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Approvati, tra l’altro, in via definitiva tre D.Lgs di attuazione della “Legge Madia” tra cui il documento unico di proprietà degli autoveicoli e un D.Lgs in materia di antiriciclaggio.

Archivio, Governo e Parlamento, In CDM

Consiglio dei Ministri n. 31 del 24 maggio 2017

25 Maggio 2017
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Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 24 maggio 2017, n. 31, ha, tra l’altro, approvato, in esame definitivo, i seguenti provvedimenti:
 
– tre decreti legislativi di attuazione della legge di riforma della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124):
 
–         Ruoli delle forze di polizia
“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
 
–         Corpo nazionale dei vigili del fuoco
“Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, concernente l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l’ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.
In particolare, il testo procede alla revisione e al riassetto delle strutture organizzative del Corpo, ne disciplina le funzioni e i compiti in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, difesa civile e incendi boschivi e modifica l’ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale, in modo da assicurarne l’unitaria coerenza giuridica e nell’ottica di una valorizzazione delle qualità professionali del relativo personale. Nell’ambito del rafforzamento del sistema del soccorso pubblico è valorizzata altresì l’attività di formazione anche allo scopo di migliorare i servizi resi alla cittadinanza.
 
–         Documento unico di proprietà degli autoveicoli
“Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d), della legge n. 124 del 2015”.
Il decreto introduce, dal 1° luglio 2018, il documento unico di circolazione per gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. La nuova “carta di circolazione” sostituirà i due documenti attuali: il certificato di proprietà del veicolo, di competenza dell’Aci, e il libretto di circolazione prodotto dalla Motorizzazione civile, come previsto negli altri Paesi europei, e consentirà di ottimizzare i costi di produzione, archiviazione e controllo a carico dell’amministrazione.
 
– un decreto legislativo che detta disposizioni in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento delle attività terroristiche.
Il decreto recepisce la direttiva UE 2015/849, che ha introdotto disposizioni volte ad ottimizzare in tutti gli Stati membri l’utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo.
I destinatari della normativa antiriciclaggio sono le persone fisiche e giuridiche che operano in campo finanziario e i professionisti tenuti all’osservanza di specifici obblighi di verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo all’ unità di informazione finanziaria (UIF) che provvede alla relativa analisi. L’approfondimento investigativo delle segnalazioni è effettuato dalla Direzione investiva antimafia (DIA) e dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza. Il Comitato di sicurezza finanziaria presso il Ministero dell’economia e delle finanze è l’organismo responsabile dell’elaborazione degli indirizzi strategici in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dell’analisi nazionale dei relativi rischi.
 
Accogliendo le indicazioni contenute nei parere parlamentari è stata ampliata la platea dei soggetti qualificati come ‘persone politicamente esposte’ nei confronti delle quali devono essere effettuati controlli più approfonditi: oltre alle alte cariche dello Stato, ai ministri e parlamentari, ai vertici della magistratura, agli assessori e consiglieri regionali, ai parlamentari europei e ai direttori generale delle Asl e delle aziende ospedaliere, rientrano nella nozione anche i sindaci dei comuni con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti e i vertici delle società da questi partecipate. Tra le novità introdotte figurano il rafforzamento del ruolo della Direzione antimafia e antiterrorismo e il riordino delle sanzioni amministrative, attraverso un sistema di misure graduato in funzione della gravità delle violazioni. Coerentemente a quanto prescritto dalla direttiva, viene disegnato un sistema sanzionatorio basato su misure effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare alle persone fisiche e alle persone giuridiche direttamente responsabili della violazione delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. E’ stato inoltre previsto, in coerenza con la direttiva, che le operazioni sospette non possano essere compiute fino a quando non è effettuata la relativa segnalazione, nonché inserito l’obbligo della UIF di dare informazione delle operazioni sospette per motivi di terrorismo anche ai Servizi di sicurezza.
Il decreto istituisce il Registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust, allo scopo di accrescere la trasparenza e di fornire alle autorità strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. E’ prevista altresì la centralizzazione, in un’apposita sezione del registro delle imprese, delle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti fiscali.
Le nuove disposizioni garantiscono anche un adeguato sistema di controllo degli operatori contrattualizzati dalle società di “money transfer”, attività di rimessa di denaro all’estero che presentano un elevato rischio di infiltrazione criminale.
 
