In relazione alla riunione della Conferenza Stato-Regioni, in sessione europea, del 19 febbraio scorso è stata trattata la seguente tematica:
L’art. 29, comma 5, della L. 234/2012, dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli Affari europei, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenti al Parlamento un disegno di legge recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”, completato dall’indicazione “Legge europea” seguita dall’anno di riferimento.
Nella riunione convocata, a livello tecnico, il 4 febbraio 2015, ai fini dell’esame del provvedimento in oggetto, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2014, i rappresentanti delle Regioni hanno espresso un parere favorevole condizionato all’accoglimento di una proposta emendativa riferita all’art. 11 (Disposizioni relative alla gestione e al monitoraggio degli aiuti pubblici alle imprese), che introduce una clausola volta a rafforzare la sanzione per il mancato utilizzo del Registro, con la conseguenza dell’inefficacia legale del provvedimento di concessione e di erogazione dell’aiuto, e a rendere tracciabile l’avvenuto utilizzo del Registro da parte del funzionario che dispone la concessione e l’erogazione, affinché il mancato utilizzo possa essere oggettivamente rilevabile tanto d’ufficio quanto dall’impresa, in coerenza con il dettato dell’art. 26 del Dlgs 33/2013 sugli obblighi di trasparenza della PA.
Il Sottosegretario alle Politiche europee ha chiesto, inoltre, l’acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni in merito all’aggiunta di un articolo concernente l’accesso all’infrastruttura ferroviaria, volto a garantire al gestore (FRI) l’indipendenza gestionale dal Governo, come previsto dall’art. 4 della direttiva 91/440/CEE sullo sviluppo delle ferrovie comunitarie, al fine di evitare l’aggravamento della procedura di infrazione 2008/2097.
Nel corso della Conferenza, le Regioni hanno consegnato un documento (All. A), nel quale esprimono parere favorevole sullo schema di disegno di legge in oggetto, condizionato all’accoglimento di un emendamento all’art. 11 e proponendo, altresì, l’introduzione di un art. 11-bis di modifica dell’art. 48 della L 234/2012, riguardante le procedure di recupero degli aiuti di Stato.
Il Governo si è riservato di valutare le proposte delle Regioni ai fini del loro accoglimento in sede di approvazione definitiva del provvedimento.