E’ stato assegnato, in prima lettura, in sede referente, alle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 16/2014 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche” (
DDL 2162/C – Relatori On. Fabio Melilli del Gruppo PD e On. Maurizio Bernardo del Gruppo NCD
).
Il provvedimento riprende, in parte, i contenuti dei precedenti decreti non convertiti in legge (DL 126/2013 – c.d. “
salva Roma” e DL 151/2013 – c.d. “
salva Roma bis”), e in parte, quelli del DDL 1322/S, all’esame in sede deliberante della Commissione Bilancio del Senato, nel quale sono confluite le norme approvate, dalla Commissione Bilancio durante l’esame del predetto DL 151/2013, e poi dichiarate improponibili dall’Aula (si vedano notizie
del 14 gennaio e
del 27 febbraio 2014).
Tra le principali misure previste si segnalano:
– Regolazione dei rapporti giuridici sorti sulla base del DL 126/2013 e del DL 151/2013 non convertiti
Il Disegno di legge di conversione del decreto prevede che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 126/2013 (Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali) e del decreto-legge 151/2013 (Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità degli enti locali) non convertiti.
– Disposizioni in materia di TASI e TARI
· Viene modificato il comma 677 dell’articolo 1 della legge di Stabilità 2014, prevedendo, relativamente al 2014, che i Comuni possono deliberare un incremento dell’aliquota massima TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni di imposta o altre misure relative alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate (art. 1 comma 1 lett. a).
· Viene modificato il comma 688 dell’articolo 1 della legge di Stabilità 2014 relativamente alle modalità di versamento della TASI. In particolare, viene previsto che tale imposta debba essere versata unicamente mediante F24 o bollettino di conto corrente postale. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della Tasi e della Tari prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale. È consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno (art. 1 comma 1 lett. b).
· Viene incrementato di 125 milioni di euro il contributo statale, di cui al comma 731 della legge di Stabilità 2014, in favore dei Comuni, da attribuirsi mediante decreto interministeriale secondo una metodologia da adottare sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali (art. 1 comma 1 lett. d).
· Viene esteso alla TASI il regime di esenzione previsto per l’IMU e relativo: agli immobili posseduti dallo Stato; agli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a fini istituzionali; nonché le esenzioni previste dall’art. 7 comma 1 lett. b), c), d), e) f) ed i) del D.L.gs 504/1992 (vale a dire: fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9; fabbricati con destinazione ad usi culturali; fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto; fabbricati di proprietà della Santa Sede; fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali; immobili utilizzati dai soggetti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive (art. 1 comma 3).
· Viene modificato il comma 669 della legge di Stabilità 2014 modificando il presupposto impositivo della TASI precisando la non applicazione del tributo ai terreni agricoli (art. 2 comma 1 lett. f).
· Viene abrogato il comma 670 della legge di Stabilità 2014 che escludeva dalla Tasi le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (art. 2 comma 1 lett. g).
· Viene abrogato il comma 679 della legge di Stabilità 2014 che consentiva ai Comuni di prevedere riduzioni ed esenzioni per le superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa (art. 2 comma 1 lett. h).
Proroga dismissione società pubbliche
Viene prorogato di ulteriori 12 mesi, rispetto ai quattro mesi previsti dall’art. 1 comma 569 della legge di Stabilità 2014, il termine di 36 mesi – di cui all’art. 3 comma 29 della legge finanziaria 2008 – entro cui le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate (art. 2 comma 1 lett. b).
Proroga riscossione cartelle esattoriali
Viene prorogato, dal 28 febbraio 2014 al 31 marzo 2014, il termine, previsto dal comma 620, dell’art. 1 della legge di stabilità 2014, per l’estinzione – in un’unica soluzione e senza interessi di mora – dei debiti relativi ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni affidati in riscossione ad Equitalia fino al 31 ottobre 2013 (art. 2 comma 1 lett. c).
Mutui enti locali
Viene previsto, per favorire gli investimenti per gli anni 2014 e 2015, che gli enti locali possano assumere nuovi mutui e ricorrere ad operazioni di indebitamento oltre il limite attualmente previsto, dall’art. 204 del D.L.gs 267/2000, e comunque, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti e rimborsati nell’esercizio precedente (art. 5).
Verifica gettito IMU
Viene previsto che entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell’economia e delle finanze effettui una verifica del gettito dell’imposta municipale propria dell’anno 2013, sulla base di una metodologia da adottare sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Tale verifica dovrà assicurare una più precisa ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del Fondo medesimo (art. 7 comma 1).
Edilizia scolastica
Viene disposto il differimento, dal 28 febbraio 2014 al 30 aprile 2014, del termine – previsto dall’articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 69/2013 – per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici di edilizia scolastica, decorso il quale il mancato affidamento comporta la revoca dei finanziamenti statali destinati a tali finalità. (art. 19 comma 2).
Sisma dell’Aquila
Viene esclusa l’applicazione al comune dell’Aquila – per l’esercizio finanziario 2013 – delle vigenti sanzioni previste per il caso di non rispetto del patto di stabilità interno, di cui al comma 26 dell’art. 31 della legge 183/2011.
Viene, altresì, esclusa l’applicazione – per l’anno 2014 – nel comune dell’Aquila e, negli altri comuni del «cratere» (di cui a decreti del commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009) e nella provincia dell’Aquila, le riduzioni al fondo sperimentale di riequilibrio e al fondo perequativo, disposte in via generale per comuni e province dall’articolo 16, commi 6 e 7, del Dl 95/2012. (art. 20)
Roma capitale
Viene prevista la trasmissione, da parte del di Roma Capitale – al Ministero dell’interno, al Ministero dell’economia e alle Camere, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento – di un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, nonché l’entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale.
Viene, altresì prevista, la contestuale trasmissione di un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi del Comune prevedendo a tali fini l’adozione di specifiche azioni amministrative volte, tra l’altro, a:
– adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione;
– procedere, ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario dell’ente, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico, nonché alla valorizzazione e dismissione di quote del patrimonio immobiliare del comune.
Vengono, altresì, disciplinati i rapporti finanziari tra Roma Capitale e la Gestione Commissariale (art. 16 commi 1 e 2).
Altre disposizioni riguardano in particolare:
– misure per gli enti locali in difficoltà finanziaria con la sospensione delle procedure esecutive nei confronti dei Comuni in predissesto;
– anticipazione ai Comuni, nel limite del 20%, delle risorse del Fondo di solidarietà comunale spettanti nel 2014;
– criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (Copaff);
– modalità di riparto alle Province del fondo sperimentale di riequilibrio per il 2013;
– ammontare delle riduzioni del contributo ordinario spettante agli enti locali per il 2014;
– modifiche al D.L.gs 149/2011 sulla relazione di fine mandato dei Sindaci e Presidenti di Provincia;
– misure sul trasporto ferroviario nelle Regioni a statuto speciali.
Il decreto legge scade il 5 maggio 2014.