Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 12 maggio 2017, n. 29, ha approvato, in esame preliminare, i seguenti decreti legislativi di attuazione della legge delega per la riforma del Terzo settore (legge 6 giugno 2016, n. 106):
– Codice del Terzo settore
Il nuovo Codice riordina tutta la normativa riguardante gli enti del Terzo settore al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali.
Nell’opera di razionalizzazione vengono anzitutto definiti gli enti del Terzo settore, individuati nelle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, e in ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Sono altresì puntualmente individuate le attività di interesse generale esercitate dagli enti del Terzo settore in via esclusiva o principale.
Viene inoltre semplificata la procedura di acquisto della personalità giuridica e viene istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Registro unico nazionale del Terzo settore”, al quale gli enti sono tenuti a iscriversi al fine di poter accedere ai benefici, non solo di carattere tributario, ad essi riservati, e il Consiglio nazionale del terzo settore, organo consultivo e rappresentativo degli enti.
– Revisione della disciplina in materia di impresa sociale
Il decreto ha l’obiettivo di migliorare la disciplina dell’impresa sociale, colmando le attuali lacune, relative soprattutto al regime fiscale, e a rimuovere le principali barriere al suo sviluppo, rafforzandone il ruolo nel Terzo settore, anche in chiave di sistema.
Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, incluse quelle costituite in forma societaria, che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.
Si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l’attività dell’impresa sociale nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati, secondo specifiche percentuali in relazione al personale, lavoratori molto svantaggiati, persone svantaggiate o con disabilità e persone senza fissa dimora che versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia.
L’attività di impresa di interesse generale deve essere svolta “in via principale”, ossia deve generare almeno il 70 per cento dei ricavi complessivi.
– Disciplina dell’istituto del “cinque per mille” dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)
Il decreto prevede il completamento della riforma strutturale dell’istituto del cinque per mille, già reso permanente dalla legge di stabilità 2015, attraverso l’individuazione delle modalità per la razionalizzazione e la revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l’accesso al beneficio, la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l’erogazione dei contributi spettanti, nonché l’introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate, attraverso un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei citati obblighi.
Rispetto alla disciplina precedente, le nuove norme allargano la platea dei destinatari del beneficio, estendendola a tutti gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale.
Il Consiglio ha, inoltre, approvato, in secondo esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge di riforma della Pubblica Amministrazione, introduce dal 1° luglio 2018 il documento unico di circolazione per gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.
La nuova “carta di circolazione” sostituirà i due documenti attuali: il certificato di proprietà del veicolo, di competenza dell’Aci, e il libretto di circolazione prodotto dalla Motorizzazione civile, come previsto negli altri Paesi europei, e consentirà di tagliare i costi di produzione, archiviazione e controllo a carico dell’amministrazione. All’unico documento, inoltre, corrisponderà una tariffa unica, che sostituirà i diritti di Motorizzazione e gli emolumenti per l’iscrizione o la trascrizione di ogni veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Tutti i risparmi saranno destinati a ridurre i costi per l’utenza.
Le carte di circolazione e i certificati di proprietà già emessi alla data di entrata in vigore del documento unico manterranno la loro validità fino alla scadenza.
Il Consiglio ha, infine, Il Consiglio ha, infine, esaminato alcune leggi regionali, nell’ambito delle quali ha, tra l’altro, deliberato l’impugnativa della seguente:
– Legge Regione Lazio n. 2 del 10/03/2017, recante “Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche”, in quanto varie norme, che disciplinano la gestione di una rete escursionistica denominata «rete di cammini», che interessa tutto il territorio regionale, compreso quello ricadente nei parchi nazionali, nelle riserve naturali statali e nelle aree protette situate nella regione Lazio, contrastano con la legislazione statale in materia di aree protette, ascrivibili alla competenza esclusiva statale in tema di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”. Ne consegue la violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), e sesto comma, della Costituzione nonché la violazione dell’art. 118, primo e secondo comma, della Costituzione;
e la non impugnativa della seguente:
– Legge Regione Piemonte n. 2 del 20/03/2016, recante “Disposizioni in materia di decadenza dall’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale. Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)”.