SENATO DELLA REPUBBLICA
_______________________
PARERI RESI SU ATTI DEL GOVERNO
– Schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale (Atto n. 360).
La Commissione Affari Costituzionali ha espresso al Governo un parere favorevole con osservazioni.
Il provvedimento è adottato in attuazione della disposizione di delega (art. 1, comma 1 lettera d) e art. 8) prevista nell’ambito della L 106/ 2016 per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile, adottata, tra l’altro, con l’obiettivo di uniformare e coordinare la disciplina della materia caratterizzata da un quadro normativo non omogeneo e di aggiornarlo alle mutate esigenze della società civile. Viene quindi disposta l’abrogazione del decreto legislativo n. 77 del 2002 recante la disciplina del servizio civile.
In particolare, viene disposta l’istituzione del servizio civile “universale” finalizzato alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all’educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica.
I settori di intervento in cui si realizzano le finalità del servizio civile universale sono: assistenza; protezione civile; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; patrimonio storico, artistico e culturale; educazione e promozione culturale e dello sport; agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità; promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all’estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero.
Alla base della programmazione del servizio civile universale è collocato il Piano triennale, modulato per Piani annuali; tali Piani sono predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le amministrazioni competenti in base al settore e sono approvati con DPCM, previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale e della Conferenza Stato-regioni.
Il provvedimento tornerà, ora, in Consiglio dei Ministri, per l’approvazione definitiva.
– Schema di decreto ministeriale recante regolamento sulle modalità di costituzione delle Camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie (Atto n. 354).
La Commissione Giustizia ha espresso al Governo un parere favorevole con osservazioni.
Il provvedimento disciplina le modalità di costituzione delle Camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie, adottato in attuazione dell’art. 1 comma 3, e 29, comma 1, lett. n) della L 247/2012 recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”.
In particolare, provvede alla disciplina e alla definizione della natura giuridica, del patrimonio e dell’autonomia organizzativa ed economica delle Camere, all’individuazione della sede e degli organi, alle modalità di designazione degli arbitri e dei conciliatori.
Viene, altresì, previsto che ogni consiglio dell’ordine degli avvocati possa costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a un regolamento adottato ai sensi dell’art. 1, comma 3, ex art. 17, comma 3, L. 400/1988.
Viene attribuito al Consiglio Direttivo il compito di tenere e aggiornare l’elenco degli arbitri e dei conciliatori, nel quale iscrive gli avvocati che ne fanno richiesta sulla base delle aree individuate nell’apposita Tabella e relative a:
-diritto delle persone e della famiglia, diritti reali, condominio e locazioni;
-diritto alla responsabilità civile;
-diritto dei contratti, diritto commerciale e industriale, diritto bancario e finanziario e diritto delle procedure concorsuali;
-diritto del lavoro, della previdenza e dell’assistenza sociale;
-diritto amministrativo
-diritto internazionale.