
Con apposita comunicazione al sistema associativo, Confindustria segnala che si sta affermando l’interpretazione giurisprudenziale in base alla quale per “transazione in sede sindacale” si deve intendere non solo la transazione avvenuta con l’assistenza fattiva del sindacalista di fiducia del lavoratore ma anche una transazione avvenuta in una sede “fisica”, ossia in un “luogo”, che garantisca “la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l’assenza di condizionamenti”.
Nel caso di specie esaminato dalla Cassazione nell’ordinanza n. 9286/2025, il verbale di conciliazione di cui all’ art. 411 co. 3 c.p.c. era stato
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