
È stata pubblicata anche in Gazzetta Ufficiale S.G. n. 112/2026, la delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025, con la quale l’Autorità disciplina per l’anno 2026 il contributo dovuto da stazioni appaltanti, operatori economici e SOA, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005.
Il provvedimento conferma l’obbligo contributivo per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché per le concessioni, e definisce importi, termini e modalità di versamento secondo il valore stimato dell’appalto o della concessione. Restano previste anche alcune ipotesi di esenzione, in particolare per gli affidamenti relativi alla ricostruzione post-sisma 2016-2017 e per le procedure disciplinate dal regolamento MAECI per gli affidamenti da eseguire all’estero.
Sul contributo, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha interpretato l’obbligo contributivo “nel senso che, fin quando non risulti il pagamento del contributo spettante all’Autorità nazionale anticorruzione, vi è il divieto legale di esaminare l’offerta dell’operatore economico e, se neppure risulti il pagamento a seguito del soccorso istruttorio, la stazione appaltante deve dichiarare tale offerta inammissibile” (sentenza 9 giugno 2025, n. 6).
1. Soggetti tenuti al contributo
Sono tenuti alla contribuzione in favore dell’ANAC:
Sono invece esenti dal pagamento del contributo le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture svolte nell’ambito della ricostruzione pubblica e privata conseguente agli eventi sismici del 2016 e del 2017, come individuate dalle delibere ANAC n. 359/2017 e n. 1078/2018, nonché le procedure disciplinate dal decreto MAECI n. 192/2017, relativo agli affidamenti da eseguire all’estero.
Per ottenere l’esonero, il responsabile del procedimento deve trasmettere la richiesta esclusivamente via PEC all’indirizzo indicato dall’Autorità, entro quindici giorni solari successivi alla pubblicazione della procedura, utilizzando il modello reso disponibile sul sito ANAC. Negli atti di gara deve inoltre essere indicato l’esonero per gli operatori economici partecipanti.
Per le procedure in house, il contributo resta dovuto, ma soltanto a carico della amministrazione aggiudicatrice.
2. Importi del contributo
La contribuzione è parametrata al valore stimato dell’appalto o della concessione, secondo le fasce previste dall’art. 14 del d.lgs. n. 36/2023.
Per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici, gli importi sono i seguenti:

Per le SOA, invece, il contributo è pari al 2% dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario.
Nei casi di procedure suddivise in più lotti, il contributo va calcolato con riferimento al valore stimato di ciascun lotto. Per gli operatori economici, dunque, il versamento va effettuato per il singolo lotto per il quale viene presentata offerta.
3. Versamento e termini
Le stazioni appaltanti effettuano il pagamento attraverso il portale dei pagamenti ANAC, che consente di raggruppare le procedure soggette a contribuzione pubblicate nel periodo di riferimento (per approfondimenti vedi la relativa Guida rapida, aggiornata però al 17.2.2023).
Per ciascun raggruppamento viene generato il relativo avviso pagoPA, pagabile con le modalità rese disponibili dalla piattaforma.
Gli operatori economici devono versare il contributo quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Il pagamento avviene anch’esso tramite il portale ANAC e deve essere dimostrato al momento della presentazione dell’offerta; la mancata prova dell’avvenuto versamento comporta l’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.
Le SOA devono corrispondere il contributo entro novanta giorni dall’approvazione del proprio bilancio, con possibilità di chiedere la rateizzazione, ferma restando l’applicazione degli interessi legali decorso tale termine. In ogni caso, il versamento complessivo deve essere effettuato non oltre il 31 dicembre 2026.
In merito al versamento della contribuzione, l’Autorità aveva già aggiornato le istruzioni operative in data 9 marzo 2026, e, successivamente, con avviso alle S.A, del 12.5.2026 – ricordato che il precedente servizio Riscossione è ancora attivo per assolvere all’obbligo contributivo delle gare pubblicate tramite il sistema SIMOG, conteggiate nei pertinenti MAV.
4. Mancato pagamento e rimborsi
Il mancato pagamento della contribuzione da parte delle stazioni appaltanti e delle SOA comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, con applicazione degli interessi legali e delle ulteriori somme previste dalla normativa vigente.
La delibera prevede inoltre che il mancato versamento dell’uno per mille dovuto in relazione al lodo arbitrale, da corrispondere entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo, comporti anch’esso l’avvio della riscossione coattiva.
I versamenti non dovuti o effettuati in misura superiore al dovuto possono essere rimborsati tramite richiesta presentata sul portale dei pagamenti ANAC, con la documentazione richiesta.
5. Entrata in vigore
Il provvedimento è pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il 1° gennaio 2026.
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