Ha, altresì, approvato in via preliminare un disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo di partenariato strategico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall’altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, nonché dell’Accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune.
 
Di seguito le principali caratteristiche dei due accordi:
 
–         Accordo di partenariato strategico (Strategic partnership Agreement – SPA)
 
L’Accordo di partenariato strategico (SPA) mira a rafforzare il dialogo politico e a migliorare la cooperazione ai livelli bilaterale, regionale e multilaterale e riaffermare lo status strategico delle relazioni tra l’Unione europea (e i suoi Stati membri) e il Canada.
Si pongono le basi per una più ampia collaborazione in materia di tutela dei diritti umani, non proliferazione delle armi di distruzione di massa, lotta al terrorismo, promozione della pace e della stabilità, su questioni economiche globali, nonché in tema di fiscalità, sviluppo sostenibile, benessere dei cittadini, scienza, tecnologia, ricerca e innovazione, cultura e istruzione, gestione delle catastrofi naturali e causate dall’uomo, giustizia, libertà e sicurezza, ambiente e cambiamenti climatici. A tal ultimo proposito, l’Accordo stabilisce che le parti continuino a sostenere gli sforzi internazionali nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e dell’accordo di Parigi. A ciò potrà ricollegarsi il programma G7/Salute, “Impatto dei cambiamenti climatici sulla salute”, proposto dalla Presidenza italiana agli altri Stati, tra cui il Canada, per definire una strategia comune di mitigazione e di adattamento.
 
–         Accordo economico e commerciale globale (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA)
 
Lo scopo dell’Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra l’Unione europea (e i suoi Stati membri) e il Canada è stabilire relazioni economiche avanzate e privilegiate, fondate su valori e interessi comuni, con un partner strategico.
Si creano nuove opportunità per il commercio e gli investimenti tra le due sponde dell’Atlantico grazie a un migliore accesso al mercato per le merci e i servizi e a norme rafforzate in materia di scambi commerciali per gli operatori economici. Sul piano commerciale, si stima che il CETA determinerà una crescita dell’interscambio di beni e servizi con l’Ue del 22,9%, per circa 26 miliardi di euro. Benefici sono attesi anche per gli scambi con l’Italia, che nel 2015 è stata l’ottavo maggiore Paese fornitore ed il tredicesimo mercato di destinazione, con esportazioni verso il Canada per circa 7,3 miliardi di dollari canadesi.
 
Il Consiglio ha, inoltre, deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 nel territorio delle province di Crotone e Reggio Calabria, e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio delle province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e nei comuni di Longobucco, Oriolo e Trebisacce in provincia di Cosenza e di Vazzano in provincia di Vibo Valentia e, in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che si sono verificate nei giorni dall’8 al 30 giugno 2016, nel territorio delle Province di Bergamo e Sondrio.
 
Il Consiglio ha, infine, esaminato alcune leggi regionali, nell’ambito delle quali ha, tra l’altro, deliberato di non impugnare le seguenti:
 
Legge Regione Toscana n. 11 del 23/03/2017, recante “Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005)”;
 
Legge Regione Lombardia n. 12 del 30/03/2017, recante “Legge europea regionale 2017. Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’unione europea”;
 
Legge Regione Toscana n. 15 del 31/03/2017, recante “Disposizioni in materia di programmazione settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 25/1998, 39/2000, 32/2002, 1/2004, 7/2005, 39/2005, 41/2005,1/2006, 14/2007, 9/2008, 16/2009, 20/2009, 26/2009, 29/2009, 40/2009, 54/2009, 58/2009, 9/2010, 21/2010,55/2011, 27/2012, 51/2013, 21/2015, 30/2015”;
 
Legge Regione Toscana n. 16 del 03/04/2017, recante “Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015”;
 
Legge Regione Marche n. 9 del 29/03/2017, recante “Nomina e funzionamento delle Commissioni per la determinazione dell’indennità di espropriazione”;
 
e la rinuncia all’impugnativa della seguente:
 
Legge Provincia autonoma di Trento n. 11 del 21 luglio 2016, recante “Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, della legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale 2013, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti 1987 e della legge provinciale sul commercio 2010”.
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