L’importo massimo del contratto, in base al quale individuare l’ammontare della nuova imposta di bollo dovuta, è dato dal corrispettivo complessivamente previsto nel medesimo contratto, al netto dell’IVA.
Questo uno dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, con la CM 22/E del 28 luglio 2023, nella quale vengono fornite le prime indicazioni operative sulla nuova imposta di bollo sui contratti pubblici, prevista dall’art.18, co.10, del Codice dei contratti pubblici -D.Lgs. 36/2023 e dall’Allegato I.4 al medesimo Codice.
In proposito, si ricorda che la nuova imposta:
Sul punto, l’Agenzia precisa che la nuova imposta trova applicazione solo al momento della stipula del contratto, mentre in sede di partecipazione alle procedure di gara restano ferme le ordinarie modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo previste dal DPR 642/1972. Pertanto, solo al momento dell’aggiudicazione della gara e della stipula del contratto, l’imposta viene assolta dal soggetto aggiudicatario sulla base delle nuove regole e, dall’importo da questi dovuto, andrà scomputato quanto già dallo stesso assolto nella fase precedente alla stipula del contratto. In fase, poi, di esecuzione del contratto medesimo non è più previsto alcun ulteriore versamento dell’imposta di bollo.
Inoltre, la nuova imposta di bollo è sostitutiva anche del bollo “forfettario”, pari a 45 euro, applicato ai contratti rogati o autenticati da notai, o altri pubblici ufficiali, e registrati con procedure telematiche (art.1, Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/1972);
In merito, in linea con quanto sostenuto dall’ANCE, la CM 22/E/2023 precisa che per “importo massimo previsto nel contratto” debba intendersi il corrispettivo complessivamente previsto nel medesimo, al netto dell’IVA, in conformità al principio stabilito dall’art.14, co.4, del Codice dei contrati pubblici – D.Lgs. 36/2023, ai fini dell’individuazione delle soglie di rilevanza;
Pe quanto riguarda, infine, le modalità di versamento, viene ribadito il contenuto del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.240013 e della Risoluzione 37/E, entrambi del 28 giugno 2023, in base ai quali l’imposta deve essere versata con il Modello F24 “Versamenti con elementi identificativi” (cd. Modello F24 Elide), che deve contenere le seguenti indicazioni:
Si tratta dei seguenti codici tributo:
Non è ammesso il versamento con modalità virtuale.
Con successivi Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate potranno essere definite ulteriori modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta per i contratti pubblici, anche mediante l’utilizzo della Piattaforma “Pago P.A.”, istituita mediante il Codice dell’Amministrazione digitale.
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