CAMERA DEI DEPUTATI
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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– Decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” (DDL 4310/C).
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto, con modifiche al testo approvato dalla Commissione Bilancio (si veda al riguardo la notizia “In Evidenza” del 20 marzo 2017).
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art.5
Viene stabilito che ai fini dell’installazione dei sistemi di videosorveglianza finalizzati al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa da parte dei Comuni, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero;
Emendamento 5.200 a firma delle Commissioni
Art. 7
Viene previsto, sempre in tema di sistemi di videosorveglianza tecnologicamente avanzati, che gli accordi di promozione della sicurezza integrata e i patti per la sicurezza urbana previsti dal testo, possono riguardare progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomìni, da imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti, da associazioni di categoria o comitati all’uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti. Viene, inoltre, stabilito che a decorrere dal 2018 i Comuni possono deliberare detrazioni IMU e TASI in favore di soggetti che assumono a proprio carico quote di oneri di investimento manutenzione e di gestione dei suddetti sistemi.
Emendamento 7.52 a firma di parlamentari, sub-emendamento 0.7.52.300 a firma delle Commissioni
Art. 9
Nell’ambito delle misure a tutela del decoro di particolari luoghi, viene introdotta una precisazione volta a fare salvi i poteri delle autorità di settore con competenze a tutela di specifiche aree del territorio;
Emendamento 9.53 a firma di parlamentari
Art. 11
Riguardo alle disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili, sono state introdotte alcune specificazioni per fare salva, nell’impiego della forza pubblica per l’esecuzione dei necessari interventi, la tutela dei nuclei familiari in situazione di disagio economico e sociale, e per integrare l’art. 5 del DL 47/2014 (Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla L 80/2014, al fine di stabilire che il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, può dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis in tema di occupazione abusiva di immobili, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie;
Emendamenti 11.1, 11.2 a firma di parlamentari
Il provvedimento reca in particolare, le modalità e gli strumenti di coordinamento tra le funzioni dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata. Al riguardo, nel testo viene definita la sicurezza urbana, quale bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati.
Il decreto legge, che scade il 21 aprile prossimo, passa ora alla lettura del Senato.
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO
– Decreto legge n. 8 del 9 febbraio 2017 recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017″ (DDL 4286/C).
La Commissione Ambiente ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con numerose modifiche al testo del Governo.
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1
Viene previsto, in particolare, che le norme di cui all’art.35, comma 18, del D.Lgs 50/2016 (Codice appalti), sull’anticipazione del prezzo, si applicano anche agli interventi relativi al DL 39/2009 (sisma Abruzzo) e ai relativi contratti.
Emendamento 1.5 a firma di parlamentari
Viene prevista mediante apposita ordinanza commissariale la disciplina di modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale.
Emendamento 1.44 1.45 a firma di parlamentari
Al fine di assicurare la continuità del culto i proprietari, possessori o detentori delle chiese, ovvero le Diocesi, site nei Comuni indicati dal testo, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono procedere, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali all’effettuazione di ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle strutture ecclesiali. In luogo di tali interventi, qualora, per il perseguimento delle medesime finalità di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi di natura definitiva complessivamente più convenienti dal punto di vista economico, i soggetti suddetti sono autorizzati a provvedervi previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero per i beni e le attività culturali ed il turismo, secondo procedure previste nelle citate ordinanze commissariali.
L’elenco delle chiese, non classificate agibili secondo la procedura della Scheda Chiese di cui alla direttiva del 23 aprile 2015 su cui saranno autorizzati tali interventi, sarà individuato dal Commissario Straordinario con ordinanza. Per i beni immobili tutelati ai sensi degli articoli 10 e seguenti e dalla Parte Seconda del DLgs 42/2004, l’inizio dei lavori è comunque, subordinato al parere positivo rilasciato dalla Commissione paritetica regionale di cui all’art. 16 comma 4 del DL 189/2016 (1° DL sisma).
Emendamento 1.72 del Governo
Vengono previste modalità semplificate di notificazione e comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata di cui all’art.54, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, connesse agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. In particolare, le stesse si effettuano mediante pubblico avviso, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell’identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l’urgenza di procedere. Copia dell’atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della regione o della provincia interessati.
Emendamento 1.16 a firma di parlamentari
Art. 2
Vengono modificate le norme sulle modalità di affidamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie per l’installazione delle strutture temporanee prevedendo che il sorteggio può anche essere effettuato nell’ambito degli elenchi regionali, limitando l’invito alle imprese che risultino contestualmente iscritte all’Anagrafe o negli elenchi prefettizi.
