SENATO DELLA REPUBBLICA
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– DDL su “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo ” (DDL 1326/S).
La Commissione Affari Esteri ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto, con alcune modifiche al testo iniziale.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 11
Viene modificata la denominazione della Conferenza nazionale per la cooperazione allo sviluppo, in “Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo”.
Emendamento 11.4 del Relatore
Art. 16
Viene previsto che l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo contribuisca alla definizione della programmazione annuale dell’azione di cooperazione, nonché delle proposte del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale al Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo.
Emendamento 19.3 (testo 2) del Relatore
Art. 19
Viene sostituito il comma 2, prevedendo che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) coadiuvi il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo, in particolare: nella elaborazione degli indirizzi per la programmazione in riferimento ai Paesi e alle aree di intervento; nella rappresentanza politica e coerenza dell’azione dell’Italia nelle organizzazioni internazionali e relazioni bilaterali; nella proposta relativa ai contributi volontari alle organizzazioni internazionali, alle emergenze umanitarie, ai crediti concessionali e ai crediti agevolati; nella verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici.
Emendamento 19.3 (testo 2) del Relatore
Art. 20
Viene previsto che, al Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo, istituito presso il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, sia attribuito altresì il potere di deliberare le singole iniziative da finanziare, a valere sul fondo rotativo istituito dal testo, e di definire la programmazione annuale con riferimento a Paesi ed aree d’intervento.
Emendamento 19.3 (testo 2) del Relatore
Art. 21
Viene interamente sostituito l’articolo che individua i soggetti pubblici e privati che operano nel Sistema della cooperazione italiana. Tra questi figurano, oltre allo Stato, le Regioni, le organizzazioni della società civile, tra gli altri, anche i soggetti con finalità di lucro, qualora agiscano conformemente ai principi di cui al provvedimento, nonché agli standard sulla responsabilità sociale, alle clausole ambientali e alle norme sui diritti umani per gli investimenti internazionali.
Emendamento 21.2 del Relatore
Il testo è volto a realizzare una riforma organica del sistema della cooperazione allo sviluppo, la quale si baserà su tre pilastri: un Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, che assicuri la coerenza delle politiche internazionali dell’Italia; il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, che conserverà un ruolo centrale ma non esclusivo nell’azione di cooperazione; l’Agenzia italiana della cooperazione allo sviluppo, a cui verranno affidati tutti gli aspetti gestionali e operativi, riallineando il modello a quello prevalente in Europa.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula.