La Fondazione nazionale dei Commercialisti ha diffuso la check list per il rilascio del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti per fruire del “Bonus Facciate”.
Il documento è indirizzato ai professionisti che devono rilasciare il visto di conformità relativamente agli interventi che danno diritto al “Bonus facciate”, alla luce delle ultime novità normative introdotte dal DL 157/2021 (c.d. “Decreto anti-frodi”).
Quest’ultimo provvedimento, infatti, ha esteso ai bonus edilizi “ordinari” diversi dal Superbonus (Bonus Edilizia, Eco e Sismabonus ordinari, Bonus Facciate) l’obbligo di produrre il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, in tutti i casi in cui il beneficiario intenda avvalersi delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Nella check list sul Bonus Facciate tra i documenti relativi alle opzioni da esercitare prima della fine dei lavori, è inclusa anche l’asseverazione della congruità delle spese sostenute con allegato il computo metrico. Su questo punto, la check list richiama la Circolare 16/E/2021 e specifica che la nuova attestazione di congruità delle spese deve riferirsi a lavori “almeno iniziati”.
Viene evidenziato che, per gli interventi sulle facciate che siano influenti anche dal punto di vista termico avviati dopo il 6 ottobre 2020, nell’asseverazione del tecnico sulla rispondenza degli interventi effettuati ai relativi requisiti tecnici era già contenuta l’attestazione della congruità dei costi. Pertanto, in questi casi, non è necessaria la specifica asseverazione di congruità prevista dal DL 157/2021.
Per quanto riguarda, invece, i dati relativi all’immobile, si segnala la necessità di produrre la copia stralcio del PRG da cui si evince che l’immobile oggetto di lavori ricade nelle zone A o B o a quelle assimilabili in base alla normativa regionale o ai regolamenti edilizi comunali, e la documentazione idonea a verificare la visibilità delle facciate dalla strada o da suolo ad uso pubblico, tale documento può essere sostituito da auna dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Nelle premesse del documento è specificato che la check list si propone come strumento di supporto non esaustivo dato che, in ultima analisi, spetta sempre al professionista la verifica caso per caso dei dati relativi alla documentazione che attesta l’esistenza dei presupposti della detrazione.
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