Indicazioni per il versamento della contribuzione per il finanziamento del Fondo
Si trasmettono le indicazioni operative per il versamento, da parte delle Casse Edili, della contribuzione per il finanziamento del Fondo Sanedil, a seguito del completamento delle firme dell’accordo del 19 novembre 2019.
Si riassumono, di seguito, la calendarizzazione dei versamenti al Fondo da parte delle Casse Edili /Edilcasse e le altre indicazioni in esso contenute.
1) VERSAMENTI CONTRIBUTI NOVEMBRE 2019 – GENNAIO 2020 E SEGUENTI (0,35% per gli operai e 0,26% per gli impiegati le cui aziende non hanno versato direttamente al Sanedil, ma alle Casse Edili/Edilcasse).
Per quanto attiene i contributi relativi ai mesi di novembre e dicembre 2019, dovranno essere versati dalle Casse Edili/Edilcasse al Fondo Sanedil, nel corrente mese di gennaio.
Per i contributi relativi al mese di gennaio 2020 e mesi successivi, i contributi dovranno essere versati dalle Casse Edili/Edilcasse al Sanedil, entro il mese successivo a quello di competenza.
2) VERSAMENTI CONTRIBUTI OTTOBRE 2018 – OTTOBRE 2019
I contributi, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018, nel caso non fossero stati già versati, come formalmente indicato dall’Ance con lettera del 28 novembre 2019, dovranno essere corrisposti al Fondo nel corrente mese di gennaio.Le mensilità successive (Gennaio 2019 – Settembre 2019) dovranno essere versate al Fondo Sanitario sulla base delle seguenti modalità.
3) Le Casse Edili/Edilcasse dovranno unire ai versamenti di cui sopra, la rendicontazione afferente i lavoratori per i quali i contributi stessi sono stati versati.
L’accordo attribuisce alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, il compito di redigere apposito format.
In proposito, si unisce la Comunicazione n. 686 della Cnce, la quale chiarisce che le Casse Edili/Edilcasse possono rimettere le somme accantonate presso le stesse e relative alla contribuzione sanitaria di competenza del Fondo Sanedil, tramite bonifico sulle coordinate bancarie comunicate direttamente da Sanedil, o, in alternativa, sul conto corrente provvisorio intestato a Cnce, utilizzato dalle imprese che versano direttamente il contributo relativo agli impiegati.
Entrambi i conti correnti sono stati indicati dalla Cnce con la Comunicazione 685, parimenti allegata.
Unitamente al bonifico bancario, le Casse Edili/Edilcasse dovranno inviare, tramite tracciato informatico standard, al Fondo Sanedil, le teste per le quali la contribuzione è versata.
In attesa che il Fondo Sanitario comunichi tale tracciato standard, attualmente in fase di predisposizione, le Casse Edili/Edilcasse potranno utilizzare il tracciato presente sul sito della Cnce e attualmente in uso per le imprese che versano il contributo direttamente a Cnce.
4) Dal momento dell’inizio della effettiva funzionalità del Fondo Sanedil, la cui data sarà comunicata nel prossimo periodo, la percentuale dello 0,35% passerà allo 0,60%, secondo le indicazioni del ccnl 18 luglio 2018 e delle altre contrattazioni collettive di settore.
Da tale data, le prestazioni sanitarie attualmente in essere nelle Casse Edili a livello territoriale, si considereranno automaticamente decadute.
5) L’accordo prevede, inoltre, che all’atto del versamento di quanto dovuto (anche in un’unica immediata soluzione e quindi a prescindere dalla calendarizzazione di cui ai precedenti punti 1 e 2), la Cassa Edile/Edilcassa che abbia erogato prestazioni sanitarie in misura superiore allo 0,25% nel periodo 1° ottobre 2018 – 30 settembre 2019, potrà richiedere al Fondo il rimborso di dette eccedenze.
A tal fine, la Cassa Edile/Edilcassa, dovrà presentare al Sanedil una rendicontazione dettagliata delle prestazioni sanitare erogate, con relativo ammontare, firmata congiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente dell’Ente.
Alla già citata Comunicazione della Cnce n. 686, è allegato uno specifico modello, utile per tali richieste.
Si rileva, altresì, che l’accordo prevede che, per il periodo decorrente del mese di ottobre 2019 e fino all’effettiva erogazione delle prestazioni da parte del Sanedil, le parti diano seguito a quanto già indicato per il periodo ottobre 2018 – settembre 2019.
Si fa presente che tali disposizioni sui rimborsi, non si applicano alle prestazioni sanitarie erogate tramite altri Fondi sanitari (per un refuso, il quartultimo periodo dell’accordo in esame fa riferimento al “seguente capoverso” rectius “ai precedenti capoversi”).
6) In ordine a quanto previsto dal terzultimo capoverso, si informa che il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea del Fondo, saranno convocate nel prossimo periodo, così da porre in essere ogni adempimento necessario per effettuare la selezione del partner assicurativo.
7) Per quanto attiene le attività delle Casse Edili/Edilcasse per l’erogazione delle prestazioni del Fondo Sanedil, è stato concordato di valutare tale aspetto all’esito della gara, al fine di prevedere una convenzione tra Fondo e Casse stesse.
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