi elenchi all’agente della riscossione;
(Art. 12)
-vengono modificati i commi 3 e 3-bis dell’art.6 del D.Lgs 192/2005 (rendimento energetico in edilizia) in cui si prevedeva la nullità del contratto in caso mancata allegazione dell’attestato di prestazione energetica (APE) ai contratti di compravendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e ai nuovi contratti di locazione di edifici o singole unità immobiliari soggetti a registrazione.
In particolare, viene confermato l’obbligo di inserire apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici, nonché di allegare una copia dell’attestato ai contratti suddetti (tranne nei casi di locazione di singole unità immobiliari). In caso di mancata dichiarazione o allegazione le parti saranno soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, di una sanzione amministrativa di importo da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa per l’omessa dichiarazione o allegazione dell’attestato di prestazione energetica (APE) non esenta dall’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’APE nel termine di 45 giorni.
L’accertamento e la contestazione delle violazioni sono svolti dalla Guardia di finanza o dall’Agenzia delle Entrate. La sanzione amministrativa si applica, altresì, su richiesta di almeno una delle parti alle violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore del provvedimento e sanzionate con la nullità del contratto, purché la stessa non sia stata ancora definitivamente dichiarata con sentenza passata in giudicato.
-viene abrogato l’art. 1, comma 139, della L. 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014) che rinviava l’obbligo di allegare l’attestato di prestazione energetica (APE) ai contratti immobiliari al momento di entrata in vigore delle Linee guida per la certificazione energetica degli edifici;
-vengono apportate modifiche e integrazioni al Regolamento recante la disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici (DPR 75/2013);
(Art. 1 commi 7-8bis)
-in materia di condominio, confermata la possibilità che il cosiddetto “fondo lavori“ – la cui costituzione è obbligatoria e anticipata rispetto agli interventi di manutenzione da eseguire – nel caso in cui i lavori debbano essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, venga costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti (art.1135, comma 1, n,4, Cc);
(Art. 1 comma 9)
-viene previsto l’incremento del 30% delle sanzioni di cui all’art. 3 del DL 12/2002, convertito dalla L. 73/2012, previste per l’impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro e la duplicazione (anziché la decuplicazione) delle sanzioni amministrative prescritte per la violazione delle norme sulla durata massima dell’orario settimanale di lavoro di cui all’art. 18 bis del Dlgs 66/2003. Tale ultima misura si applica anche alle violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Le relative risorse vengono versate al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione.
(Art. 14)
Nel corso dell’esame in Aula sono stati accolti alcuni ordini del giorno tra cui i seguenti:
–n. 100 (testo 2) (prima firmataria la Sen. Raffaella Bellot – LNAut) che impegna il Governo “a valutare la possibilità, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, di permettere l’integrale deduzione dell’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni e ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive”;
–n. 12.100 (primo firmatario il Sen. Nunziante Consiglio – LNAut) che impegna il Governo “ad adottare una politica di rilancio strutturale del sistema industriale italiano, anche attraverso l’immediata attuazione di interventi di riduzione del carico fiscale, di semplifìcazione burocratica e di facilitazione all’accesso al credito a favore delle piccole e medie imprese, al fine di aumentare la competitività dell’economia italiana”;
–n. 12.106 (primo firmatario il Sen. Bruno Astorre – PD) che impegna il Governo, tra l’altro,a:
“dare ulteriore sostegno al Fondo centrale di garanzia e a promuovere la centralità di questo strumento per l’accesso al credito delle PMI”;
“intervenire in materia di ritardati pagamenti, rafforzando e dando piena attuazione alla normativa di recepimento della direttiva comunitaria in materia, per evitare l’apertura di una procedura di infrazione e porre un argine alla corrente crisi di liquidità che le imprese si trovano a fronteggiare a causa di crediti non ancora soddisfatti, sia nei confronti di altri soggetti privati sia nei confronti del pubblico, con conseguenti difficoltà per le stesse nell’adempimento delle loro obbligazioni. In tale contesto, ad affiancare ai termini un sistema sanzionatorio e di riscossione efficace, a protezione soprattutto degli operatori economici «deboli», che permetta l’effettiva applicazione della norma”;
“rafforzare il piano di smaltimento dei residui debiti delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione avviato con il decreto-legge n. 35 del 20B, al fine di consentire il loro completo pagamento entro il 2014”.
–n. 13.49 (testo 2) (primo firmatario il Sen. Antonio D’Alì – NCD) che impegna il Governo “a valutare l’opportunità di considerare che le disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione relative alle opere in esercizio, di cui sopra, si applicano anche ai contratti di affidamento a contraente generale di cui all’articolo 176 del d.lgs. n. 163 del 2006”.
Per i contenuti del decreto legge, in scadenza il 21 febbraio 2014, come emanato dal Governo si veda precedente del
10 gennaio 2014.
Per i contenuti delle modifiche introdotte, in prima lettura, dalla Camera dei Deputati si veda precedente
dell’11 febbraio 2014.
Si allegano gli ordini del giorno accolti.
14983-Ordini del giorno accolti.pdfApri