Operativa dal 6 giugno 2014 la disciplina relativa alla fatturazione elettronica nei confronti delle P.A..
La Circolare congiunta 31 marzo 2014, n.1 del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e finanze e del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri fornisce le prime linee guida sull’applicabilità di tale modalità di fatturazione.
Come noto, in attuazione della normativa comunitaria (Direttiva 2010/45/UE), l’art.1, co. 209-214 della legge 244/2007 (legge Finanziaria 2008) prevede l’introduzione graduale:
- dell’obbligo di fatturazione, in forma elettronica, delle operazioni eseguite nei confronti di Pubbliche amministrazioni.
In particolare, la fattura elettronica diventerà obbligatoria:
– dal 6 giugno 2014, per le fatture emesse nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali (ad es. l’Agenzia delle Entrate), e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, come individuati nell’elenco ISTAT, allegato in estratto;
– dal 6 giugno 2015, per le fatture emesse nei confronti delle
altre P.A.(ad es. la Presidenza del Consiglio dei Ministri),
ad eccezione delle Amministrazioni locali (ad es. i comuni)
[1].
- del duplice divieto, da parte della P.A., di accettazione di fatture emesse in forma cartacea e di pagamento delle stesse.
Viene previsto, in merito, un sistema di invio “indiretto” della fattura elettronica, mediante una piattaforma elettronica (Sistema di Interscambio – SdI)
[2], che raccoglierà le fatture e provvederà ad inoltrarle alla P.A. competente.
In attuazione delle citate disposizioni della legge Finanziaria 2008 è successivamente intervenuto il
D.M. 3 aprile 2013, n.55 (in vigore dal 6 giugno 2013)
[3].
Si evidenzia, a tal riguardo, che nel D.M. 55/2013 è contenuta una schematizzazione del meccanismo di trasmissione e ricezione della fattura elettronica.
Sul tema, l’ANCE ha predisposto un Dossier operativo relativo alla nuova disciplina della fatturazione elettronica.
Al riguardo, si evidenzia che le imprese, obbligate ad emettere, dal 6 giugno 2014, le fatture elettroniche, da trasmettere attraverso il nuovo Sistema di Interscambio, possono trovare tutte le modalità operative sul sito istituzionale www.fatturapa.gov.it che dedica, peraltro, un’apposita sezione agli adempimenti a cui sono tenuti i cedenti/prestatori.
Si sottolinea, ad ogni buon fine, che l’utilizzo della fatturazione elettronica fa salve le disposizioni relative ai termini di pagamento e alla decorrenza degli interessi moratori, previste dal codice dei contratti pubblici e dal decreto legislativo n.192/2012.
Per completezza, si precisa, infine, che, per le operazioni nelle quali il committente non sia una P.A. (ad es. contratti di appalto privati), resta ferma la fatturazione in forma cartacea.
[1]Per quel che riguarda, infatti, le prestazioni eseguite nei confronti delle Amministrazioni locali, gli obblighi di fatturazione elettronica vengono demandati ad uno specifico Decreto ministeriale.
[2] La creazione della piattaforma informatica è stata prevista con il D.M. 7 marzo 2008 (in attuazione dell’art.1, co.212, della legge 244/2007).
[3] Si tratta di un Decreto del Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, d’intesa con la Conferenza unificata.
15731-elenco ISTAT.pdfApri
15731-Circolare congiunta 31 marzo 2014, n.1.pdfApri
15731-D.M. 3 aprile 2013, n.55 .pdfApri
15731-art.1, co. 209-214 della legge 244-2007 .pdfApri
15731-Dossier operativo.pdfApri