
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 60/2026, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1 della legge della Regione Toscana n. 30/2025, che introduceva nei bandi di gara della Regione e dei suoi enti strumentali un criterio qualitativo premiale sulla base dell’applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a 9 euro lordi ai lavoratori impiegati nell’appalto pubblico o concessione.
In particolare, il citato art. 1 viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.
La Corte costituzionale muove da un principio ormai consolidato nella propria giu
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