Vietati dal DLn. 1/2021, fino al 15 gennaio prossimo, gli spostamenti in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni, se non per motivi di lavoro, di necessità o di salute
E’ stato pubblicato nella GU Serie Generale n.3 del 05-01-2021 il D.L. n. 1/2021 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Tra le misure di interesse, in vigore dal 6 gennaio scorso (giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.), si segnala, in particolare, che dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Resta, comunque, consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
E’ stato, altresì, previsto che, fino al 15 gennaio 2021, nelle regioni in cui si applicano le misure di cui all’articolo 3[1] del DPCM 3 dicembre 2020 è altresì consentito lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti lo spostamento è consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Nell’intero periodo suddetto restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con i provvedimenti di cui all’articolo 2[2], commi 1 e 2, del DL n. 19/2020, convertito, con modificazioni, L. n. 35/2020.
Per le ulteriori misure previste si rimanda al testo del Decreto Legge.
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