
Per il settore immobiliare e delle costruzioni, la soglia massima dei ricavi, il cui superamento determina l’uscita dal Concordato preventivo Biennale (CPB), deve essere calcolata tenendo conto anche della variazione delle rimanenze risultante dal bilancio (sia in aumento che in diminuzione).
Così si è espressa la Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia, in risposta ad una specifica istanza di interpello (n.904-627/2026), con la quale, anche per le cause di uscita dal Concordato, viene confermato quanto già precisato dall’Agenzia delle Entrate Centrale nella Risposta n.39/E/2026, in merito alla necessità di considerare anche la variazione delle rimanenze come elemento contabile rilevante, sia ai fini dell’applicazione dell’Indice sintetico di affidabilità fiscale – ISA, sia per l’adesione al Concordato medesimo.
Il caso proposto alla DRE Lombardia riguarda, in particolare, un’impresa che svolge attività di costruzione e di sviluppo immobiliare e che, in sede di Modello Redditi SC 2024 (relativo al periodo d’imposta 2023), aveva aderito al Concordato Preventivo Biennale per le annualità 2024-2025, durante le quali l’attività si era concentrata prevalentemente sullo sviluppo di una complessa operazione riguardante propri immobili acquistati nel 2020, terminata, nel 2025, con la vendita delle unità realizzate.
Contabilmente, lo sviluppo di tale progetto ha comportato, nelle annualità 2020-2024, la rilevazione di un incremento di rimanenze relative a prodotti in corso di lavorazione nella voce A.2 del Conto Economico (derivante dalla capitalizzazione del costo d’acquisto del compendio immobiliare e di quelli relativi alla sua demolizione e successiva ricostruzione delle unità), mentre, nel periodo d’imposta 2025, in corrispondenza della vendita dei medesimi immobili, sono stati contabilizzati i relativi ricavi e, specularmente, si è verificata una variazione negativa delle rimanenze stesse contabilizzate sempre nella voce A.2 del CE.
Tale situazione, che per il settore delle costruzioni è da considerarsi piuttosto ordinaria e fisiologica, ha generato dubbi sull’operatività, o meno, della causa di uscita dal Concordato Preventivo Biennale prevista dall’art.21, co.1, lett.b-quater, del Decreto Legislativo n. 13/2024, in base al quale il regime concordatario cessa di produrre effetti qualora, in un dato periodo d’imposta, il contribuente dichiari «ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) … di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50 per cento» (ossia al superamento della soglia dei 7.746.853,50 euro).
A tal fine, relativamente al periodo d’imposta 2025, la situazione dell’impresa istante si presentava diametralmente opposta a seconda se, nel calcolo della suddetta soglia massima, oltre all’ammontare dei ricavi si fosse, o meno, tenuta in considerazione anche la variazione delle rimanenze, poiché:
In questo contesto, la DRE richiama la Circolare n.18/E/2024, in base alla quale il richiamo alla soglia dei ricavi che determina la cessazione dal Concordato è riferito agli stessi elementi contabili che comportano anche la fuoriuscita dagli ISA e, a quest’ultimo fine, il DM 31 marzo 2026, che ha approvato il nuovo ISA per le immobiliari (EG40U) e per le costruzioni (EG69U), precisa che “i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del testo unico delle imposte sui redditi“ (cfr. art.3, co.2, del medesimo DM e le Istruzioni Modello ISA 2026).
In base a questa ricostruzione, pertanto, il limite dei ricavi che determina l’uscita dal “patto biennale” con il Fisco (pari a 7.746.853,50 euro, ossia a quello fissato per l’applicazione degli ISA, maggiorato del 50%) deve essere calcolato tenendo conto dei ricavi di cui all’art.85, co.1, del TUIR-DPR 917/1986 (esclusi quelli di cui alle lett. c, d, e) e della variazione delle rimanenze valutate ai sensi degli artt. 92 e 93 del medesimo TUIR.
Si evidenzia nuovamente, inoltre, che, per il settore delle costruzioni, l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 39/E/2026 aveva già considerato la variazione delle rimanenze come elemento essenziale, unitamente all’ammontare dei ricavi, per determinare l’applicazione o meno degli ISA e, con essa, la possibilità di accedere al Concordato medesimo (accordata alle imprese soggette agli Indici Sintetici).
Pertanto, in un’ottica sistemica, considerando la normativa e gli indirizzi di prassi dell’Agenzia delle Entrate centrale e della DRE Lombardia, si può quindi affermare che, per il settore delle costruzioni, la variazione delle rimanenze, insieme all’ammontare dei ricavi, costituisce un elemento essenziale per la valutazione dell’andamento economico dell’attività d’impresa e, per questo, la stessa assume rilevanza:
Anche se si tratta di un indirizzo della Direzione Regionale delle Entrate relativo ad una specifica istanza di interpello, si ritiene che lo stesso debba essere tenuto in debita considerazione nell’ambito della disciplina del Concordato Preventivo biennale per il settore immobiliare e delle costruzioni.
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