Il Tar Veneto torna ad occuparsi del fresato d’asfalto, ribadendo che al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell’Ambiente) questo materiale può essere qualificato come sottoprodotto e conseguentemente non rientra nell’ambito di applicazione dei rifiuti (TAR Veneto, sez. III, n. 37/2020).
In particolare, i giudici hanno richiamato le precedenti sentenze del Consiglio di Stato (sez. IV n. 4978/2014 e sez. IV n. 4151/2013) in base alle quali il fresato d’asfalto può essere annoverato come un sottoprodotto se si tratta di un materiale di cui il detentore non deve disfarsi e che presenta le caratteristiche tecniche previste dalla normativa, ossia:
– è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la sua produzione;
– è certo che sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
– può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
– l’ulteriore utilizzo è legale e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
Secondo i giudici, quindi, il fresato d’asfalto, anche se inserito nel catalogo europeo dei rifiuti, non deve essere gestito come tale e quindi conferito in discarica o in impianto di recupero, ma se sussistono tutte le condizioni previste dalla normativa può essere trattato come sottoprodotto. Nel caso specifico, pertanto, il TAR Veneto ha ritenuto legittimo l’utilizzo del fresato come sottofondo stradale all’interno del piazzale di una cava, chiarendo, peraltro, che tale area, essendo comunque destinata al passaggio dei veicoli, possa essere considerata come un strada.
Si tratta di una sentenza destinata a far discutere, in quanto riapre il dibattito sulla natura del fresato d’asfalto, che negli ultimi anni, invece, aveva subito una battuta d’arresto a seguito dell’entrata in vigore del dm 69/2018 con il quale sono state definite le condizioni e gli adempimenti in presenza dei quali il fresato “cessa di essere qualificato come rifiuto”, ai sensi dell’art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 (vedi news Ance n. 33205 del 10 luglio 2018).
In allegato la sentenza del TAR Veneto 37/2020
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