
Definita la procedura per la presentazione delle istanze di consulenza giuridica all’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti legittimati, incluse le associazioni di categoria, secondo le nuove regole fissate dallo Dlgs 219/2023 che ha modificato lo Statuto dei diritti del Contribuente.
Con il Provvedimento dell’8 giugno 2026, prot. n.171016/2026 l’Agenzia delle Entrate, in attuazione di quanto previsto dal DM Mef del 24 giugno 2025, ha definito la procedura per la presentazione delle istanze di consulenza giuridica, indicando gli uffici destinatari, e definendo le modalità di compilazione dell’istanza, nonché la successiva fase istruttoria.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 10-octies dello Statuto dei diritti del contribuente, (legge 212/2000, come modificata dal DLgs 219/2023, in attuazione della legge delega di riforma fiscale), sono legittimati a presentare istanze di consulenza giuridica all’Agenzia delle Entrate:
Le istanze vanno presentate via PEC, oppure tramite il servizio telematico dedicato predisposto dall’Agenzia delle Entrate, la cui attivazione sarà oggetto di comunicazione sul sito dell’Agenzia stessa.
In merito, poi, agli uffici a cui inviare la richiesta, il provvedimento chiarisce che, a seconda della rilevanza territoriale della questione e del soggetto richiedente, sono deputati a ricevere le istanze:
È comunque fatta salva la possibilità della Direzione regionale delle Entrate di inoltrare le questioni di maggiore complessità alla Divisione Contribuenti.
Quanto alla forma, l’istanza di consulenza giuridica deve essere redatta in forma libera, è esente da bollo, ma deve contenere la dichiarazione del legale rappresentante circa la non conoscenza di attività di controllo o verifiche fiscali (es. avvisi di accertamento, accertamenti con adesione non ancora perfezionatisi, attività di liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, presentazione di richieste di rimborso, istanze di annullamento, anche parziale, in autotutela o ogni altra attività posta in essere dalle Agenzie fiscali e/o dalla Guardia di finanza) effettuate nei confronti dell’istante o dei propri associati o rappresentanti in relazione alla questione oggetto di quesito.
La fase istruttoria descritta dal provvedimento prevede la possibilità che venga richiesta all’istante una regolarizzazione di alcuni requisiti mancanti nell’istanza.
Si tratta esclusivamente di quelli considerati regolarizzabili dall’art. 4 del DM Mef del 24 giugno 2025, come, ad esempio, la disposizione tributaria su cui è chiesto il chiarimento, l’esposizione della soluzione proposta al quesito, la sottoscrizione dell’istante. Tale regolarizzazione deve avvenire entro 30 giorni dall’invito a regolarizzare. Allo stesso modo, gli uffici, se necessario, possono anche chiedere una integrazione della documentazione presentata, da inviare nei successivi 60 giorni.
Per quanto riguarda, invece, i termini entro cui l’Agenzia delle Entrate deve rendere la propria risposta, il provvedimento ricorda che la stessa, scritta e motivata, sarà inviata entro 120 giorni dalla ricezione dell’istanza, o dalla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Questi termini, di natura ordinatoria, sono soggetti a sospensione comunicata all’istante nel caso in cui l’ufficio procedente chieda un parere preventivo ad altro ufficio, la mancata ricezione del quale, nel termine di 60 giorni comporterà l’improcedibilità della consulenza.
Resta comunque ferma, anche, la sospensione “estiva” dei termini di risposta che cade nel periodo che va dal 1° al 31 agosto.
Le risposte rese alle istanze di consulenza giuridica ammissibili sono pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
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