
Ammissione all’Iperammortamento anche per gli investimenti in beni strumentali prodotti al di fuori dell’UE, con efficacia già dal 1° gennaio 2026, e credito d’imposta pari al 35% di quello richiesto ai fini della “Transizione 5.0” per gli investimenti effettuati entro fine 2025 per le imprese che non erano riuscite ad ottenere il beneficio per l’esaurimento dei fondi disponibili.
Queste le principali misure fiscali d’interesse contenute nel decreto legge 27 marzo 2026, n.38 – cd. Decreto Fiscale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed in vigore dal 28 marzo scorso. Il Provvedimento è in attesa di iniziare l’iter parlamentare di conversione in legge.
Novità ai fini dell’Iperammortamento (art.7)
Il D.L. 38/2026 stabilisce, con efficacia dal 1° gennaio 2026, l’eliminazione del requisito della necessaria produzione in UE o nello spazio economico europeo (SEE) dei beni strumentali nuovi, oggetto degli investimenti agevolabili con il beneficio fiscale dell’Iperammortamento.
Si tratta dell’incentivo fiscale introdotto dalla legge di Bilancio 2026 ed applicabile dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 (cfr. art.1, co.427-436 della legge 199/2025).
A seguito di questa modifica, quindi, gli investimenti possono consistere in:
In particolare, i suddetti allegati comprendono i beni agevolabili con l’incentivo Industria 4.0 indicati negli allegati A e B della legge 232/2016, che sono stati integrati ed aggiornati dalla legge di Bilancio ai fini del nuovo beneficio fiscale;
L’eliminazione della clausola che limitava il beneficio ai soli acquisti di beni prodotti in UE o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo era stata già annunciata con il comunicato stampa del 12 marzo scorso, di cui l’ANCE aveva dato notizia, con il quale il MEF aveva annunciato l’imminente emanazione di un Provvedimento con tale disposizione “correttiva” della disciplina.
Si ricorda che l’agevolazione fiscale consiste in una maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili dall’IRPEF/IRES, differenziata a seconda dell’ammontare dell’investimento effettuato:
Rispetto al credito d’imposta Transizione 5.0 non sono previsti specifici requisiti legati al conseguimento di un determinato risparmio energetico di un certo ammontare riferito al processo produttivo o alla struttura produttiva dell’impresa medesima.
Sul tema si ricorda, altresì, che si è ancora in attesa delle modalità attuative dell’incentivo fiscale, riguardanti anche la procedura di accesso allo stesso (che prevede l’invio telematico, tramite GSE, di apposite comunicazioni e certificazioni riguardanti gli investimenti agevolati), stabilite con Decreto del Mimit, di concerto con il MEF.
Credito d’imposta Transizione 5.0 (art.8)
Al riguardo, l’art. 8 del D.L. Fiscale riconosce un credito d’imposta, pari al 35% di quello richiesto ai fini dell’incentivo fiscale Transizione 5.0, in favore delle imprese che hanno inviato, dal 7 al 27 novembre 2025, le comunicazioni di prenotazione del beneficio e che hanno ricevuto il via libera del GSE circa la correttezza di tale documentazione per quel che riguarda la rispondenza dell’investimento ai requisiti di ammissibilità all’agevolazione fiscale (cfr. anche art.38 del D.L. 19/2024, conv. legge 56/2024).
Più nel dettaglio, il credito d’imposta viene calcolato sull’ammontare del credito d’imposta richiesto, aumentato delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione degli investimenti agevolati.
Si tratta, in sostanza, del riconoscimento del credito d’imposta in favore delle imprese che, pur avendo effettuato investimenti agevolabili ai fini della Transizione 5.0 entro il 31 dicembre 2025, non erano riuscite ad ottenere il credito d’imposta a causa dell’esaurimento dei fondi disponibili (cfr. D.M. 6 novembre 2025, ed art.1 del D.L. 175/2025, conv. legge 4/2026).
Ciò viene attuato con un ulteriore stanziamento, nel medesimo D.L. Fiscale (art.8, co.4), pari a 537 milioni di euro per l’anno 2026, che viene recuperato dal Fondo di 1,3 mld di euro della legge di Bilancio 2026 sempre per il 2026 (art.1, co.770, legge 199/2025), stanziato a copertura delle misure in favore delle imprese.
Inoltre, viene previsto che entro il 30 aprile 2026 il GSE deve comunicare ai soggetti interessati il credito d’imposta utilizzabile, informandone prima l’Agenzia delle Entrate.
Il credito d’imposta è fruibile esclusivamente in compensazione, entro il 31 dicembre 2026, mediante presentazione del modello F24, decorsi 5 giorni dal via libera sull’utilizzabilità del credito da parte del GSE.
Come per l’utilizzo del credito d’imposta Transizione 5.0 secondo le regole generali, anche la misura del credito pari al 35% riconosciuta dal D.L. Fiscale non è soggetta:
Inoltre, il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP.
Sul tema, si ricorda che, per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta Transizione 5.0 (oggi sostituito dall’Iperammortamento per il triennio 2026-2028) è stato riconosciuto nella misura seguente:

Per il resto, rimangono ferme le ulteriori modalità attuative del beneficio, già delineate nel D.M. MIMIT e MEF 24 luglio 2024.
Modifiche al regime dei dividendi e del regime PEX (art.11)
L’art.11 del D.L. Fiscale cancella le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025) al regime di tassazione dei dividendi distribuiti dalle società di capitali (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., ecc.), e delle plusvalenze da cessione di partecipazioni, sia nell’ipotesi in cui il percettore sia un imprenditore individuale sia nel caso in cui in cui si tratti di società o enti residenti soggetti.
In sostanza, viene ripristinata la previgente disciplina, già in vigore fino al 31 dicembre 2025, che viene ora confermata anche a decorrere dl 1° gennaio 2026.
In particolare:
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