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Prorogate tra l’altro le norme su: operatività della disciplina dell’imposta municipale secondaria, delle sanzioni del Sistri e delle centrali di committenza per acquisizione lavori, servizi, forniture; nonché rateazione dei debiti fiscali. Ulteriormente differita al 2016 l’anticipazione del prezzo negli appalti con innalzamento al 20% per il 2015.

Archivio, Governo e Parlamento

DL 192/2014 “milleproroghe”: primo via libera dalla Camera dei Deputati con la fiducia

20 Febbraio 2015
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L’Aula della Camera dei Deputati ha approvato, in prima lettura, il decreto legge 192/2014 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (DDL 2803-A/C – Relatori On. Francesco Paolo Sisto del Gruppo parlamentare FI-PdL e On. Maino Marchi del Gruppo parlamentare PD), con la votazione di fiducia sul testo approvato con numerose modifiche dalle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio.
 
Si tratta per quanto di maggiore interesse delle seguenti:
 
Ulteriori differimenti alle norme di proroga alle disposizioni del testo
 
-Viene ulteriormente differito, dal 30 aprile 2015 al 31 ottobre 2015, il termine per l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994 e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’Interno 16 marzo 2012.
 
–Viene ulteriormente prorogato, dal 30 giugno 2015 al 30 settembre 2015, il termine entro il quale dovrà essere assumibile l’impegno finanziario in ordine agli interventi previsti nell’ambito dei progetti presentati dai comuni, volti a promuovere il coordinamento dell’accoglienza turistica, ai sensi dell’art. 13 del DL 145/2013 (c.d. “Destinazione Italia”).
 
-Viene prorogata ulteriormente, fino al 31 dicembre 2016 (anziché a dicembre 2015), l’applicazione della disciplina di cui all’art. 26-ter del DL 69/2013 (c.d. decreto del fare), convertito dalla L 98/2013, che prevede, per i contratti di appalto relativi a lavori la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Con altra disposizione l’anticipazione del prezzo in favore dell’appaltatore viene elevata, per il 2015, dal 10% al 20% , con esclusivo riferimento ai contratti di appalto di lavori affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
 
-Viene prorogato ulteriormente, dal 31 luglio 2015 al 31 agosto 2015, il termine per la cantierabilità delle opere indicate dall’art. 3, comma 2, lettera b), del DL 133/2014 (cd. sblocca Italia), alle quali sono destinati i finanziamenti di cui al medesimo articolo.
 
-Viene prorogato ulteriormente, dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, il termine di cui all’art. 189, comma 5, del Dlgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), relativo alla possibilità di utilizzare l’attestazione SOA per la dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa.
 
-Viene ulteriormente prorogato, dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, il termine previsto dall’art. 6, comma 1, lettera p), del Dlgs 6/2003, per l’entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg.
 
-Viene ulteriormente prorogato, dal 28 febbraio 2015 al 30 giugno 2015, il termine di cui all’art. 1, comma 111, della L 147/2013 (legge di stabilità 2014) entro il quale deve intervenire la pubblicazione del bando di gara o l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio, pena la revoca del finanziamento statale ivi previsto. Le risorse previste dal comma 111 devono essere prioritariamente destinate a interventi finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE (recepita con il Dlgs 152/2006), che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE (recepita con il Dlgs 49/2010), relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.
 
-Viene ulteriormente prorogato, dal 1° febbraio 2015 al 1° aprile 2015, il termine a decorrere dal quale si applicano le sanzioni concernenti l’omissione dell’iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l’iscrizione stessa (commi 1 e 2 dell’art. 260-bis del Dlgs 152/2006).
 
Misure di proroga aggiuntive
 
-Vengono prorogati per il 2015 gli interventi in materia di contratti di solidarietà di cui all’art. 1, comma 6 del DL 78/20019, convertito dalla L 102/2009, nel limite di 50 milioni di euro. Tali risorse sono destinate prioritariamente ai trattamenti dovuti nell’anno in corso in forza di contratti stipulati nel 2014. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e formazione di cui all’art. 18, comma 1, lett. a) del DL 185/2008, convertito dalla L 2/2009.
 
-Viene fissato al 7 ottobre 2016 il termine per l’assolvimento degli adempimenti prescritti dagli articoli 3 (parere di conformità sui progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché sui progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio) e 4 (rilascio del certificato di prevenzione incendi) del DPR 151/20, per i soggetti che provvedono agli adempimenti di cui al predetto art. 3 entro 8 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento.
 
