Cancellazione delle cartelle esattoriali fino a 5.000 euro affidate all’agente della riscossione nel periodo 2000-2010 per i soggetti con reddito inferiore a 30.000 euro, sospensione delle rate della “rottamazione ter” e del “saldo e stralcio”, con i relativi versamenti che dovranno essere effettuati, per entrambe queste definizioni agevolate, entro il 31 luglio 2021, ovvero entro il 30 novembre 2021, a seconda del momento di scadenza delle relative rate.
Queste le disposizioni d’interesse per il settore delle costruzioni, contenute nel Decreto Legge 22 marzo 2021, n.41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 22 marzo 2021, in vigore dal 23 marzo 2021.
Il Provvedimento è ora all’esame del Senato per la relativa conversione in legge (DdL 2144/S).
Proroga dei termini di versamento delle cartelle esattoriali
Proroga del versamento delle cartelle esattoriali (art.4, co.1, lett.a)
L’art.4 del D.L. Sostegni prevede la proroga[1] sino al 30 aprile 2021, del termine finale del periodo di sospensione (che parte dal’8 marzo 2020) del pagamento delle somme derivanti da:
I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2021, ma entro tale data può essere richiesta la rateizzazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione[2].
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni (23 marzo 2021) e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.
Proroga dei termini delle definizioni agevolate (art.4, co.1, lett.b)
Viene prorogato ulteriormente il termine (scaduto il 1° marzo 2021) per il pagamento delle definizioni agevolate della “rottamazione-ter”, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, e del “saldo e stralcio” (cfr. l’art.68, co.3, del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020 – cd. “Decreto Cura Italia”)[3].
In particolare, ai fini di tale definizione agevolata, il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020, ed entro i termini prefissati del 2021, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse, se effettuato integralmente entro le seguenti scadenze:
In ogni caso, il versamento effettuato entro 5 giorni dalla scadenza non comporta la decadenza dalla rateazione.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni (23 marzo 2021) e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.
In ogni caso, il versamento effettuato entro 5 giorni dalla scadenza non comporta la decadenza dalla rateazione.
In ogni caso, i soggetti decaduti dalla “rottamazione-ter” e dal “saldo e stralcio” per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, possono presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute (ai sensi dell’art.19 D.P.R. 602/1973)[4].
Pagamenti delle P.A. per importi superiori a 5.000 euro (art.4, co.3)
Viene prorogata (dall’8 marzo 2020) fino al 30 aprile 2021, la sospensione delle verifiche in materia di pagamenti delle P.A. e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per importi superiori a 5.000 euro, nei confronti dei beneficiari di tali pagamenti, che siano destinatari di cartelle esattoriali almeno pari a tale importo (ai sensi dell’art.48bis del DPR 602/1973)[5].
Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima della sospensione, per le quali l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art.72-bis del D.P.R. n.602/1973.
Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, possono, quindi, procedere al pagamento in favore del beneficiario[6].
Annullamento delle cartelle fino a 5.000 euro relative al periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2010 (art.4, co.4-6)
Viene previsto l’annullamento automatico dei debiti relativi a cartelle di pagamento di importo residuo, alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni (23 marzo 2021), fino a 5.000 euro, ivi compreso il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Il beneficio è riservato ai soggetti (persone fisiche e non) con reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nel periodo d’imposta 2019, fino a 30.000 euro.
L’annullamento riguarda anche le cartelle esattoriali che accedono alla cd. “rottamazione-ter”.
Le modalità e le date relative all’annullamento verranno stabilite da un successivo Decreto del Ministero dell’Economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. Sostegni.
Fino all’emanazione del citato Decreto, è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni, fino a 5.000 euro (relativi ai carichi affidati sempre dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010) e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.
Definizione degli atti di accertamento relativi agli “avvisi bonari” (art.5, co.1-11)
L’art.5 del D.L. Sostegni introduce una definizione agevolata degli “avvisi bonari” a seguito di controlli automatici (di cui agli artt.36-bis del DPR 600/1973 – imposte sui redditi e art.54-bis del DPR 633/1972 – IVA)[7].
