L’Aula del Senato ha approvato, in prima lettura, in prima deliberazione, il disegno di legge costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione” (DDL 1429/S, Relatori la Sen. Anna Finocchiaro del Gruppo parlamentare PD ed il Sen. Roberto Calderoli del Gruppo parlamentare LN-Aut), con modifiche al testo del Governo.
Il provvedimento, trattandosi di un disegno di legge di riforma costituzionale, dovrà essere adottato da ciascuna Camera con due successive deliberazioni (art.138 Cost).
Tra i contenuti del testo approvato si evidenziano in particolare:
COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO ELETTIVITÀ E FUNZIONI DEL SENATO
Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
La Camera dei Deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo.
Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica, in carica per sette anni.
Resta confermata l’elettività indiretta dei senatori. Viene, infatti, previsto che i Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla loro popolazione
Vengono, altresì, previste apposite norme operative per le modalità elettive e di ripartizione dei seggi, in sede di prima applicazione. In particolare, per l’elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da Consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell’assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti.
Il Senato concorre alla funzione legislativa (vedi dopo) ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato, l’Unione europea e gli altri enti costitutivi della Repubblica, partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi dell’Unione europea, ne valuta l’impatto, mantiene il raccordo con le commissioni specializzate del Parlamento europeo, valuta, altresì, l’attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l’attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche.
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
La funzione legislativa è affidata alla Camera dei Deputati, salvo determinati casi in cui la stessa è esercitata collettivamente. In particolare tale modalità viene prevista, oltre che per le leggi di revisione della costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare, per quelle che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’UE; per quelle sulla legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Citta metropolitane; per quelle sul sistema di elezione e casi di ineleggibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale. Ogni disegno di legge approvato viene trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei Deputati si pronuncia comunque in via definitiva. Qualora il Senato non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.
Per i disegni di legge relativi a talune materie, tra cui, ordinamento di Roma capitale; norme generali e comuni sul governo del territorio e sul sistema nazionale e il coordinamento della protezione civile; autonomia finanziaria e risorse di Comuni, Città metropolitane e Regioni; poteri sostitutivi del Governo ad organi delle Regioni, Città metropolitane e Comuni, nonché per la legge che stabilisce forme e termini per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, la Camera dei Deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Per i disegni di legge di bilancio, approvati dalla Camera dei Deputati, il termine per deliberare proposte di modifica da parte del Senato delle Autonomie è, invece, di 15 giorni dalla data di trasmissione.
I disegni di legge sono presentati alla Camera dei Deputati tranne quelli per cui la potestà legislativa è esercitata collettivamente, che possono essere presentati sia alla Camera che al Senato.
I regolamenti parlamentari stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza, nonché i casi e le forme in cui l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni (sedi deliberante e/o legislativa). Il disegno di legge può essere comunque rimesso all’Aula in qualsiasi momento se il Governo, o un decimo dei componenti della Camera, o un quinto dei componenti della Commissione lo richiedano.
Il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per l’attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta.Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.
RIPARTIZIONE COMPETENZA LEGISLATIVA TRA STATO E REGIONI
Viene soppressa la potestà legislativa concorrente Stato-Regioni (introdotta dalla L. Cost. 3/2001)
Rientrano, quindi, tra le materie di potestà legislativa esclusiva dello Stato, in particolare:
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
norme sul procedimento amministrativo;
giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro;
disposizioni generali e comuni sull’istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa;
ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali dei Comuni, comprese le loro forme associative, e delle Città metropolitane;
commercio con l’estero;
tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente e ecosistema, ordinamento sportivo, disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;
ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento della comunicazione;
disposizioni generali e comuni sul governo del territorio e sulsistema nazionale e il coordinamento della protezione civile;
ordinamento delle professioni e della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia;
infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d’interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.
Vengono, invece, espressamente ricondotte alla competenza esclusiva regionale, tra l’altro: la pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, dotazione infrastrutturale, programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese, disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo.
Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l’esercizio di tale potestà nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.
Tra le ulteriori norme del provvedimento è prevista, in particolare, la soppressione del CNEL e delle Province.
Il disegno di legge passerà ora alla seconda lettura, della Camera dei Deputati.
Si veda precedente del 4 aprile 2014