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Rimborsi IVA più veloci per le imprese più affidabili ed a "basso rischio" - Lo stabilisce l'Agenzia delle Entrate nelle linee guida della CM 5/E/2014, commentata dall'ANCE

Archivio, Fiscalità e incentivi

Rimborsi IVA – Linee guida dell’Agenzia delle Entrate – C.M. 5/E/2014

11 Marzo 2014
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Rimborsi IVA più veloci per i contribuenti che presentano un maggior grado di affidabilità nei confronti del Fisco, considerati “a basso rischio”.
Questo il principale chiarimento che emerge dalle Linee guida dell’Agenzia delle Entrate, relative alle modalità di effettuazione dei rimborsi IVA[1], formulate nella Circolare 10 marzo 2014, n.5/E, che tengono conto dell’estremo bisogno di liquidità delle imprese, alla luce della perdurante crisi economica.
Si tratta di un problema che colpisce in modo particolare il settore delle costruzioni, che, come noto, si trova sempre in posizione di credito IVA, tenuto conto dell’attività svolta (operazioni attive con aliquote inferiori a quelle riferite alle operazioni passive)[2].
In particolare, ai fini dei rimborsi IVA, l’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria verrà basata, in via prioritaria, sull’ “analisi del rischio IVA” (cd. “risk score”) connesso all’effettuazione del rimborso, ossia al grado di “affidabilità” dell’impresa nei rapporti con il Fisco.
In particolare, a ciascun contribuente[3], e per ogni richiesta di rimborso, verrà attribuito, mediante procedure informatiche, uno specifico livello di rischio (alto, medio, basso)[4], determinato in base ai seguenti parametri:
–       continuità aziendale;
–       tipologia di attività svolta;
–       natura giuridica;
–       regolarità delle dichiarazioni e dei versamenti in un arco temporale definito;
–       assenza di accertamenti e verifiche in un arco temporale definito;
–       assenza di carichi pendenti;
–       coerenza degli importi richiesti a rimborso e dei presupposti in un arco temporale definito;
–       assenza di frodi e violazioni penali tributarie;
–       “conoscenza” del soggetto da parte dell’ufficio, in quanto fisiologicamente a credito.
Al riguardo, viene precisato che, nei confronti dei soggetti ai quali risulta attribuito un elevato livello di rischio, verranno effettuati controlli «più stringenti», mentre per quelli con un rating di rischio più basso i controlli saranno ridotti, con una conseguente maggior tempestività nell’erogazione del rimborso IVA.
Resta fermo, in ogni caso, il principio della liquidazione del rimborso secondo l’ordine cronologico di presentazione della relativa istanza.
Inoltre, in un’ottica di semplificazione, la C.M. 5/E/2014 chiarisce che verrà ridotto il numero e la tipologia dei documenti richiesti ai contribuenti che abbiano presentato l’istanza di rimborso.
Infine, viene precisato che, al fine di assicurare comportamenti uniformi sul territorio, agli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate verranno fornite indicazioni operative sull’applicabilità dell’ “analisi del rischio IVA” e sulla  documentazione da richiedere ai contribuenti, «in ragione sia del livello di rischio individuato, sia dei presupposti alla base dell’istanza di rimborso».


[1] Come noto, la disciplina relativa ai rimborsi IVA è contenuta negli artt.30 e 38-bis del D.P.R. 633/1972.
[2]Ad esempio, aliquota IVA sulle cessioni di immobili (4% per la cessione di abitazioni in caso di acquirente con i requisiti “prima casa”), più bassa rispetto a quella relativa all’acquisto di beni (10% o 22%).
[3] Ad esclusione dei cd. “grandi contribuenti” (ossia quelli con volume d’affari, ricavi o compensi superiori a cento milioni di euro, determinati, per ciascun periodo d’imposta, ai sensi dell’art.85, co.1, lett.a e b del D.P.R. 917/1986 – TUIR e dell’art.20 del D.P.R. 633/1972), già sottoposti all’attività di tutoraggio (controlli in base a specifiche analisi di rischio), per i quali il meccanismo descritto nella C.M. 5/E/2014 non si applica.
[4] Il livello di rischio attribuito automaticamente può, in ogni caso, essere “corretto” dall’Amministrazione finanziaria in base ad ulteriori elementi.

15258-Circolare 10 marzo 2014 n.5-E_ALL1.pdfApri
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