Dopo l’Emilia Romagna anche la Toscana con delibera n. 433 del 30 marzo 2020 fornisce delle indicazioni operative sull’applicazione dell’articolo 103 del Decreto Legge 18/2020 (cd. “Cura Italia”) in merito alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e alla validità degli atti in scadenza in materia di governo del territorio.
Regione Toscana
la Regione Toscana ha precisato:
- sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi in itinere alla data del 23 febbraio 2020 o avviati dopo tale data e, fino al 15 aprile 2020 (articolo 103, comma 1, del DL 18/2020) – la sospensione opera per tutti i termini previsti nei procedimenti amministrativi di cui alla legge regionale 65/2014 relativi alla pianificazione territoriale e urbanistica (quali procedure di approvazione di piani e varianti, accordi di pianificazione, relative conferenze di servizi, etc.) e ai piani e programmi di settore e accordi di programma nonché all’attività edilizia (procedimenti relativi ai titoli abilitativi, ivi compresi il controllo degli stessi e i relativi endoprocedimenti).
Ai fini del computo dei termini relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data del 23 febbraio 2020 e quella del 15 aprile 2020, con conseguente traslazione dei termini (la delibera porta anche degli esempi pratici).
- validità di atti e provvedimenti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (articolo 103, comma 2 del DL 18/2020) – la proroga fino al 15 giugno 2020 riguarda la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, aventi scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, con effetto retroattivo avendo efficacia anche per gli atti già scaduti tra il 31 gennaio 2020 ed il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del DL.18/2020).
Emilia Romagna
In Emilia Romagna sono state apportate delle integrazioni alla precedente circolare del 18 marzo 2020 (vedi news del 19 marzo 2020).
In particolare tra le precisazioni fornite si segnalano le seguenti:
- sospensione procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o avviati dopo tale data e fino al 15 aprile 2020 (articolo 103, comma 1, del DL 18/2020) – dopo aver fornito indicazioni sulle modalità di calcolo del periodo di sospensione ha specificato che la sospensione ex legge dei termini non deve essere interpretata nel senso dell’impossibilità per l’amministrazione, durante il periodo di sospensione, di concludere i procedimenti in corso o di assumere i relativi atti endoprocedimentali. Le amministrazioni devono assumere misure organizzative finalizzate ad assicurare il buon andamento dell’amministrazione e sono comunque tenute al rispetto dei tempi procedurali come rideterminati per effetto delle disposizioni in oggetto.
- validità di atti e provvedimenti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (articolo 103, comma 2 del d.l.18/2020) – la proroga di validità si applica anche alle convenzioni urbanistiche . Sono, pertanto, posticipati, se in scadenza sia i termini di validità delle convenzioni sia i termini, disciplinati dalla medesima convenzione, entro i quali devono presentare i titoli abilitativi richiesti, completare i relativi lavori, cedere al comune le opere realizzate ecc.).
In allegato
- Delibera n. 443/2020 della Toscana e relativo allegato
- Circolare PG2020/0261160/ del 31 marzo 2020 dell’Emilia Romagna (integrazioni alla circolare del 18/03/2020)
39314-Emilia Romagna_Integr_circolare.pdfApri
39314-Toscana Delibera 433_2020 ALL_A.pdfApri
39314-Toscana Delibera 433_2020.pdfApri