Con il Comunicato del Presidente del 29 marzo scorso, l’ANAC fornisce indicazioni operative alle SOA le quali, nell’ambito di attività di attestazione delle imprese che hanno eseguito i lavori nelle zone interessate dal sisma, sono impossibilitate ad ottenere documenti e informazioni da parte delle Amministrazioni colpite dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 24 agosto 2016.
In particolare, l’ANAC dispone che:
1. dovrà comunque essere assicurato il rilascio dei C.E.L. in via telematica e tal fine il RUP potrà avvalersi dei documenti esibiti dall’impresa, apponendo una specifica annotazione nel campo testo finale del C.E.L., che ne attesti il carattere provvisorio;
2. in relazione ai bandi di gara, l’amministrazione comunale potrà tentare di recuperare detta documentazione attraverso altri siti istituzionali o portali di settore. La SOA documenta, in atti del fascicolo di attestazione, i tentativi infruttuosi per rintracciarli, potrà acquisirli dall’impresa;
3. analogamente, per quanto riguarda le copie dei progetti approvati, se l’amministrazione non è in grado di fornire sufficiente riscontro, la SOA dovrà operare una valutazione della documentazione esibita dall’impresa, conservando comprova delle verifiche svolte.
Allo scadere del periodo transitorio – ossia fino al 31/12/2018 o al termine anteriore di cessazione della gestione Commissariale straordinaria – le SOA dovranno procedere all’effettuazione di verifiche ed acquisizioni con modalità ordinarie per tutti gli attestati rilasciati nel periodo, adottando provvedimenti di ridimensionamento/decadenza degli attestati interessati che si rendano necessari.
28143-com.pre.29.03.2017.pdfApri