In arrivo i primi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sui profili applicativi delle flat tax sugli aumenti retributivi e sulle indennità di lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo e su turni, erogati nel 2026, introdotte dall’ultima legge di Bilancio.
Con la Circolare 2/E del 24 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sull’applicazione della nuova disciplina di tassazione agevolata introdotta dalla legge 199/2025 per favorire l’adeguamento salariale al costo della vita.
Si tratta, in particolare, di:
- un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali del 5% sugli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nel 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Questa agevolazione si applica con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, di importo non superiore a 33.000 euro (art.1, co-7);
- un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali del 15%, per le componenti del salario relative alle indennità per lavoro notturno, festivo e a turni corrisposte, nel periodo di imposta 2026, entro il limite di 1.500 euro, per i lavoratori con reddito non superiore a 40.000 euro nel 2025 (art.1, co-10, 11).
È sulla disciplina di queste due misure che si sofferma l’Agenzia delle Entrate chiarendo alcuni aspetti applicativi.
In merito alla tassazione degli incrementi retributivi viene chiarito, tra l’altro, che:
- l’agevolazione riguarda gli incrementi retributivi derivanti da rinnovi previsti da contratti collettivi nazionali, sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, e l’imposta sostitutiva del 5% si applica agli importi erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026. Sul punto la Circolare richiama la relazione tecnica precisando che le stime della misura sono state effettuate partendo dai dati ISTAT sui contratti collettivi di lavoro nazionali;
- gli importi su cui si applica l’imposta sostitutiva sono quelli che confluiscono nella retribuzione diretta: le dodici mensilità, la tredicesima, e la quattordicesima. Sono inclusi anche gli istituti retributivi indiretti quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto: la malattia, la maternità/paternità, l’infortunio.
Si ritiene che vi rientrino, ovviamente per la quota di retribuzione corrispondente agli incrementi contrattuali, anche le ferie (stante il riferimento, nella circolare in esame, alle “dodici mensilità”) e i permessi (disciplinati, con riguardo al CCNL Ance/Coop, dagli articoli 5 e 43).
Pertanto, con specifico riferimento agli operai dell’edilizia, si ritiene che l’imposta sostitutiva si applichi, sempre per la quota derivante dagli incrementi contrattuali, sull’accantonamento GNF (gratifica natalizia e ferie), nonché sulla retribuzione per i riposi annui (di cui al citato art. 5 del CCNL).
Restano, invece, esclusi: scatti di anzianità e somme corrisposte per prestazioni aggiuntive all’ordinaria attività, come ad esempio le ore di lavoro superiori al normale orario che godono di maggiorazioni (es. straordinari) o le indennità e maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e le indennità di turno. Allo stesso modo sono escluse le somme erogate una tantum, e il TFR.
Infine, gli aumenti contrattuali beneficiano dell’imposta sostitutiva anche qualora assorbano il superminimo eventualmente riconosciuto al lavoratore;
- se il contratto prevede che l’incremento retributivo sia spalmato su più anni, l’imposta sostitutiva si applicherà, comunque, alle tranche di incremento corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, comprensive anche della parte di aumento la cui erogazione sia iniziata prima del 2026. Se, ad esempio, un rinnovo contrattuale stipulato nel 2025 prevede un aumento complessivo di 200 euro, diviso su più anni in rate da:
- 27,00 euro dal 1° giugno 2025
- 53,00 euro dal 1° giugno 2026
- 59,00 euro dal 1° giugno 2027
- 61,00 euro dal 1° giugno 2028
l’imposta sostitutiva si applicherà, comunque, sugli importi erogati nel 2026 ovvero su 27 euro da gennaio a maggio 2026, 27 euro + 53 euro da giugno a dicembre 2026.
Con specifico riferimento al CCNL Ance/Coop, rinnovato, come è noto, il 21 febbraio 2025, si ricorda che sono state stabilite le seguenti tranches di aumento retributivo, al parametro 100:
- 80,00 euro dal 1° febbraio 2025;
- 50,00 euro dal 1° marzo 2026;
- 50,00 euro dal 1° marzo 2027.
Pertanto, l’imposta sostitutiva trova applicazione sugli aumenti retributivi corrisposti nel 2026, ovvero su 80 euro per i mesi di gennaio e febbraio 2026 e su 130 euro (ossia 80 + 50) da marzo a dicembre 2026.
- il limite reddituale di 33.000 euro riferito al 2025, al di là del quale l’agevolazione non è riconosciuta, include tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti nel periodo di imposta;
- per accedere alla flat tax non occorre una specifica istanza, ma occorre l’espressa rinuncia per accedere alla tassazione ordinaria;
- il lavoratore che non ha sostituto di imposta, come il lavoratore domestico, può beneficiare della misura nella dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2026.
Si segnala che la Risoluzione 3/E/2026 ha istituito i codici tributo utili ai sostituti d’imposta per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva.
In merito al trattamento fiscale delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno viene chiarito, tra l’altro, che:
- l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, del 15%, riguarda esclusivamente:
- le maggiorazioni e indennità corrisposte in relazione al lavoro notturno, ai sensi dell’art. 1 co. 2 del d. lgs. n. 66/2003 e del CCNL;
- le maggiorazioni e indennità corrisposte in relazione al lavoro svolto nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dal CCNL (in proposito, la circolare precisa che il “riposo settimanale” è quello individuato dal CCNL, a prescindere dalla circostanza per cui coincida, o meno, con la domenica);
- le indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dal CCNL. La circolare evidenzia che la nozione di “turno” è rinvenibile nella definizione di cui all’art. 1 co. 2 lett. f) del d. lgs. n. 66/2003, nonché nell’ambito di eventuali specifiche regolamentari e organizzative rinvenibili nel CCNL.
Rientrano nell’ambito applicativo anche le indennità di reperibilità, previste dal CCNL, connesse a queste tipologie di lavoro.
La circolare precisa che sono assoggettati a imposta sostitutiva solo gli importi “aggiuntivi” collegati ai suddetti istituti, ove previsti dal CCNL, rispetto alla retribuzione ordinaria percepita dai lavoratori, ferma restando l’esclusione delle somme relative a lavoro straordinario, eccetto che festivo o notturno.
Restano, quindi, escluse le somme connesse a istituti retributivi indiretti, a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza dal lavoro (malattia, maternità/paternità, infortuni); gli elementi di retribuzione diretta ordinaria, incluse la tredicesima e la quattordicesima; i compensi, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostitutivi in tutto o in parte della retribuzione ordinaria; il TFR. Sono espressamente escluse le somme erogate in base agli accordi territoriali e aziendali;
- il limite massimo di500 euro l’anno da assoggettare a imposta sostitutiva costituisce una franchigia al di sopra della quale gli importi sono tassati nella maniera ordinaria. Non rientrano nel limite i premi di risultato, né le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili;
- il limite reddituale massimo di 000 euro nel 2025 al di sopra del quale non si accede alla flat tax, include tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nel periodo di imposta;
- per accedere alla flat tax non occorre una specifica istanza, ma occorre l’espressa rinuncia per accedere alla tassazione ordinaria.
Allegati
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