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Opere pubbliche

In Gazzetta Ufficiale la Legge di riforma della Corte dei Conti

29 Gennaio 2026
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  • Opere pubbliche
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Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2026 è stata pubblicata la legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”. Il provvedimento entrerà in vigore il 22 gennaio 2026.

La legge interviene in modo organico sulla disciplina della giurisdizione, del controllo e della responsabilità amministrativa, modificando la legge n. 20 del 1994 e il decreto legislativo n. 174del 2016 (Codice della giustizia contabile). Inoltre, introduce nuove disposizioni sulle funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti, sulla responsabilità per danno erariale e conferisce al Governo una delega per il riordino delle funzioni della Corte, nonché per la disciplina dei rimborsi delle spese legali sostenute dai dipendenti pubblici nei giudizi di responsabilità amministrativa.

Di seguito, una sintesi delle principali novità di interesse, a cura della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

Responsabilità amministrativa: modifiche all’articolo 1 della legge n. 20/1994

L’articolo 1 della legge n. 1/2026, lettera a), introduce rilevanti modifiche in materia di azione di responsabilità.

Preliminarmente, si ricorda che la responsabilità amministrativa si configura laddove il dipendente pubblico arrechi allo Stato o ad altro ente pubblico un pregiudizio economicamente apprezzabile, agendo con dolo o colpa grave e in violazione dei doveri di servizio.

Presupposti per l’azione di responsabilità sono, dunque, l’esistenza di un rapporto di servizio tra il soggetto agente e l’amministrazione lesa; il verificarsi di un evento dannoso, riconducibile a una perdita patrimoniale della P.A. oppure alla lesione di un valore essenziale della finanza e della contabilità pubblica; la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, restando esclusa la rilevanza della colpa lieve. 

Con la modifica introdotta dall’articolo 1 della legge in commento viene, anzitutto, tipizzata la nozione di colpa grave, che ricorre nei casi di:

  • violazione manifesta delle norme di diritto applicabili;
  • travisamento del fatto;
  • affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrovertibilmente esclusa dagli atti del procedimento;
  • negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrovertibilmente dagli atti.

Ai fini della violazione manifesta, il legislatore impone di considerare il grado di chiarezza e precisione delle norme violate, nonché l’inescusabilità e la gravità dell’inosservanza. È espressamente esclusa la colpa grave quando la violazione o l’omissione derivino dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.

Occorre rilevare che la definizione di colpa grave introdotta nella legge n. 20 del 1994 è parzialmente difforme da quella contenuta all’articolo 2, comma 3, del Codice appalti.

Infatti, ai sensi di tale previsione, “nell’ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l’omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell’attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell’agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.”

Tale difformità è stata evidenziata in sede di audizioni parlamentari dall’Associazione magistrati della Corte dei Conti, nonché riportata dal Comitato per la legislazione della Camera dei Deputati, nel parere reso in sede di esame del testo, in cui è stato chiesto al Parlamento di valutare il coordinamento delle due disposizioni, anche al fine di evitare problemi applicativi ed interpretativi. 

Di particolare rilievo è l’introduzione del nuovo comma 1.1 nell’articolo 1 della legge n. 20/1994, che limita la responsabilità al solo dolo nei casi di:

  • conclusione di accordi di conciliazione, in mediazione o in sede giudiziale, da parte delle amministrazioni pubbliche;
  • conclusione di procedimenti di accertamento con adesione, mediazione, conciliazioni giudiziali e transazioni fiscali in materia tributaria.

La legge interviene, tra l’altro, anche sul potere riduttivo del giudice contabile, rafforzando la possibilità di una riduzione proporzionale del danno in relazione alle caratteristiche oggettive e soggettive della fattispecie concreta.

 

Controllo preventivo di legittimità: modifiche all’articolo 3 della legge n. 20/1994

La lettera b) dell’articolo 1 modifica la disciplina del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, disciplinata all’articolo 3 della legge n. 20/2014.

Anzitutto, viene aggiornato l’elenco degli atti soggetti a controllo: l’articolo 3, comma 1, lettera g), ora ricomprende tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture sopra soglia, con riferimento alle soglie di rilevanza comunitaria attualmente previste dall’articolo 14 del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

La precedente formulazione si riferiva ai contratti di appalto d’opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l’applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi.

La novella normativa introduce, poi, una nuova disciplina specifica per i contratti pubblici connessi al PNRR e al PNC, inserendo nel citato articolo 3 i commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies.

In particolare, tali nuovi commi prevedono che:

  • per i contratti pubblici connessi all’attuazione di interventi PNRR e PNC, il controllo preventivo di legittimità sia svolto sui provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sugli atti conclusivi delle procedure che non prevedano un’aggiudicazione formale. Tali termini hanno carattere perentorio; qualora alla scadenza non sia intervenuta la deliberazione, l’atto si intende registrato anche ai fini dell’esclusione di responsabilità di cui all’articolo 1, comma 1. Il visto può essere ricusato soltanto con deliberazione motivata;
  • regioni, province autonome ed enti locali possono, con legge o statuto adottati previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, assoggettare a controllo preventivo i provvedimenti di affidamento relativi a contratti PNRR/PNC sopra soglia;
  • la medesima facoltà è estesa a tutti gli altri soggetti pubblici attuatori del PNRR e del PNC, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti;
  • agli atti così sottoposti a controllo si applica la medesima disciplina prevista per il controllo sui contratti PNRR/PNC.

La lettera b) del comma 1 interviene anche sulle previsioni relative ai termini ed effetti del controllo preventivo di legittimità (comma 2 dell’articolo 3), ed in particolare su quella secondo cui i provvedimenti sottoposti a controllo acquistano efficacia qualora l’ufficio competente non rimetta l’esame alla Sezione del controllo entro trenta giorni dal ricevimento. La disciplina prevede che tale termine sia interrotto nel caso in cui l’ufficio richieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso, decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell’amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l’ufficio non ne dispone il deferimento alla Sezione del controllo.

La Sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento del provvedimento o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria.

Con le modifiche da ultimo introdotte, si prevede che, decorso inutilmente tale termine, i provvedimenti divengono esecutivi e si intendono registrati a tutti gli effetti, compresa l’esclusione della responsabilità amministrativa ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 20/1994.

Delega al Governo per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti

L’articolo 3 della Legge in esame delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi, uno o più decreti legislativi per riorganizzare e riordinare le funzioni della Corte dei conti, incrementarne l’efficienza e disciplinare il rimborso delle spese legali sostenute nei giudizi di responsabilità amministrativa.

La previsione elenca, poi, diffusamente, i criteri ed i principi direttivi che dovranno essere seguiti nell’adozione dei decreti.

Disposizioni sanzionatorie per i responsabili dei procedimenti PNRR–PNC

L’articolo 4 della Legge n. 1 del 2026 prevede che, ferma restando l’azione di responsabilità amministrativa, al pubblico ufficiale responsabile dei procedimenti PNRR–PNC che, per fatto a lui imputabile, determini un ritardo superiore al 10% rispetto al tempo stabilito per la conclusione del procedimento:

  • si applichi, sulla base della gravità della colpa, una sanzione pecuniaria da 150 euro fino a due annualità del trattamento economico annuo lordo;
  • la sanzione sia irrogata secondo le forme e le garanzie del Codice della giustizia contabile.

In allegato copia dell’atto normativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

 

Allegati
GU_n_4_del_7-1-2026
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Per informazioni rivolgersi a:
Direzione Legislazione Opere Pubbliche
Tel. 06 84567.224
E-Mail: operepubbliche@ance.it
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