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Si considerano “beni finiti” e, quindi, soggetti ad aliquota IVA agevolata del 4% o del 10%, le ringhiere e le tettoie, purché mantengano la propria individualità e autonomia funzionale – Risposta dell’AdE n. 71/2020

Archivio, Fiscalità e incentivi

L’AdE risponde: ringhiere e tettoie sono “beni finiti”, applicabile IVA al 4 o al 10%

2 Marzo 2020
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Per l’acquisto o la posa in opera di ringhiere o di tettoie è possibile beneficiare dell’aliquota ridotta del 4%, se questi beni vengono utilizzati per la costruzione di fabbricati con i requisiti della legge “Tupini”, ovvero del 10%, se vengono utilizzati per la realizzazione di edifici assimilati ai fabbricati “Tupini” o per gli interventi di recupero c.d. agevolati.

Tali beni rientrano, infatti, nella categoria di “beni finiti” e non più tra le materie prime e semilavorate.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 71 del 21 febbraio 2020.

Nel caso in esame, l’istante, una società che svolge attività di commercio all’ingrosso di balconi, recinzioni, tettoie e altri beni del settore edile e che in futuro intende svolgere anche l’attività di commercio al dettaglio con posa in opera di detti prodotti, tramite affidamento dei relativi lavori di montaggio a imprese specializzate, chiede dei chiarimenti in merito all’applicazione delle agevolazioni riguardanti i cosiddetti “beni finiti”.

Come noto, tale categoria di beni beneficia di un regime IVA agevolato. In particolare, la cessione di tali beni è soggetta a:

  • l’aliquota del 4%, se tali beni sono destinati alla realizzazione di fabbricati (abitazioni, uffici e negozi) con i requisiti della legge “Tupini” (voce n. 24, Parte II, Tabella A, allegata al DPR n. 633/72, cd. “Decreto IVA”);
  • l’aliquota del 10%, se utilizzati per la costruzione di edifici assimilati ai fabbricati Tupini (voce n. 127 sexies, Parte III, Tabella A, allegata al decreto IVA), o per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o urbanistica (voce n. 127 terdecies, Parte III, Tabella A, allegata al decreto IVA).

Sono considerati beni finiti, a titolo esemplificativo:

  • ascensori (C.M. 17.4.1981, n. 14; C.M. 2.3.1994, n. 1/E);
  • attrezzature di stoccaggio, trasporto e lavorazione di prodotti agricoli (R.M. 1.6.1990, n. 430478), compresi gli impianti di smaltimento delle acque e degli scarti di lavorazione (R.M. 20.7.1990, n. 430579), incorporati in complessi agricolo-produttivi quali elementi funzionali e strutturali dell’immobile (capannone rurale), con esclusione dei meri macchinari, come motori, computer, programmatore;
  • attrezzature sanitarie e impianti destinati a costituire elementi strutturali di edifici ospedalieri di nuova costruzione (R.M. 19.10.1984, n. 398848; R.M. 9.2.1982, n. 334291);
  • caminetti (R.M. 18.10.1982, n. 353485);
  • Impianti di preparazione a distribuzione di mangimi (R.M. 24.11.1988, n. 461081), nonché impianti per la mungitura meccanica individuale degli animali, per l’alimentazione automatica, per la misurazione della produzione (R.M. 7.6.1989, n. 550425), da installare quali elementi strutturali funzionali in costruzione rurali agevolate;
  • impianti di riscaldamento ad energia solare, costituiti da uno scambiatore di calore funzionante per mezzo di due pannelli solari e delle necessarie raccorderie e tubazioni (R.M. 17.1.1986, n. 324048);
  • infissi interni ed esterni (C.M. 2.3. 1994, n. 1/E);
  • macchinari e impianti destinati ad essere incorporati funzionalmente e strutturalmente nel palcoscenico di un teatro oggetto di un intervento di recupero di ristrutturazione urbanistica (R.M. 24.11.1988, n. 550995);
  • montacarichi (C.M. 2.3.1994, n. 1/E);
  • porte a scomparsa, complete in ogni loro elemento (R.M. 8.9.1986, n. 360866);
  • prodotti per impianti a gas (contatori, tubazioni, ecc. – C.M. 17.4.1981, n. 14; C.M. 2.3.1994, n. 1/E);
  • prodotti per impianti di riscaldamento (caldaia, elementi di termosifoni, tubazioni, ecc. – C.M. 17.4,1981, n. 14);
  • prodotti per impianti elettrici (interruttori, filo elettrica, contatori, tubi e guaine, ec – C.M. 17.4.1981, n. 14; C.M. 2.3.1994, n. 1/E);
  • prodotti per impianti idrici (tubi, contatori, ecc. – C.M. 17.4,1981, n. 14; C.M. 2,3.1994, n. 1/E);
  • sanitari per bagno (lavandini, vasche, ecc. – C.M. 17.4.1981, n. 14; C.M. 2.3.1994, n. 1/E);
  • scale a chiocciola a giorno o retrattili (R.M. 9.3.1996, n. 39/E);
  • tubi in gres ceramico e loro raccordi, impiegati per la costruzione di impianti di riscaldamento, idrici, del gas, ecc. (R.M. 8.2.1983, n. 354328);
  • vasche e botti di cemento per vino e altri prodotti alimentari, destinati a essere incorporati, durante la fase di costruzione, in fabbricati rurali agevolati (R.M. 26.7.1985, n. 397671);
  • “kit solari” (composti da pannelli, bollitori e pompe) per la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica (R.M. 27.9.2007, n. 269/E).

Non esiste, dunque, un’elencazione tassativa dei “beni finiti” ai fini Iva.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nei vari documenti di prassi, i “beni finiti” sono quelli (diversi dalle materie prime e semilavorate) che “anche successivamente al loro impiego nella costruzione o nell’intervento di recupero non perdono la loro individualità, pur incorporandosi nell’immobile” (circolare 1/E/1994). La specifica individualità e funzionalità del bene finito non viene meno, qualora esso concorra a realizzare la costruzione dell’opera. Il “bene finito”, infatti, è tale in quanto, pur incorporandosi nella costruzione, è comunque riconoscibile e non perde le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibile di ripetute utilizzazioni (risoluzione 22/E/1998).

Con la risposta n. 71, l’Agenzia delle Entrate ha, pertanto, chiarito che possono considerarsi “beni finiti”, anche le seguenti tipologie di beni:

  • le ringhiere per i balconi, complete di ogni elemento (pilastrini, sistema di fissaggio, corrimano, ecc.);
  • le ringhiere per le recinzioni complete di ogni elemento (pilastrini, sistema di fissaggio, corrimano ecc.);
  • le tettoie per i balconi e le terrazze che vengono montate sul pavimento e sulla facciata dell’edificio.

Ciò, a condizione che “mantengano una propria individualità e autonomia funzionale, siano sostituibili in modo assolutamente autonomo dalla struttura della quale fanno parte, senza perdere le proprie caratteristiche, tanto da essere suscettibili di ripetute utilizzazioni, non solo in astratto”.

38738-Risposta n.71 del 21 febbraio 2020.pdfApri
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