Emendamenti 2.6 e 2.12 a firma di parlamentari
Art. 3
Viene ammessa nell’ambito della ricostruzione pubblica e privata delle aree terremotate di cui all’articolo 2 del DL n. 74 del 2012 (sisma Emilia-Romagna-Veneto), in caso di concordato con continuità aziendale dell’impresa appaltatrice, la possibilità, in particolare, di effettuare i pagamenti da parte della stazione appaltante, su richiesta dell’impresa stessa, direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera incaricati. In ogni caso i pagamenti al subappaltatore o al fornitore con posa in opera possono avere per oggetto solo prestazioni non contestate.Viene, inoltre, previsto di indicare l’importo dei fondi e dei contributi, da erogare a ciascuna delle imprese subappaltatrici o dai fornitori con posa in opera, nello stato di avanzamento lavori (SAL) redatto dal direttore dei lavori. L’erogazione è condizionata al rispetto della normativa in merito alla iscrizione alle white list (ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto-legge n. 74 del 2012).
Emendamento 3.17 a firma di parlamentari
Con riferimento agli eventi sismici del 2009 in Abruzzo, viene disposto che l’acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell’abitazione principale distrutta, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del Dl 39/2009, sia concesso solo all’interno dello stesso comune.
Emendamento 3.12 a firma di Parlamentari
Vengono estesi all’anno 2017 i finanziamenti concessi dall’articolo 24 del D.L. n. 189/2016 per gli interventi previsti, a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici intervenuti. Si tratta in particolare dei finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti per il ripristino ed il riavvio di attività economiche e per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti ed, a tal fine, si introduce la previsione che almeno il 70 per cento delle risorse stanziate sia riservato a tali finanziamenti.
Emendamento 3.45, 3.22 e 3.52 a firma di Parlamentari
Art. 7
Viene prorogato di 30 giorni il termine previsto dal testo per l’approvazione del piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione oggetto del decreto e vengono, altresì, disposte, in particolare, norme in deroga al D.Lgs 152/2006 (Codice ambiente) e al DL 69/2013 sui materiali da scavo provenienti da cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (SAE) che possono essere spostati in altra area, per un periodo non superiore a 18 mesi, assumendo fin dall’origine la qualifica di sottoprodotto, con obbligo prima di rimuoverle di analizzarle verificando che la composizione non superi i valori limite di CSC.
Emendamento 7.5 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Art. 9
Viene riformulata la norma cui si dispone che il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l’impresa affidataria dei lavori né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa, per evitare conflitti d’interesse, disponendo che, in ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici quali legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l’affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa.
Emendamento 9.7 a firma di parlamentari
Art. 11
Viene modificata la disposizione sulla ripresa della riscossione, per i tributi non versati, al 16 dicembre 2017, precisando che alle ritenute alla fonte non operate dai sostituti d’imposta su richiesta degli interessati (c.d. busta pesante), si applica l’articolo 9, comma 2-bis, della L 212/2000 (che prevede la ripresa dei versamenti senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione).Viene chiarito che le predette modalità si applicano nel caso di mancata emanazione entro il 30 novembre 2017 di apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con cui sono definiti le modalità e i termini della ripresa dei versamenti.
Emendamento 11.81 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Viene prorogato dal 31 marzo al 21 aprile 2017 il termine, di cui all’art. 6 del Dl 192/2016, convertito dalla L 225/2016, per presentare o per integrare la dichiarazione necessaria ad accedere alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016. Viene, altresì, prorogato dal 31 maggio al 15 giugno 2017 il termine per l’invio della comunicazione al debitore, da parte dell’agente della riscossione, relativa all’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, delle singole rate, nonché al giorno e al mese di scadenza di ciascuna di esse.
Viene, inoltre, chiarito che, ai fini dell’accesso alla procedura di definizione agevolata, non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi, anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale.
Emendamento 11.71 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Aggiuntivo
Viene previsto, al fine di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e per le micro, piccole e medie imprese ubicate nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, che il Ministero dell’Economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento – previo accordo con l’Associazione Bancaria Italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori – concordino, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016.
Emendamento 11.018 (nuova formulazione) a firma di Parlamentari
Art. 15
Aggiuntivo
Con una norma aggiuntiva viene previsto che le istanze di agevolazione a valere sull’articolo 43 del DL 112/2008, convertito dalla L. 133/2008, proposte per la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono esaminate prioritariamente. I progetti suddetti sono oggetto di specifici accordi di programma stipulati ai sensi della disciplina attuativa della misura di cui all’articolo 43 menzionato, tra il Ministero dello Sviluppo economico, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia, l’impresa proponente, la Regione che interviene nel cofinanziamento del programma, e le eventuali altre amministrazioni interessate.
Emendamento 15.040 (nuova formulazione) a firma di parlamentari
Art. 18
Aggiuntivi
Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, viene attribuito il credito d’imposta l’acquisizione dei beni strumentali di cui all’art. 1, comma 98 e seguenti, della L.208/2015, fino al 31 dicembre 2018, nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.