In particolare, la definizione opera per le somme che risultano dovute a seguito dei controlli automatici:
La definizione agevolata è riservata ai soggetti con partita IVA attiva alla data del 23 marzo 2021, che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente, come risultante dalla dichiarazione annuale IVA per il periodo d’imposta 2020[9].
La proposta di definizione agevolata viene inviata, mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, dall’Agenzia delle Entrate unitamente all’ “avviso bonario”, con l’indicazione dell’importo ridotto da versare, che comprende le imposte e gli interessi, ad esclusione delle sanzioni e delle somme aggiuntive.
In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze (cfr. il D.Lgs. 462/1997), delle somme dovute, la definizione di cui al presente articolo non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
Le somme versate fino a concorrenza dei debiti oggetto della definizione agevolata, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.
Inoltre, viene prevista la proroga di un anno del termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento derivanti dagli “avvisi bonari” ai fini delle imposte sui redditi, in relazione alle sole dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019.
In tale ipotesi, quindi, il termine di decadenza per la notifica delle cartelle è pari a quattro anni (invece dei tre anni ordinari), cosicché la notifica è eseguita entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione[10].
Le modalità attuative della definizione agevolata verranno individuate con uno o più Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Le citate disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
Compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo – Sospensione (art.5, co.12)
Il D.L. Sostegni stabilisce, inoltre, che fino al 30 aprile 2021, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, non si applica la procedura di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall’art. 28-ter, del D.P.R. 602/1973.
Viene, in sostanza, prorogata la disposizione, introdotta dall’art.145 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020, che si è già resa applicabile nel 2020.
In proposito, si ricorda che, ai sensi della predetta norma, in sede di erogazione di un rimborso d’imposta, l’AdE verifica se il beneficiario del rimborso risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare.
A sua volta, volontariamente, il contribuente può o meno aderire alla proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo (notificatagli dall’agente della riscossione) entro 60 giorni dal ricevimento della proposta.
Con la disposizione del D.L. Sostegni, quindi, i rimborsi d’imposta verranno erogati con le ordinarie modalità, senza effettuare la preventiva verifica circa l’esistenza di debiti iscritti a ruolo.
Crisi d’impresa – Proroga del termine per le segnalazioni d’allerta dell’AdE (art.5, co.14)
Il D.L. 41/2021 interviene, inoltre, sulla segnalazione d’allerta dell’Agenzia delle Entrate, come creditore qualificato, circa la situazione di debito dell’impresa, nell’ambito della disciplina contenuta nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (art.15, co.7 del D.Lgs. 14/2019).
Al riguardo, viene prorogato di un anno il termine di decorrenza dell’obbligo di effettuazione della citata segnalazione, prevedendo che questo operi a partire dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, relative al primo trimestre del secondo anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa (in sostanza, dal 1° giugno 2023)[11].
Come noto, l’entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 è prorogata, per ora, al 1° settembre 2021[12].
Dichiarazione precompilata (art.5, co.22)
Per l’anno 2021, viene spostato dal 30 aprile al 10 maggio il termine a partire dal quale l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati la dichiarazione precompilata, relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente (ovvero il periodo d’imposta 2020), che può essere accettata o modificata.
scadenze |
fonte |
|
cartelle di pagamento avvisi di accertamento esecutivi AdE ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’IVA avvisi di addebito INPS atti di accertamento AdD ingiunzioni di pagamento ed atti di accertamento esecutivi degli enti locali per entrate tributarie e per patrimoniali |
31 maggio 2021 |
Decreto Legge n.41/2021 |
saldo e stralcio rottamazione ter pagamento delle rate in scadenza nel 2020* |
31 luglio 2021 |
|
saldo e stralcio rottamazione ter pagamento delle rate in scadenza: il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021* |
30 novembre 2021 |
* Sono previsti i 5 giorni di tolleranza, di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018
[1] Viene modificato l’art. 68, co.1 del DL 18/2020 (cd. D.L. Cura Italia) convertito con modifiche nella legge 27/2020, già più volte modificato da diversi Provvedimenti (cfr. da ultimo anche l’art.22-bis, comma 2, del D.L. 183/2021, cd. “D.L. Milleproroghe”) ANCE “D.L. Milleproroghe 2021 – Conversione in legge” – ID n.43881 del 10 marzo 2021.
