Approvato il DLgs. 1/2018 recante disposizioni integrative e correttive sul Codice della protezione civile.
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 6 febbraio u.s n. 28 , ha, tra l’altro, approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione dell’articolo 1, comma 7, della legge 16 marzo 2017, n. 30, introduce disposizioni integrative e correttive del Codice della protezione civile.
Il testo opera una semplificazione della normativa e delle procedure amministrative previste durante la fase di emergenza e di superamento dell’emergenza in caso di eventi calamitosi.
Inoltre, si interviene in modo da realizzare:
– un migliore scambio informativo negli eventi emergenziali fra tutti gli enti locali;
– una più corretta determinazione degli “ambiti territoriali e organizzativi ottimali” per assicurare lo svolgimento delle attività di protezione civile e un efficace coordinamento a ciascun livello territoriale, nel rispetto della funzione di coordinamento generale in capo al Dipartimento della protezione civile;
– il potenziamento dei sistemi di allertamento;
– la puntuale definizione delle modalità di organizzazione e svolgimento dell’attività di pianificazione di protezione civile;
– il potenziamento delle misure finalizzate ad assicurare la continuità amministrativa.
Infine, le disposizioni definiscono in modo più puntuale le responsabilità nell’ambito del Servizio nazionale della protezione civile e adeguano l’ordinamento agli obblighi relativi all’appartenenza del Servizio al Meccanismo di protezione civile dell’Unione europea.
Il testo tiene conto delle condizioni espresse in sede di intesa della Conferenza unificata e dei pareri espressi dal Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari.
Il Consiglio dei Ministri ha, inoltre, deliberato l’autorizzazione all’espressione del parere favorevole del Governo sull’ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area funzioni centrali per il triennio 2016-2018, sottoscritta dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e dalle Confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative il 9 ottobre 2019.
L’Area funzioni centrali ricomprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto, tra cui i Ministeri e le altre amministrazioni centrali, le Agenzie fiscali e gli enti pubblici non economici nazionali.
Il Consiglio ha, infine, esaminato alcune leggi regionali, nell’ambito delle quali ha deliberato di impugnare, tra l’altro:
la legge Regione Molise n. 16 del 09 dicembre 2019, recante “Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro e formazione professionale e funzionamento del sistema regionale dei servizi per il lavoro”, in quanto alcune norme in materia di personale regionale invadono la competenza riservata allo Stato in materia di ordinamento civile dall’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, violando altresì i principi di uguaglianza, di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione;
la legge Regione Molise n. 17 del 09 dicembre 2019, recante “Modifiche della legge regionale 24 marzo 2000, n. 21 (Disciplina della procedura di impatto ambientale)”, in quanto una norma in materia di valutazione di impatto ambientale invade la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione;
la legge Regione Calabria n. 61 del 16 dicembre 2019, recante “Modifiche ed integrazioni alla l.r. 19/2002 (norme per la tutela, governo ed uso del territorio – legge urbanistica della Calabria)”, in quanto alcune norme riguardanti il Piano paesaggistico regionale si pongono in contrasto con le previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in violazione dell’articolo 117, secondo comma lettera s), e dell’articolo 9 della Costituzione. Esse si pongono altresì in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio, violando l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
la legge Regione Calabria n. 62 del 16 dicembre 2019, recante “Modifiche alla legge regionale n. 21/2010”, in quanto una norma riguardante gli interventi edilizi e la sicurezza delle costruzioni invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di sicurezza in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;
e di non impugnare, tra l’altro:
la legge Regione Basilicata n. 27 del 10/12/2019, recante “Rendiconto per l’esercizio finanziario 2018 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)”;
la legge Regione Calabria n. 59 del 16/12/2019, recante “Edilizia residenziale pubblica. Proroga termini. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 8/1995, 32/1996, 57/2017”.
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