L’Aula del Senato ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge su “Corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio” (DDL 19/S e abb., relatore il Sen. Nino D’Ascola del Gruppo parlamentare AP (NCD-UDC)).
Tra le norme approvate in corso d’esame, si evidenziano, in particolare, le seguenti:
-viene novellato l’art. 314 del c.p. che disciplina il reato di peculato, innalzando la pena massima edittale. Al riguardo, viene previsto che il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni e 6 mesi (attualmente la pena è da 4 a 10 anni);
-viene novellato l’art. 318 del c.p. che disciplina il reato di corruzione per l’esercizio della funzione, innalzando da 5 a 6 anni il massimo edittale della reclusione prevista per il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa (attualmente la pena è da 1 a 5 anni);
– viene novellato l’art. 319 del c.p. che disciplina la corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, innalzando da 8 a 10 anni il minimo e il massimo edittale della reclusione prevista per il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceva, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetti la promessa (attualmente la pena è da 4 a 8 anni);
-viene novellato l’art. 319-ter del c.p. che disciplina la corruzione in atti giudiziari, prevedendo la reclusione da 6 a 12 anni (attualmente la pena è da 4 a 10 anni). Viene, altresì, disposto che: se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a 5 anni, la pena della reclusione è da 6 a 14 anni (attualmente da 5 a 12); se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione superiore a 5 anni o all’ergastolo, la pena della reclusione è da 8 a 20 anni (attualmente da 6 a 20 anni);
-viene novellato l’art. 319-quater del c.p. che disciplina l’induzione indebita a dare o promettere utilità, innalzando da 6 a 10 anni e 6 mesi il limite minimo e massimo della pena prevista per il pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato (attualmente la pena è da 3 a 8 anni);
-viene modificato l’art. 129 del Dlgs 271/1989 (norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), prevedendo che quando il Pubblico Ministero esercita l’azione penale per i delitti di cui ai seguenti articoli del codice penale (317 – concussione, 318 – corruzione per l’esercizio della funzione, 319 – corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, 319-bis – circostanze aggravanti, 319-ter – corruzione in atti giudiziari, 319-quater – induzione indebita a dare o promettere utilità, 320 – corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, 321 – pene per il corruttore, 322 – istigazione alla corruzione, 322-bis – peculato, concussione … ai membri Corte penale internazionale e organi CE, 346-bis – traffico influenze illecite, 353 – turbata libertà degli incanti, 353-bis – turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), informa il Presidente dell’ANAC, dando notizia della imputazione;
-viene modificato l’articolo 1, comma 2, della legge 190/2012 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) affidando all’Autorità nazionale anticorruzione l’esercizio della vigilanza e del controllo sui contratti di all’art. 17 (contratti secretati) e seguenti del Dlgs 163/2006;
-viene modificato l’art.1, comma 32 della legge 190/2012 prevedendo che nei procedimenti per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere all’ANAC semestralmente le informazioni pubblicate nei propri siti web istituzionali e concernenti: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate.
Con altra modifica viene, altresì, introdotto il comma 32-bis dell’art.1 della legge medesima, con cui si prevede che nelle controversie riguardanti le materie di cui al comma 1, lettera e) dell’articolo 133 del Dlgs 104/2011 (relative: “a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione ed alle sanzioni alternative; al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’ articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’ articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto”), il giudice amministrativo trasmette all’ANAC ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza.
-viene sostituito l’articolo 2621 del codice civile (False comunicazioni sociali) prevedendo: la reclusione da 1 a 5 anni per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori – i quali per conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali – espongono consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.
La stessa pena si applica se le falsità o omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Vengono, inoltre, previste apposite disposizioni volte a diminuire la predetta pena per i fatti di “lieve entità” e nei casi in cui i fatti riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché a disciplinare la non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis del c.p.
Prevista, invece, la reclusione da 3 a 8 anni nel caso di false comunicazioni sociali nelle società quotate a modifica dell’art. 2622 del Codice civile.
Viene, infine, modificato l’articolo 25-ter, comma 1, del D.lgs 231 del 2001 prevedendo le sanzioni pecuniarie in relazione ai predetti reati in materia societaria.
Il provvedimento ha assunto il nuovo titolo: “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”.
Nel corso dell’esame in Aula è stato accolto dal Governo come Raccomandazione un Ordine del giorno (G7.103, primo firmatario il Sen. Maurizio Buccarella del Gruppo parlamentare M5S) in cui si impegna il Governo a provvedere ad un intervento di armonizzazione, anche attraverso la modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2013 nel senso di esplicitare l’obbligo di iscrizione nelle c.d. white list istituite presso le prefetture per le imprese interessate quale condizione necessaria per ottenere l’affidamento di contratti e ad informare le Commissioni parlamentari competenti in merito ai risultati dei controlli sugli appalti.
Il disegno di legge passa ora alla lettura della Camera dei Deputati.
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