Approvato, in via definitiva, il Decreto attuativo in materia di ammortizzatori sociali con il quale è stata prevista l'introduzione, tra l'altro, della nuova indennità di disoccupazione NASPI nonché del contratto di ricollocazione per i lavoratori in stato di disoccupazione.
E’ stato approvato, in via definitiva, dal Consiglio dei Ministri, il decreto legislativo attuativo della Legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati”, che si allega per opportuna informativa.
Tra le novità contenute nel decreto, si rileva l’introduzione della nuova indennità mensile di disoccupazione (NASPI) che sostituirà, a decorrere dal 1° maggio 2015, le prestazioni di ASPI e MINI-ASPI quale tutela di sostegno al reddito per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perso involontariamente la propria occupazione.
Il lavoratore, per poter usufruire della suddetta indennità, dovrà essere in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:
• trovarsi in stato di disoccupazione;
• far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione;
• far valere 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.
La stessa sarà riconosciuta anche ai lavoratori che si siano dimessi per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della L. n. 604/66.
La NASPI potrà avere una durata massima pari alla metà delle settimane coperte da contribuzione nei 4 anni precedenti l’evento che ha prodotto la disoccupazione (per un massimo di 24 mesi) e, a regime, una durata massima di 18 mesi per gli eventi di disoccupazione successivi al 1° gennaio 2017.
E’ stata, inoltre, introdotta, per l’anno 2015, una indennità mensile di disoccupazione, (DIS-COLL) per i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva. L’importo della stessa sarà proporzionato al reddito e diminuirà del 3% a decorrere dal terzo mese di erogazione.
Istituito, altresì, in via sperimentale, per l’anno 2015, l’assegno di disoccupazione (ASDI) che fornirà una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano fruito della NASPI per l’intera durata entro il 31/12/2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno.
Prevista, poi, l’introduzione del contratto di ricollocazione, precedentemente inserito nell’ambito del decreto sul contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, che darà diritto, al lavoratore in stato di disoccupazione, di ricevere una “dote individuale di ricollocazione” spendibile presso i soggetti accreditati.
Tale contratto prevede:
• il diritto all’assistenza per la ricerca di nuova occupazione;
• il dovere del soggetto di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte;
• il diritto-dovere a partecipare alle iniziative di ricerca, formazione e riqualificazione professionale.
L’ammontare della dote individuale sarà proporzionata al profilo di occupabilità del soggetto, che potrà incassarla solo dopo aver ottenuto il risultato occupazionale.
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto medesimo, si inoltra una tabella riepilogativa dei nuovi strumenti di tutela a sostegno del reddito.
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