Le Commissioni parlamentari di Camera e Senato hanno espresso al Governo i prescritti pareri sul provvedimento che tornerà in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
La Commissione Ambiente della Camera dei Deputati e le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Territorio ed Ambiente del Senato hanno concluso l’esame dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile” (Atto 137, Relatori, rispettivamente, l’On. Chiara Braga del Gruppo PD ed i Sen. Gianmarco Corbetta del Gruppo M5S e Assuntela Messina del Gruppo PD).
Nel corso dell’iter, la Camera ha svolto un ciclo di audizioni informali cui ha partecipato anche ANCE inviando una apposita memoria scritta (si veda al riguardo la notizia di “Interventi” del 30 gennaio u.s.).
Lo Schema dà attuazione all’art. 1 comma 7 della L. 30/2017 che prevede l’emanazione, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto delegato (D.Lgs. 1/2018 recante Codice della protezione civile), di disposizioni integrative o correttive del medesimo. Nel provvedimento, in particolare:
– nel chiarire la natura delle attività di protezione civile di cui all’art. 2 del Codice, viene precisato che tra le attività e gli interventi connessi alla fase di superamento dell’emergenza è inclusa anche la ricognizione dei danni subiti non solo dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, ma anche dai beni paesaggistici, dalle strutture e dalle infrastrutture pubbliche e private; (art. 1)
-a modifica dell’art. 11 del Codice, viene previsto che la predisposizione e approvazione del piano di protezione civile di ambito spetta alle Province in qualità di enti di area vasta e non più ai Comuni; (art. 6)
-ad integrazione dell’art. 13 del Codice viene previsto che con il DPCM che disciplina il concorso delle Forze armate alle attività di protezione civile, si provvede anche alla definizione delle modalità, dei requisiti e delle condizioni con cui – su richiesta delle autorità di protezione civile, in occasione di emergenze di rilievo nazionale e limitatamente alla durata delle relative esigenze emergenziali – il personale militare può eseguire lavori e realizzare opere temporanee, anche avvalendosi delle deroghe in materia di norme tecniche, autorizzazioni ovvero titoli e abilitazioni eventualmente previste con le ordinanze di protezione civile; (art. 8)
-a modifica dell’art. 22 del Codice viene precisato che le azioni di coordinamento e monitoraggio in materia di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile possono essere definite con più direttive e devono riguardare, oltre che gli effetti delle azioni, anche le azioni stesse; (art. 13)
-a modifica dell’art. 26 del Codice viene previsto che il soggetto – incaricato dalle ordinanze per il rientro nel regime ordinario di gestire la contabilità speciale – ha il potere di revocare gli interventi previsti dal piano che non sono stati aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza e di utilizzare le somme residue per la realizzazione di nuovi interventi, strettamente connessi al superamento della medesima emergenza. (art. 17)
Al termine dell’esame, la Commissione Ambiente della Camera ha reso sul testo un parere favorevole.
Le Commissioni Affari costituzionali e Territorio ed Ambiente del Senato hanno reso un parere condizionato all’accoglimento delle modifiche richieste dall’intesa sancita dalla Conferenza unificata del 15 gennaio 2020, unitamente ai rilievi coincidenti formulati nel parere del Consiglio di Stato del 28 gennaio 2020.
Sono state, altresì, formulate le seguenti osservazioni:
-valuti il Governo l’opportunità di rafforzare l’informatizzazione dei procedimenti e dei provvedimenti della Protezione civile al fine di garantire un efficientamento sia della pianificazione e prevenzione, sia della gestione delle emergenze, nel rispetto degli standard previsti dal Codice dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 112 del 2005 (…);
-valuti il Governo l’opportunità di accogliere i restanti rilievi contenuti nel citato parere del Consiglio di Stato.
Il provvedimento tornerà ora in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione.
Parere approvato Camera
Parere approvato Senato
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