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Decade per la rinuncia del Governo il decreto “salva Roma bis” che prevedeva tra l’altro: anticipazione di risorse finanziarie ad Anas; trasmissione da parte del Comune di Roma di un piano triennale per la riduzione del disavanzo; adozione entro 6 mesi di una disciplina sostitutiva del sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

Archivio, Governo e Parlamento

DL 151/2013 in materia finanziaria e di enti locali: non convertito in legge in Parlamento

27 Febbraio 2014
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Nel corso dell’esame, in seconda lettura, alla Camera dei Deputati il Governo ha rinunciato alla conversione in legge del DL 151/2013 recante “Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali” (c.d. “Salva Roma bis” – DDL 2121/C – Relatore On. Fabio Melilli del Gruppo parlamentare PD), a fronte dell’indisponibilità delle opposizioni a ritirare i numerosi emendamenti formalizzati e stante l’imminenza scadenza del 28 febbraio p.v.
 
Tra le norme del testo non convertite si segnalano:
 
– un contributo di 25 milioni di euro al Comune di Milano a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015.
 
– il trasferimento, da parte Ministero dell’economia e delle finanze, in via di anticipazione ad ANAS S.p.A., delle risorse finanziarie disponibili per l’anno 2013 per consentire alla società di far fronte ai pagamenti dovuti sulla base degli stati di avanzamento lavori.
 
– l’adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto e secondo la procedura prevista all’articolo 5, comma 4, del D.Lgs 163/2006 (Codice Appalti), di una disciplina sostitutiva delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice Appalti) relative al sistema di qualificazione delle imprese – annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, n. 280 – nonché le conseguenti modifiche all’Allegato A del predetto Regolamento.
Viene, altresì, chiarito che nelle more dell’adozione delle disposizioni regolamentari sostitutive continuano ad applicarsi, in ogni caso non oltre la data del 30 settembre 2014, le regole previgenti.
 
-il differimento dal 28 febbraio 2014 al 31 marzo 2014 dei termini, previsti dai commi 620, 623 e 624 dell’art. 1 della legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014), per l’estinzione – in un’unica soluzione e senza interessi di mora – dei debiti relativi ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.
 
– la novella dell’art. 2-bis del decreto legge 120/2013 convertito dalla legge 137/2013 sulla possibilità per le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nonché gli organi costituzionali nell’ambito della propria autonomia – anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa – di comunicare, entro il 30 giugno 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso al 15 dicembre 2013. Il recesso è perfezionato decorsi 180 giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano.
 
 – la norma di salvaguardia delle disposizioni contenute nel precedente decreto legge 126/2013 (c.d. “salva Roma”) non convertito in legge che faceva salvi gli atti e i provvedimenti adottati e gli effetti prodottosi e i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto decreto.
 
– la trasmissione, da parte del Comune di Roma – al Ministero dell’interno, al Ministero dell’economia e alle Camere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento – di un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, nonché l’entità e la natura della massa debitoria. Veniva, altresì prevista, la contestuale trasmissione di un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi del Comune prevedendo a tali fini l’adozione di specifiche azioni amministrative volte, tra l’altro, a:
– procedere, ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario dell’ente, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico;
– valorizzare e dismettere quote del patrimonio immobiliare del comune.
 
Il Governo si è impegnato a farsi carico di “recepire, in un diverso provvedimento, quelle norme che verranno valutate indispensabili e di primaria importanza”.
Peraltro, anche le disposizioni che sono state approvate nel corso dell’esame in Commissione Bilancio del Senato, e poi dichiarate improponibili dall’Aula, sono già confluite in un apposito provvedimento che ha avuto la sede deliberante (DDL 1322/S “Disposizioni in materia di regioni, trasporto locale, seggi elettorali, calamità, aziende sanitarie”).
 
 
Per i contenuti del decreto legge, come emanato dal Governo, si veda precedente del 14 gennaio u.s.
 
Per i contenuti delle modifiche introdotte in corso d’esame si veda precedente del 21 febbraio u.s.
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