Chiarito dal Ministero del Lavoro che la contrattazione di prossimità può derogare al limite quantitativo dei contratti a termine, seppur nel rispetto di specifiche condizioni.
Il Ministero del Lavoro, con l’allegata nota n. 30 del 2 dicembre scorso, ha risposto all’istanza di interpello avanzata dall’ARIS (Associazione Religiosa Istituti Socio-sanitari) in merito alla possibilità, da parte della contrattazione di prossimità, di derogare, ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 138/2011, ai limiti quantitativi per il ricorso al contratto a tempo determinato (D.Lgs. n. 368/2001).
Il Dicastero, nel ricordare che, ai sensi dell’art. 8, la contrattazione aziendale o territoriale può, attraverso “specifiche intese”, derogare alla disciplina legale e contrattuale esclusivamente con riferimento alle materie indicate al comma 2 dell’articolo suddetto, ha confermato che, rientrando il contratto a termine tra le materie indicate alla lettera c) del comma stesso, tale deroga da parte della contrattazione di prossimità appare possibile.
E’ stato, altresì, precisato che tale facoltà è ammessa solo a fronte di specifiche finalità, da indicare nel contratto, quali ad esempio la maggiore occupazione, l’emersione del lavoro irregolare o la gestione delle crisi aziendali e occupazionali, nonché è condizionata al rispetto della Costituzione, delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali sul lavoro.
In particolare, la direttiva 1999/70/CE individua il contratto a tempo indeterminato quale forma comune di rapporto di lavoro e, pertanto, la contrattazione di prossimità potrà prevedere esclusivamente una diversa modulazione dei limiti quantitativi di ricorso al contratto a termine previsti dalla legislazione o dalla contrattazione nazionale, ma non una rimozione degli stessi.
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