-Vengono confermate per l’anno 2015 le modalità di riparto alle province del Fondo sperimentale di riequilibrio, adottate con decreto del Ministro dell’Interno 4 maggio 2012, disponendo che alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire per il 2015 si provveda con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze. Inoltre, viene precisato che le riduzioni di spesa corrente imposte alle province e città metropolitane, per gli anni dal 2015 al 2017, ai sensi dell’art. 1, comma 418, della L 190/2014, ai fini del contenimento della spesa pubblica, sono ripartite nella misura del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e del 10 per cento fra gli enti delle regioni Sicilia e Sardegna.
 
-Vengono prorogati al 31 dicembre 2015 i termini, previsti dall’art. 14, comma 31-ter, del DL 78/2010, convertito nella L 122/2010, entro i quali diventa obbligatorio l’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli comuni.
 
-Viene estesa a tutto il 2015 la norma di cui all’art. 18, comma 8-ter, del DL 69/2013, la quale dispone che i sindaci e i presidenti delle province, al fine di attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto, operino in qualità di commissari governativi, con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente.
 
-Viene prorogata, dal 1° gennaio 2015 al 1° settembre 2015, la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 23-ter, comma 1, primo periodo, del DL 90/2014, convertito dalla L 114/2014. Tale disposizione non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento.
 
-Viene consentito – nelle more del riparto delle risorse relative al 2015 del “Fondo nazionale locazioni” e della loro effettiva attribuzione alle regioni, e comunque fino al 120° giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento – al giudice dell’esecuzione di disporre, su richiesta della parte interessata, la sospensione dell’esecuzione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione. La disposizione, ai sensi del comma 8 dell’art. 4 del DL 150/2013, riguarda gli immobili adibiti ad uso abitativo situati nei Comuni capoluoghi di provincia; nei Comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti; nei Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/2003, nonché le c.d. “fasce deboli” della popolazione.
 
-Viene posticipata, dal 2015 al 2016, l’operatività della disciplina dell’imposta municipale secondaria, di cui all’art. 11 del Dlgs 23/2011, in materia di federalismo fiscale municipale.
  

-Viene introdotta, a modifica del Dl 66/2014, convertito dalla L 89/2014, una norma volta a prevedere la concessione di un nuovo piano di rateazione delle somme iscritte a ruolo ai contribuenti, decaduti dal beneficio al 31 dicembre 2014, che presentino richiesta entro il 31 luglio 2015. A seguito della presentazione della richiesta, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata da una pubblica amministrazione prima di eseguire un pagamento (ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/1973), la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.
 

– Viene posticipato di un anno, e quindi al momento della dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta per il 2016, le semplificazioni in materia di detta imposta previste dall’articolo 1, comma 641 della L 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) e relative all’eliminazione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA unificata e della comunicazione dati IVA.

 
-Viene prorogato, dal 15 maggio 2015 al 31 dicembre 2015, il termine entro il quale è possibile utilizzare in compensazione il credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno (art.2 del DL 70/2011, convertito dalla L 106/2011).
 
Viene consentito, in deroga a quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2015, ai soggetti in possesso dei requisiti, di avvalersi per l’anno in corso dei previgenti regimi agevolati per i contribuenti “minimi” e, in particolare:
– del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, in cui si prevede un limite dei ricavi di 30 mila euro e l’aliquota sostitutiva del 5 per cento, applicabile a coloro che intraprendono una nuova attività ovvero che l’abbiano iniziata a partire dal 31 dicembre 2007, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi ovvero fino al compimento del trentacinquesimo anno d’età (art. 27 del DL 98/2011), con la fissazione di specifici requisiti;
– del previgente regime dei minimi con un limite dei ricavi di 30 mila euro e l’aliquota sostitutiva del 20 per cento (art. 1, commi da 96 a 115 e comma 117, della L 244/2007), applicabile ad  imprese individuali e i professionisti che nell’anno precedente abbiano rispettato specifici parametri (hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30mila euro; non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori, anche a progetto; non hanno effettuato cessioni all’esportazione; non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro; nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15 mila euro; iniziano l’attività e presumono di possedere i primi due requisiti elencati).
 
-Vengono previste disposizioni di modifica al Dl 74/2014, convertito dalla L 93/2014 (sisma del 2012 in Emilia), ed in particolare, disposto per i soggetti che hanno contratto i finanziamenti agevolati per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi, dovuti dal 1° dicembre 2012 al 15 novembre 2013, la sospensione automatica del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale per un periodo non superiore a 12 mesi.
In relazione alla riapertura dei predetti termini in esame, viene previsto che la Cassa depositi e prestiti SpA e l’Associazione bancaria italiana dovranno adeguare la convenzione che definisce i contratti tipo di finanziamento in oggetto. Tali finanziamenti sono assistiti dalla garanzia dello Stato, disposta dai decreti del Ministero dell’Economia già emanati, senza ulteriori formalità e con gli stessi criteri e modalità operative già stabilite.
 
