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Edilizia e territorio, Rigenerazione urbana e città, Urbanistica e vincoli

Ripristino della natura, ecco come l’Italia applicherà il Regolamento Ue

19 Maggio 2026
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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2026 il decreto legislativo 8 aprile 2026, n. 80, che dà attuazione alla delega prevista dalla Legge 91/2025, la Legge di delegazione europea 2024.

Il provvedimento serve ad adeguare il quadro normativo italiano agli obblighi previsti dal Regolamento Ue 2024/1991 sul ripristino della natura, noto come Nature Restoration Law (NRL).

L’obiettivo del regolamento europeo è il recupero della biodiversità e il rafforzamento della resilienza degli ecosistemi terrestri, costieri, fluviali, agricoli, forestali e urbani. Per raggiungere questi obiettivi, gli Stati membri dovranno predisporre un Piano Nazionale di Ripristino della Natura (PNR), contenente le misure necessarie per il recupero degli ecosistemi.

Il decreto legislativo 80/2026 definisce quindi le amministrazioni competenti e le modalità operative per applicare a livello nazionale gli obblighi europei. In particolare, si prevede che:

  • – il Ministero dell’ambiente e il Ministero dell’agricoltura sono le Autorità responsabili per il coordinamento delle attività da svolgere nell’ambito del regolamento (Ue) 2024/1991 (art. 2) e in particolare per la redazione del Piano Nazionale di Ripristino della natura (art. 3);
  • – il PNR è adottato con Decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’agricoltura e d’intesa in Conferenza Unificata, prima dell’invio alla Commissione Europea per la sua validazione (art. 3). Al riguardo si evidenzia che lo studio preliminare del Piano elaborato dall’Ispra, è stato pubblicato e posto in consultazione fino al 9 giugno prossimo sulla piattaforma ParteciPA e che entro il 1° settembre prossimo il Piano dovrà essere inviato alla Commissione Ue. L’Ance ha già inviato delle prime osservazioni nell’ambito della consultazione sottolineando la presenza di numerose criticità nella parte dello studio preliminare relativa agli ecosistemi urbani, con previsioni che impattano fortemente sulla pianificazione urbanistica comunale;
  • – le Regioni, i Comuni, le Città metropolitane e le Province, insieme anche alle Autorità di Bacino e agli Enti Parco, sono le Amministrazioni responsabili per l’attuazione del Piano nazionale di ripristino nell’ambito dei diversi tipi di ecosistemi (art. 4);
  • – con specifico riferimento agli ecosistemi urbani – ossia le città medio/grandi – l’obbligo imposto dal NRL di mantenere fino al 2030 e poi di incrementare dal 2031 gli spazi verdi urbani e le alberature viene attribuito ai comuni, alle città metropolitane e alle province, precisandosi che “restano ferme le competenze e funzioni in materia di pianificazione urbanistica”. Al riguardo si evidenzia che l’Intesa raggiunta in Conferenza Unificata il 18 marso scorso sul presente provvedimento riporta la necessità di una esplicita clausola di salvaguardia delle competenze e funzioni in materia di pianificazione urbanistica dei comuni e delle città metropolitane, quale “necessario presidio degli strumenti urbanistici già approvati” e “riconoscimento della potestà programmatoria locale”, a tutela della certezza del diritto e della stabilità del sistema locale, pena la paralisi amministrativa e l’insorgere di potenziali contenziosi, con il rischio di eventuali risarcimenti a carico dei bilanci comunali;
  • – sia istituito presso il Ministero dell’ambiente un Tavolo di indirizzo e coordinamento strategico, a cui partecipano i rappresentanti dei diversi Ministeri, delle Regioni e dei Comuni, che si riunisce con cadenza annuale e assicura il coinvolgimento dei soggetti a vario titolo interessati (art. 5);

le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (art. 6). Peraltro, si evidenzia che una disposizione similare è prevista con specifico riferimento agli obblighi relativi agli ecosistemi urbani all’art. 4, comma 5 in base al quale “l’attuazione delle azioni avviene nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonché delle risorse specificamente stanziate in coerenza con le previsioni del Piano”. Ciò evidenzia la necessità che vengano individuate specifiche misure finanziarie e/o forme di agevolazione in caso di utilizzo di mantenimento e incremento della dotazione verde.

Allegati
Dlgs_8_aprile_n_80_Adeguamento_NRL
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Per informazioni rivolgersi a:
Direzione Edilizia e Territorio
Tel. 06 84567.277
E-Mail: ediliziaeterritorio@ance.it
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