L’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sulle modalità di fatturazione della ritenuta di garanzia negli appalti pubblici, con applicazione dello split payment. In particolare, alla luce dei chiarimenti pubblicati nei giorni scorsi, le imprese possono adottare entrambe le modalità di fatturazione, al netto o al lordo della ritenuta dello 0,5%. L’aspetto fondamentale rimane l’esigibilità dell’IVA, che si concretizza solo al momento del pagamento del corrispettivo, indipendentemente dalla modalità di fatturazione adottata.
In particolare, con la risposta n. 52 del 28 febbraio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in un appalto pubblico, è ammessa l’indicazione in fattura del corrispettivo per la prestazione eseguita, al lordo della ritenuta dello 0,5% a garanzia degli obblighi contributivi. Al momento dell’effettivo pagamento della ritenuta, già fatturata, la Pubblica amministrazione trattiene l’IVA e la versa all’Erario con il meccanismo dello split payment. La ritenuta (prevista dall’articolo 11, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 36/2023), si applica agli importi netti progressivi delle prestazioni e viene svincolata solo in sede di liquidazione finale, previa verifica della regolarità contributiva tramite il rilascio del DURC.
Fatturazione della Ritenuta e Regime IVA
L’Amministrazione finanziaria conferma che l’importo della ritenuta concorre a formare la base imponibile dell’IVA. Questo significa che la ritenuta deve essere inclusa nel corrispettivo imponibile, in conformità con quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del Decreto IVA (D.P.R. 633/1972). Ne consegue che le imprese possono emettere fattura comprensiva dell’intero importo, includendo anche la quota della ritenuta.
In ambito di split payment, le Pubbliche Amministrazioni versano direttamente all’Erario l’IVA sul corrispettivo del contratto, senza trasferirla al fornitore. Secondo il meccanismo previsto dal D.M. 23 gennaio 2015, l’imposta diventa esigibile al momento del pagamento del corrispettivo all’impresa, con facoltà per la Pubblica amministrazione di anticipare il versamento dell’IVA prima dell’effettiva erogazione del saldo.
Applicazione della Normativa nei Contratti Pubblici
La Risposta n. 52/2025 chiarisce che l’impresa può emettere fattura comprensiva della ritenuta dello 0,5%, pur essendo il relativo importo effettivamente pagato solo dopo la verifica della regolarità contributiva. In caso di irregolarità, la Pubblica amministrazione provvede direttamente al versamento della ritenuta all’Ente previdenziale.
Questa interpretazione non contrasta con precedenti pronunce dell’Agenzia delle Entrate, come la risposta all’ANCE del 24 aprile 2013, che già ammetteva la fatturazione dei SAL al netto della ritenuta, con l’inclusione dell’importo nella fattura a saldo. Tuttavia, l’Agenzia aveva anche considerato ammissibile la fatturazione al lordo della ritenuta ai fini IVA.
Con questa precisazione, l’Agenzia delle Entrate fornisce un ulteriore elemento di certezza per gli operatori economici coinvolti nei contratti con la Pubblica Amministrazione.
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