Emendamento 18.047 del Governo
Viene introdotta una norma di modifica dell’art.14 del DL 189/2016 in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa. Nello specifico vengono inseriti quali destinatari del contributo per la ricostruzione ripristino e riparazione gli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro e non oltre la data del 31 dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Ai fini del riconoscimento del contributo suddetto i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in qualità di Vicecommissari, procedono, sulla base della ricognizione del fabbisogno abitativo dei territori interessati dagli eventi sismici effettuata in raccordo con i comuni interessati, all’individuazione degli edifici di proprietà pubblica, non classificati agibili, oppure classificati non utilizzabili, che siano ripristinabili con miglioramento sismico entro e non oltre la data del 31 dicembre 2018. Ciascun Presidente di regione – Vicecommissario provvede a comunicare al Commissario Straordinario l’elenco degli immobili. Le regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ovvero gli enti regionali competenti in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché gli enti locali delle medesime Regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa specifica intesa, quali stazioni appaltanti, procedono, nei limiti delle risorse disponibili e previa approvazione da parte del Presidente della regione – Vicecommissario, all’espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà.
Emendamento 18.051 del Governo
Tenuto conto dell’aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici verificatisi in data successiva al 30 ottobre 2016 e della necessità di applicare le disposizioni del DL 189/2016 anche a territori della Regione Abruzzo, non ricompresi tra i Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto legge stesso, viene istituito un nuovo elenco, denominato “Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017” costituente l’allegato 3 del medesimo decreto-legge con elencati ulteriori nove Comuni della Regione Abruzzo.
Emendamento 18.054 del Governo
Art. 20
Aggiuntivo
Vengono introdotte norme in materia di interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici. In particolare, Per le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico nonché per la progettazione degli eventuali interventi di adeguamento antisismico che si rendono necessari a seguito delle verifiche, sono destinate agli enti locali le risorse per ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici di cui all’art.1, commi 161 e 165, della L.107/2015 (“Buona scuola”), come accertate con decreto del Ministro dell’istruzione, assicurando la destinazione di almeno il 20 per cento delle risorse alle quattro Regioni interessate dal sisma. Le risorse accertate sono rese disponibili da Cassa depositi e prestiti S.p.A. previa stipula, sentito il Dipartimento della protezione civile, di apposita convenzione con il Ministero dell’istruzione che disciplina le modalità di attuazione e le procedure di accesso ai finanziamenti, anche tenendo conto dell’urgenza, di eventuali provvedimenti di inagibilità accertata degli edifici scolastici, della collocazione degli edifici nelle zone a maggior pericolosità sismica nonché dei dati contenuti nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica.
A decorrere dal 2018, gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza previsti nell’ambito della programmazione nazionale predisposta in attuazione dell’articolo 10 del DL 104/2013, convertito dalla L.128/2013, ricadenti nelle zone sismiche sono corredati della valutazione di vulnerabilità sismica degli edifici e, ove necessario, della progettazione per il miglioramento e l’adeguamento antisismico dell’edificio.
Gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici scolastici che si rendono necessari all’esito delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui al comma 1 sono inseriti nella programmazione triennale nazionale di cui all’articolo 10 del DL 104 suddetto.
20.019 della Relatrice
Art. 21
Aggiuntivi
Viene prorogato dal 30 aprile 2017 al 31 dicembre 2017 il termine di scadenza per la presentazione del modello unico di dichiarazione (MUD), relativo alla raccolta dei rifiuti, per i soggetti obbligati alla presentazione e ricadenti nei territori colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017.
Emendamenti 21.05 e 21.011 (nuova formulazione a firma di Parlamentari)
Viene disposta la destinazione delle risorse della quota dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale, relative agli anni dal 2017 al 2026, agli interventi di ricostruzione e di restauro dei
beni culturali con riferimento esclusivo a quelli danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Tale assegnazione è disposta in deroga ai criteri di ripartizione delle risorse dell’otto per mille IRPEF di competenza statale, di cui al DPR 76/1998.
Emendamento 21.09 a firma di Parlamentari
Il provvedimento, volto a fronteggiare il reiterarsi di eventi sismici in concomitanza con il verificarsi di eccezionali calamità che hanno interessato le aree terremotate delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, si compone di tre Titoli, suddivisi in 21 articoli. In particolare, sono previste disposizioni per i nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (Titolo I); misure per il potenziamento della capacità operativa del servizio nazionale della protezione civile (Titolo II) e disposizioni di coordinamento con il precedente DL 189/2016 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, convertito dalla L 229/2016. (Titolo III).
Il decreto legge che scade il 10 aprile, passa ora all’esame dell’Aula
PARERI RESI SU ATTI DEL GOVERNO
– Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale (Atto n. 379).
La Commissione Cultura ha espresso al Governo un parere favorevole con osservazioni e condizioni sul provvedimento in oggetto.
Il provvedimento disciplina la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale e di raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, recependo la delega di cui all’ art. 1 commi 180, 181, lett. d), e 182 della L 107/2015 (La “Buona Scuola”), per la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, in raccordo con quelli dell’istruzione e formazione attraverso la ridefinizione degli indirizzi e il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali.
Il provvedimento, dopo l’espressione del parere della corrispondente Commissione del Senato tornerà in Consiglio dei Ministri, per l’approvazione definitiva.