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Nei pareri espressi al Governo da Camera e Senato, sull’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, recepite alcune richieste ANCE.

Archivio, Governo e Parlamento

Dlgs prodotti da costruzione e società a partecipazione pubblica: concluso l’iter in Parlamento

3 Maggio 2017
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Tra gli ultimi atti del Governo su cui il Parlamento ha espresso i pareri di competenza si evidenziano, in particolare, i seguenti:
 
ATTI DEL GOVERNO ALL’ESAME DEL PARLAMENTO
Atto e iter
Pareri
Schema di Dlgs recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE
Atto 402
 
Relatori:
On. Morassut (Pd)
Sen. Orellana (Aut)
 
Il provvedimento tornerà ora in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
 
 
 
 
 
Le Commissioni Ambiente della Camera e Territorio ed Ambiente Senato hanno espresso al Governo un parere favorevole, rispettivamente con condizioni e osservazioni alcune delle quali nel senso auspicato dall’ANCE (si vedano al riguardo le notizie di “Interventi” del 12 e del 5 aprile u.s.).
 
In particolare tra le condizioni formulate alla Camera si evidenziano le seguenti:
-si modifichi la disposizione di cui all’articolo 6 prevedendo che le amministrazioni competenti debbano (anziché “possono” come previsto dal testo), con decreto interministeriale, elencare le prestazioni dei prodotti e le relative caratteristiche essenziali;
-si integri la disposizione di cui all’articolo 20, inserendo il progettista tra i soggetti sui quali grava l’obbligo di impiego dei prodotti da costruzione conformi al regolamento n. 305/2011.
 
Nel parere del Senato tale ultima richiesta è, altresì, prevista come “osservazione”.
 
Testo del parere approvato dalla Camera
Testo del parere approvato dal Senato
Schema di Dlgs recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175
Atto 404
 
Relatori:
On. Guerra (PD)
Lanzillotta (PD)
 
Il provvedimento tornerà ora in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
 
 
 Le Commissioni Bilancio della Camera e Affari Costituzionali del Senato hanno espresso al Governo un parere favorevole con condizioni e osservazioni.
 
In particolare, nel parere reso alla Camera dei Deputati è stata espressa la seguente condizione:
-all’art. 13, che modifica l’art. 24 del Dlgs 175/2016, in materia di revisione straordinaria delle partecipazioni, differire al 30 settembre 2017, il termine previsto per la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute che devono essere alienate;
 
e le seguenti osservazioni:
-“all’art. 3, che modifica l’art. 1, comma 5, del Dlgs 175/2016 inserendo nell’ambito di applicazione della disciplina prevista dal medesimo decreto legislativo le società quotate controllate o partecipate dalle amministrazioni pubbliche, si valuti l’opportunità di escludere da tale ambito le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche con partecipazioni di entità estremamente limitata rispetto all’ammontare del capitale sociale delle predette società”;
– “all’art. 9, nell’ambito della novella introdotta all’art. 15, comma 1, del Dlgs 175/2016, si valuti l’opportunità di prevedere forme di disapplicazione selettiva di alcuni vincoli per le società a partecipazione pubblica che soddisfino determinati parametri di efficienza”;
– “all’art. 11, che modifica l’art. 19 del Dlgs 175/2016, in materia di gestione del personale, si valuti l’opportunità di prevedere l’applicazione della disciplina lavoristica del trasferimento d’azienda di cui all’articolo 2112 del codice civile in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell’affidamento a seguito di procedura competitiva”;
-all’art. 15, che modifica l’art. 26 del Dlgs 175/2016, si valuti l’opportunità di estendere da 12 a 18 mesi il termine previsto al comma 4 del medesimo articolo 26, che disapplica le disposizioni del decreto per le società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti, al fine di favorire i processi di fusione e aggregazione in atto tra le società a partecipazione pubblica e incentivarne la quotazione nei predetti mercati”;
-“al fine di incentivare i processi di aggregazione societaria degli enti territoriali (…) sia valutata la possibilità di rafforzare, compatibilmente con le previsioni del testo unico degli enti locali, il ruolo decisionale della Giunta sulla base di indirizzi generali approvati dai Consigli, di esplicitare la possibilità di gestire le partecipazioni pubbliche attraverso l’organismo che esercita il controllo analogo e di estendere la facoltà di utilizzare la procedura negoziata con un singolo acquirente in caso di aggregazioni che rispondano a obiettivi settoriali e che siano riferibili e coerenti con ambiti territoriali ottimali previsti dalla legge”.
 
Nel parere reso dal Senato si segnala la seguente condizione:
– “con riferimento all’intesa raggiunta in Conferenza unificata, relativa alla facoltà di derogare all’art. 4, comma 2, lettera a), per consentire alle amministrazioni pubbliche di partecipare in società che producano servizi di interesse economico generale anche oltre l’ambito territoriale della collettività di riferimento, si precisi che tale deroga è consentita solo se le società che intendono operare al di fuori del territorio di riferimento hanno ottenuto l’affidamento originario sulla base di una gara pubblica ed esclusivamente per nuovi affidamenti tramite procedure ad evidenza pubblica”;
 
e le seguenti osservazioni:
– “all’art. 4, comma 9, si segnala la necessità di stabilire che la facoltà del Presidente della Regione di “deliberare l’esclusione totale o parziale dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione regionale” sia subordinata al rispetto di specifici criteri e di procedure di verifica, pena il rischio di vanificare totalmente gli obiettivi del provvedimento;
– “all’art. 4, comma 2, lettera d), si valuti attentamente l’opportunità di attribuire alle pubbliche amministrazioni la facoltà di istituire o partecipare a società pubbliche, a partecipazione pubblico-privata e a partecipazione pubblica anche minoritaria, non solo per la produzione di beni e servizi, ma anche per lo svolgimento delle loro funzioni, e ciò anche in considerazione della norma di cui all’articolo 16, che attenua le modalità in cui deve essere assicurato il controllo analogo nelle società in house rispetto alla disciplina comunitaria in materia”.
 
Testo del parere della Camera
Testo del parere del Senato
 
Si veda precedente del 28 marzo u.s.
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