-Viene esteso all’esercizio finanziario 2014 la disposizione di cui all’art. 20 del DL 16/2014, convertito dalla L 68/2014, che esclude per il comune dell’Aquila l’applicazione delle sanzioni previste nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno.
 
-Viene modificato l’art. 1, comma 484, della L 190/2014 (legge di stabilità 2015), relativa al contributo assegnato alle regioni nell’ambito del c.d. patto verticale incentivato, prevedendo che lo stesso sia destinato alla riduzione, anziché all’estinzione anticipata, del debito.
 
-Viene confermata per l’anno 2014, la validità delle deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai comuni entro il 30 novembre 2014.
Viene, inoltre, previsto che i comuni che non abbiano adottato tali deliberazioni, procedano alla riscossione dei relativi importi sulla base delle tariffe applicate per l’anno 2013 e le eventuali differenze tra il gettito acquisito e il costo del servizio siano recuperate nell’anno successivo.
 
-Viene prevista la disapplicazione delle sanzioni di cui all’art. 1, comma 462, della L 228/2012 (legge di stabilità 2013) nei confronti di quelle Regioni che, pur non avendo rispettato il patto di stabilità interno nel 2014, abbiano tuttavia destinato al pagamento dei debiti pregressi risultanti alla data del 31 dicembre 2012, diversi da quelli finanziari e sanitari, una quota dell’obiettivo del patto di stabilità superiore al 50 per cento dello stesso. Tale disapplicazione opera, però, limitatamente alla parte eccedente il 2 per cento delle entrate tributarie e per accensione di prestiti.
 
-Vengono prorogati dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015:
– il termine entro il quale dovranno entrare in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili– realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili – per accedere alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del DL 74/2012, convertito dalla L 122/2012;
– il termine entro il quale dovranno entrare in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012, per accedere agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012.
 
-Viene prorogato, dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015, il termine disposto, in via sperimentale, per l’applicazione della disciplina delle zone a burocrazia zero, di cui al D.L 78/2010, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
 
-Viene differito al 31 dicembre 2015 il termine, scaduto il 25 dicembre 2014, per l’espletamento degli adempimenti relativi all’integrazione del libretto di centrale degli impianti termici civili, di cui all’art. 284, comma 2, del Dlgs 152/2006 (Codice dell’ambiente).
 
-Viene, infine, sospesa fino al 31 dicembre 2015 l’efficacia della norma, di cui al comma 7 della L 190/2014 (legge di Stabilità 2015), che ha esteso alle imprese fino a 499 dipendenti la platea dei soggetti beneficiari degli interventi del Fondo di garanzia per le Piccole e medie imprese.
 
Nel corso dell’esame in Aula sono stati accolti come raccomandazione numerosi ordini del giorno tra cui:
– 9/2803-A/11 (a firma On. Paola Pinna del Gruppo Misto) e 9/2083-A/164 (primo firmatario On. Samuele Segoni del Gruppo Misto) che, con riferimento alla norma del testo che proroga di quattro e sei mesi dei termini per l’aggiornamento o la revisione delle concessioni autostradali, impegnano il Governo ad “adottare misure di carattere legislativo finalizzate alla redazione di una legge organica che disciplini in maniera univoca le concessioni autostradali”, nel rispetto dei princìpi di cui all’art. 2 del Dlgs 163/2006, e “tese a chiarire gli interventi in ordine alle gare, agli investimenti e alla semplificazione dei metodi tariffari nel pieno rispetto dei principi di concorrenza ed economicità”;
– 9/2803-A/126 (primo firmatario On. Pierpaolo Vargiu del Gruppo SCpI) che impegna il Governo ad “introdurre correttivi volti a risolvere le criticità emerse dall’applicazione dello split payment e del reverse charge”, nonché ad “utilizzare, a partire da marzo, unicamente lo strumento della fatturazione elettronica per tutte le operazioni con la PAquale strumento di lotta all’evasione dell’Iva, disponendo l’abrogazione dello split payment da tale data ed escludendo l’applicazione del reverse charge”;
–9/2803-A/178 (primo firmatario On. Paolo Petrini del Gruppo PD) che impegna il Governo ad introdurre ulteriori elementi di flessibilità nelle procedure di riscossione dei tributi estendendo il beneficio della rateazione concesso dall’Agenzia delle Entrate.
 
Il provvedimento che scade il 1° marzo passerà, ora, all’esame del Senato per la seconda lettura.
 
Si veda precedente del 14 gennaio 2015
 
Si allegano gli ordini del giorno accolti.
 

19419-OdG accolto (n.178).pdfApri

19419-OdG accolto (n.126).pdfApri

19419-OdG accolto (n.164).pdfApri

19419-OdG accolto (n.11).pdfApri
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