Diramate ulteriori istruzioni sulla fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo spettante ai padri lavoratori per l’anno 2018.
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni nel merito, per informare che l’Inps, con l’allegato messaggio n. 894/2018, ha diramato ulteriori istruzioni sulla fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo spettante ai padri lavoratori per gli eventi verificatisi nel 2018.
L‘Istituto rammenta che, ai sensi della legge di bilancio 2017, al padre lavoratore dipendente spettano 4 giorni di congedo obbligatorio per nascite e adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2018 (per gli eventi del 2017 sono riconosciuti 2 giorni, anche se ricadenti nei primi mesi del 2018).
I giorni di congedo devono essere fruiti, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale.
Per l’anno 2018 al padre lavoratore dipendente è riconosciuta, inoltre, la possibilità di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo (non riconosciuto per il 2017), previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Per quanto attiene le modalità di presentazione delle relative domande si rinvia alla circolare Inps n. 40 del 14 marzo 2013.
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