[2] Cfr. anche la FAQ n.3 dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativa alla precedente proroga del 28 febbraio 2021 (per la quale era previsto il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2021).
[3] Cfr. ANCE “DL Fiscale, in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione” – ID n.34635 del 19 dicembre 2018 – Cfr. gli artt.3 (rottamazione ter) e 5 (carichi relativi a risorse UE) del D.L. 119/2018, convertito, con modificazioni, nella legge 136/2018, nonché l’art.1, co.184 e seguenti, della legge 145/2018 – legge di Bilancio 2019 (saldo e stralcio). Cfr. anche l’art.16-bis del D.L.34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 58/2019 (riapertura della rottamazione -ter) – Cfr. il Comunicato stampa del 27 febbraio 2021 ed ANCE “D.L. Milleproroghe 2021 – Conversione in legge” – ID n.43881 del 10 marzo 2021.
Cfr. ANCE “D.L. 157/2020 – cd. D.L. Ristori-quater – Misure fiscali” – ID n.42670 del 2 dicembre 2020 e “DL Cura Italia” convertito in legge – Il dossier dell’ANCE sulle misure fiscali – ID n.40023 del 13 maggio 2020.
[4] Cfr. l’art.154 del citato D.L. 34/2020 e l’art.68, co.3-bis, del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020.
[5] Viene, in sostanza, prorogato il termine di sospensione, da ultimo già differito al 28 febbraio 2021.
[6] Cfr. art.1, co.4, del D.L. 7/2021, l’art. 22-bis del D.L. Milleproroghe 2021 e l’art.153 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020. Cfr. ANCE “Decreto Rilancio – Conversione in legge – Le novità in materia fiscale” – ID n. 41108 del 24 luglio 2020.
[7] Come noto, l’art.22-bis del D.L. 183/2021 convertito, con modificazioni, nella legge 21/2021, ha confermato, con effetto dall’8 marzo 2020, che non si procede all’invio di una serie di atti, inviti e comunicazioni, perfezionati entro il 31 dicembre 2020, ma la cui notifica avverrà dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022. Rientrano tra questi le comunicazioni a seguito dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni (cd. “avvisi bonari”, di cui agli artt.36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e art.54-bis del DPR 633/1972).
In relazione a tali atti viene, inoltre, prevista la proroga di quattordici mesi dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento (Cfr. l’art.157, co.3, del D.L. 34/2020, convertito nella legge 77/2020). Si tratta delle somme che risultano dovute a seguito dei controlli automatici relativi alle dichiarazioni dei redditi e IVA presentate nel 2018 e di quelli formali delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017 e nel 2018).
Per gli atti notificati entro il 31 gennaio 2022, non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto (Cfr. l’art.157, co.4, del D.L. 34/2020 (convertito nella legge 77/2020).
[8] Stabilita ai sensi dell’art.157, co.3, del D.L. 34/2020, convertito nella legge 77/2020.
[9] Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA si considera l’ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi per il periodo d’imposta 2020.
[10] Cfr. l’art.25, co.1, lett.a, del D.P.R. 602/1973.
[11] Infatti, dal 1° gennaio 2021, la liquidazione periodica IVA relativa al primo trimestre (gennaio, febbraio, marzo) va inviata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla scadenza del periodo, ossia entro il 31 maggio.
[12] Cfr. l’art.5 del D.L. Liquidità (D.L. 23/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 40/2020).
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